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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 449/2023 avente per oggetto: DIVORZIO CONTENZIOSO –
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Dall'Ara
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Rondini C.F._2
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI come precisate congiuntamente dalle parti attraverso il deposito delle note scritte in data 09-
10.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con rito civile con Pt_1
in Vezzano UR (SP) in data 12.11.2011 (atto trascritto nel registro degli Atti di CP_1
Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno 2011, n. 12, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della comunione dei beni;
che dall'unione sono nate tre figlie, (il 20.10.2009) e le gemelle e (il 08.03.2012); che con sentenza n. Per_1 Per_2 Per_3
534/2022 del 28.07.2022, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con addebito della stessa alla moglie;
che con il suddetto provvedimento è stato disposto l'affidamento esclusivo al padre delle minori, con collocazione delle stesse presso il genitore affidatario, la possibilità per la madre di vedere liberamente nei pomeriggi del lunedì, Per_3 del mercoledì e del venerdì, la presa in carico delle minori da parte dei Servizi Sociali di Vezzano UR al fine di organizzare incontri assistiti del genitore con le altre due minori, la presa in carico delle tre sorelle da parte dei Servizi Sociosanitari Asl n. 5 La Spezia, un contributo al mantenimento ordinario delle figlie a carico della madre di 360,00 euro al mese complessivamente, con spese straordinarie a carico integrale del padre e invito ai coniugi di seguire percorsi personali di supporto psicologico e di ausilio alla genitorialità; di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale.
Il ricorrente ha chiesto pertanto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
All'udienza presidenziale ex art. 4 legge n. 898/1970 c.p.c., tenutasi il giorno 17.04.2023, è comparso personalmente che ha insistito, mentre nessuno è comparso per la convenuta, pur ritualmente Pt_1 notificata.
All'esito le suddette condizioni di separazione sono state provvisoriamente confermate. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.07.2023, il G.I., verificata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia di . CP_1
La convenuta si è costituita in giudizio solo in data 25.10.2023, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma contestando i fatti posti a fondamento delle richieste avversarie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa.
La causa è stata quindi istruita acquisendo la documentazione reddituale mancante e per monitorare con i servizi la situazione delle tre minori.
, e sono state ascoltate all'udienza del 18.09.2024. Per_1 Per_2 Per_3
A modifica dei precedenti provvedimenti, con ordinanza in data 07.10.2024 è stata disposta l'attivazione di incontri protetti fra la madre e . Per_3
Da ultimo, le parti, come autorizzate con provvedimento del 23.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., hanno concluso relativamente alla sola pronuncia sullo status.
La causa è stata così trattenuta in decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio in oggetto, come formulata, è fondata.
Essa, infatti, è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
dovendosi presumersi la continuità dello stato suddetto e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis, non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto, che anzi ha aderito alla domanda.
Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 449/2023 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile fra e Parte_1 Controparte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Vezzano UR (SP) in data 12.11.2011
[...]
(atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune all'anno
2011, n. 12, parte I);
- dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza;
- manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia, 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI