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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 209/2022 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Oggi 26 novembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per 'avv. ZANNELLA PAOLA Parte_1
Per l'avv. PELLEGRINO GIOACCHINO CP_1
Il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 209/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PAOLA ZANNELLA ed elett.te domiciliata in Foggia – Via M. Papa n. 28/A – presso lo studio dell'Avv. PAOLA ZANNELLA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOACCHINO CP_1 C.F._1 PELLEGRINO ed elett.te domiciliato in Lucera (FG) – Via T. Schiavone n. 32 – presso lo studio dell'Avv. GIOACCHINO PELLEGRINO;
APPELLATO
OGGETTO: CI AN
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, davanti al Giudice di CP_1 Pace di Lucera, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1 Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro verificatosi il 29.04.2013, alle ore 21:20, in abitato di Lucera (FG), al viale Ferrovia, con direzione via Monte Santo, allorquando, alla guida della propria bicicletta, veniva urtato da un'autovettura Yaris, datasi poi alla fuga, riportando lesioni personali.
Iscritta la causa a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Lucera (R.G. n. 750/2018), si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, e Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A seguito dell'espletamento della prova orale ammessa e di una C.T.U. medico-legale, il Giudice di Pace di Lucera emetteva sentenza n. 397/2021 del 09/11/2021 di accoglimento della domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Yaris nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannando quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma di € 13.513,96, oltre CP_1 interessi legali, alla corresponsione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.237,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e al pagamento delle spese di C.T.U.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Società ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto di applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, co. 3 piuttosto che quella biennale di cui al comma 2, erroneamente valutato le prove testimoniali rese in giudizio e non riconosciuto il valore confessorio del primo certificato di pronto soccorso, e conseguentemente la restituzione di quanto versato in esecuzione del provvedimento.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 209/2022), si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni.
*****
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto di applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, co. 3 piuttosto che quella biennale di cui al comma 2, erroneamente valutato le prove testimoniali rese in giudizio e non riconosciuto il valore confessorio del primo certificato di pronto soccorso.
2.1. Sul primo motivo di appello, non si ritengono sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ex art. 2947, co. 2, c.c., in quanto, essendo il fatto considerato dalla legge come reato, per cui è prevista una prescrizione ultrabiennale, ed essendo il danno collegato causalmente al reato, sarà invocabile il termine più lungo ex art. 2947, co. 3, c.c., pari a cinque anni, giusto orientamento pacifico pagina 3 di 6 della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 2888/2003). Ne consegue, pertanto, che la pretesa avanzata dall'attore, oggi appellato, non è prescritta.
2.2. Il secondo e terzo motivo di appello possono esaminarsi congiuntamente.
Nel primo certificato di pronto soccorso, redatto alle ore 00:04 del 30.04.2013, è riportato che CP_1
ha riferito di una “caduta accidentale dalla bicicletta”, ma di tale dichiarazione il Giudice di
[...] prime cure non ha tenuto conto, ritenendo anzi che prevalessero i successivi referti, rilasciati sia dal Pronto Soccorso di Lucera sia dall'OO.RR. di Foggia, in cui si attesta una dinamica differente e compatibile con quella dedotta in giudizio. La motivazione addotta dal Giudice di Pace risiede nella mancata sottoscrizione del primo certificato, e dunque la mancata possibilità di configurarlo come confessione stragiudiziale del danneggiato.
In verità, tali dichiarazioni contra se, contenute in un atto precostituito, sono qualificabili pienamente come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., vista la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere una verità da cui poi possa sorgere un concreto pregiudizio al proprio interesse (cfr. Cass. n. 12798/2018; Cass. S.U. n. 7381/2013), ed essendo state fatte ad un terzo sono liberamente apprezzabili dal giudice, cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (Cass. n. 11898/2020). Il Giudice, pertanto, può fondare anche in via esclusiva il proprio convincimento su tale mezzo di prova (cfr. Cass. n. 6459/2018; Cass. n. 4608/2000).
Nel caso di specie, considerando tra l'altro che è regola generalmente accettata che chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso affermi il vero, non si può non tenere conto che tali dichiarazioni, rese spontaneamente e nell'imminenza dei fatti, risultino da un atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. non solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale redigente ma anche delle dichiarazioni ivi rappresentate. Sul punto, ci si limiterà a ricordare, come già ritenuto dalla Suprema Corte, che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. n. 27288/2022; Cass. n. 18868/2015). Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. Cass. n. 5000/1999) e, invero, tali approdi giurisprudenziali trovano conferma nella succitata pronuncia della Suprema Corte, nella quale si mette in risalto che “il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”.
Da quanto risulta agli atti, non ha proposto querela di falso in danno del certificato medico e non CP_1 ha contestato la veridicità di tale documentazione fornendo mezzi di prova idonei a convincere questo Giudice di un eventuale errore commesso dagli stessi nella stesura della documentazione.
