Articolo 33 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 33.
(Ampliamento del demanio marittimo).

Quando per necessita' dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprieta' privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione e' fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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