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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 407/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. PINO ERIC del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale CP_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. ABBO C.F._2
DANIELA del Foro di Imperia.
.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 05/09/1994; Per_ Per_
• hanno avuto maggiorenni e minorenne. Per_3 Per_4
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto in Tunisia e Parte_1 CP_1 non trascritto in Italia), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1 - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per entrambi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno, anche all'estero, con reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
2 - la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_5 con tutti gli oneri di legge - con l'accordo che la madre potrà assumere in autonomia le decisioni correnti di natura scolastica e amministrativa, nonché necessarie per la salute della minore - con collocazione preferenziale presso la madre e fissazione della dimora abituale e della residenza anagrafica presso l'abitazione materna, determinando tempi e modalità di visita da parte del padre nonché tempi e modi di permanenza dei minori presso lo stesso, come di seguito:
3 – il padre potrà incontrarsi liberamente con la figlia, previo accordo con la stessa e comunicazione alla madre nonchè intrattenere con lei rapporti telefonici o effettuare videochiamate ogni volta che padre e figlia lo desidereranno, compatibilmente con le esigenze di entrambi;
2 4 - il signor verserà alla moglie un assegno mensile di Euro 150,00 quale contributo CP_1 al mantenimento per la figlia minore con aggiornamento annuale secondo gli Per_4 indici ISTAT, decorrente da questo mese di giugno, somma da corrispondersi al domicilio della moglie, in via anticipata nei primi cinque giorni di ogni mese a mezzo vaglia postale o altro mezzo equipollente, oltre alla quota del 50% di tutte le spese straordinarie occorrenti per i bisogni della figlia;
5 - l'assegno unico per la figlia o altra misura equipollente, comunque denominata, verrà integralmente percepito dalla madre collocataria;
6 – le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno così disciplinate:
a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche ivi compresi i ticket SSN. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e, in ogni caso, ove non sia possibile rendere previamente edotto l'altro genitore;
b) spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese derivanti dalla frequenza di istituti pubblici, per i libri di testo e materiali di corredo scolastico d'inizio d'anno, per gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, buoni mensa.
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relativa attrezzatura.
Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive.
Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà, entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla documentazione di spesa.
Compensa le spese processuali.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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