Assodato, dunque, che l'attore abbia riferito quanto sopra, non avendo per l'appunto sporto querela di falso avverso la documentazione medica e non rilevando la circostanza per cui non rivestirebbe valore pagina 4 di 6 di prova mancando la sottoscrizione del paziente, a tali dichiarazioni contra se va assegnato valore probatorio privilegiato, stante anche la loro spontaneità e la circostanza che sono state effettuate nell'immediatezza dei fatti.
Orbene, dalle suddette risultanze probatorie, possono essere tratti elementi idonei ad una ricostruzione della dinamica del sinistro di cui è causa totalmente incompatibile con quella dedotta in giudizio da e poi avallata dai testi escussi in fase istruttoria, che, pur avendo reso dichiarazioni non CP_1 contraddittorie tra loro, sono da ritenere inattendibili, così come non assume alcuna rilevanza la C.T.U. espletata in primo grado, che si limita a sostenere che le lesioni siano congrue con la dinamica traumatizzante dell'evento così come riferita dall'attore-appellato, ovvero con l'urto diretto del volto del soggetto contro il suolo, ma senza argomentare, trattandosi di consulenza medico-legale e non tecnico-ricostruttiva, sulla causa del sinistro, e se dunque si sia trattato di caduta accidentale o di urto da parte di un'autovettura.
Accertato dunque che la caduta sia stata accidentale e non causata da un'autovettura, fuggita a seguito del sinistro, non si può ritenere in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, oggi appellato. Ne consegue la fondatezza dell'appello e, per l'effetto, l'accoglimento dello stesso, con condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo corrisposto dalla Compagnia in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
3. Per quanto concerne le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. – esse seguono il principio della soccombenza. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di C.T.U. del primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'appellato
, con il conseguente diritto dell'appellante di ripetere dal predetto le CP_1 Parte_1 somme eventualmente versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 Pt_1 dell'importo eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
[...] 13.513,96, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 Parte_1 di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- le spese di C.T.U. del primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'appellato
, con il conseguente diritto dell'appellante di ripetere dal predetto le CP_1 Parte_1 somme eventualmente versate.
pagina 5 di 6 Foggia, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 209/2022 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Oggi 26 novembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per 'avv. ZANNELLA PAOLA Parte_1
Per l'avv. PELLEGRINO GIOACCHINO CP_1
Il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni;
lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. R.G. 209/2022 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PAOLA ZANNELLA ed elett.te domiciliata in Foggia – Via M. Papa n. 28/A – presso lo studio dell'Avv. PAOLA ZANNELLA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIOACCHINO CP_1 C.F._1 PELLEGRINO ed elett.te domiciliato in Lucera (FG) – Via T. Schiavone n. 32 – presso lo studio dell'Avv. GIOACCHINO PELLEGRINO;
APPELLATO
OGGETTO: CI AN
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, davanti al Giudice di CP_1 Pace di Lucera, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1 Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro verificatosi il 29.04.2013, alle ore 21:20, in abitato di Lucera (FG), al viale Ferrovia, con direzione via Monte Santo, allorquando, alla guida della propria bicicletta, veniva urtato da un'autovettura Yaris, datasi poi alla fuga, riportando lesioni personali.
Iscritta la causa a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Lucera (R.G. n. 750/2018), si costituiva in giudizio contestando in toto la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, e Parte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A seguito dell'espletamento della prova orale ammessa e di una C.T.U. medico-legale, il Giudice di Pace di Lucera emetteva sentenza n. 397/2021 del 09/11/2021 di accoglimento della domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Yaris nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannando quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della somma di € 13.513,96, oltre CP_1 interessi legali, alla corresponsione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.237,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e al pagamento delle spese di C.T.U.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Società ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto di applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, co. 3 piuttosto che quella biennale di cui al comma 2, erroneamente valutato le prove testimoniali rese in giudizio e non riconosciuto il valore confessorio del primo certificato di pronto soccorso, e conseguentemente la restituzione di quanto versato in esecuzione del provvedimento.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 209/2022), si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni.
*****
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto di applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, co. 3 piuttosto che quella biennale di cui al comma 2, erroneamente valutato le prove testimoniali rese in giudizio e non riconosciuto il valore confessorio del primo certificato di pronto soccorso.
2.1. Sul primo motivo di appello, non si ritengono sussistere, nella presente fattispecie, i presupposti per una pronuncia di prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ex art. 2947, co. 2, c.c., in quanto, essendo il fatto considerato dalla legge come reato, per cui è prevista una prescrizione ultrabiennale, ed essendo il danno collegato causalmente al reato, sarà invocabile il termine più lungo ex art. 2947, co. 3, c.c., pari a cinque anni, giusto orientamento pacifico pagina 3 di 6 della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 2888/2003). Ne consegue, pertanto, che la pretesa avanzata dall'attore, oggi appellato, non è prescritta.
2.2. Il secondo e terzo motivo di appello possono esaminarsi congiuntamente.
Nel primo certificato di pronto soccorso, redatto alle ore 00:04 del 30.04.2013, è riportato che CP_1
ha riferito di una “caduta accidentale dalla bicicletta”, ma di tale dichiarazione il Giudice di
[...] prime cure non ha tenuto conto, ritenendo anzi che prevalessero i successivi referti, rilasciati sia dal Pronto Soccorso di Lucera sia dall'OO.RR. di Foggia, in cui si attesta una dinamica differente e compatibile con quella dedotta in giudizio. La motivazione addotta dal Giudice di Pace risiede nella mancata sottoscrizione del primo certificato, e dunque la mancata possibilità di configurarlo come confessione stragiudiziale del danneggiato.
In verità, tali dichiarazioni contra se, contenute in un atto precostituito, sono qualificabili pienamente come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., vista la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere una verità da cui poi possa sorgere un concreto pregiudizio al proprio interesse (cfr. Cass. n. 12798/2018; Cass. S.U. n. 7381/2013), ed essendo state fatte ad un terzo sono liberamente apprezzabili dal giudice, cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (Cass. n. 11898/2020). Il Giudice, pertanto, può fondare anche in via esclusiva il proprio convincimento su tale mezzo di prova (cfr. Cass. n. 6459/2018; Cass. n. 4608/2000).
Nel caso di specie, considerando tra l'altro che è regola generalmente accettata che chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso affermi il vero, non si può non tenere conto che tali dichiarazioni, rese spontaneamente e nell'imminenza dei fatti, risultino da un atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. non solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale redigente ma anche delle dichiarazioni ivi rappresentate. Sul punto, ci si limiterà a ricordare, come già ritenuto dalla Suprema Corte, che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (cfr. Cass. n. 27288/2022; Cass. n. 18868/2015). Il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. Cass. n. 5000/1999) e, invero, tali approdi giurisprudenziali trovano conferma nella succitata pronuncia della Suprema Corte, nella quale si mette in risalto che “il certificato del presidio medico del pronto soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice”.
Da quanto risulta agli atti, non ha proposto querela di falso in danno del certificato medico e non CP_1 ha contestato la veridicità di tale documentazione fornendo mezzi di prova idonei a convincere questo Giudice di un eventuale errore commesso dagli stessi nella stesura della documentazione.
Assodato, dunque, che l'attore abbia riferito quanto sopra, non avendo per l'appunto sporto querela di falso avverso la documentazione medica e non rilevando la circostanza per cui non rivestirebbe valore pagina 4 di 6 di prova mancando la sottoscrizione del paziente, a tali dichiarazioni contra se va assegnato valore probatorio privilegiato, stante anche la loro spontaneità e la circostanza che sono state effettuate nell'immediatezza dei fatti.
Orbene, dalle suddette risultanze probatorie, possono essere tratti elementi idonei ad una ricostruzione della dinamica del sinistro di cui è causa totalmente incompatibile con quella dedotta in giudizio da e poi avallata dai testi escussi in fase istruttoria, che, pur avendo reso dichiarazioni non CP_1 contraddittorie tra loro, sono da ritenere inattendibili, così come non assume alcuna rilevanza la C.T.U. espletata in primo grado, che si limita a sostenere che le lesioni siano congrue con la dinamica traumatizzante dell'evento così come riferita dall'attore-appellato, ovvero con l'urto diretto del volto del soggetto contro il suolo, ma senza argomentare, trattandosi di consulenza medico-legale e non tecnico-ricostruttiva, sulla causa del sinistro, e se dunque si sia trattato di caduta accidentale o di urto da parte di un'autovettura.
Accertato dunque che la caduta sia stata accidentale e non causata da un'autovettura, fuggita a seguito del sinistro, non si può ritenere in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Parte_1 per le Vittime della Strada, tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, oggi appellato. Ne consegue la fondatezza dell'appello e, per l'effetto, l'accoglimento dello stesso, con condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo corrisposto dalla Compagnia in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
3. Per quanto concerne le spese di lite – liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. – esse seguono il principio della soccombenza. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di C.T.U. del primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'appellato
, con il conseguente diritto dell'appellante di ripetere dal predetto le CP_1 Parte_1 somme eventualmente versate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante CP_1 Pt_1 dell'importo eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad €
[...] 13.513,96, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1 Parte_1 di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- le spese di C.T.U. del primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'appellato
, con il conseguente diritto dell'appellante di ripetere dal predetto le CP_1 Parte_1 somme eventualmente versate.
pagina 5 di 6 Foggia, 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6