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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 23/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 498/2016 RG promossa da
C.F. , in persona del Sindaco protempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. To Paolo Li Rosi.
- Attore -
Contro
CF , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], nella qualità di erede con beneficio di inventario di
[...]
e Per_1 Persona_2
CF , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
CF nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
CF nato a [...] il [...], Persona_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorino Lo Giudice.
- Convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 08.04.2016 il conveniva innanzi l'intestato Parte_1 Tribunale la curatela ereditaria di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta il 25.02.2015, anche n.q. di erede universale di nato a [...] Persona_1
il 22.08.1930 e deceduto il 02.10.2012, in persona del curatore avv. , Persona_4
nonché ciascuno per i propri diritti, e Persona_1 Controparte_2 Persona_3
premettendo:
• Che nel giudizio n. 202.2010 RG pendente presso la Corte di Appello di Catania tra il comune di e in proprio e n.q. di erede universale di Parte_1 Persona_2 [...]
veniva depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa rg. Per_1
202-2/2010, avente ad oggetto il sequestro di beni di qualunque natura compresi depositi bancari ed investimenti finanziari dei resistenti.
• Che in data 20.01.2016 la Corte d'Appello di Catania autorizzava il sequestro, come sopra specificato, fino alla concorrenza di € 400.000,00, da eseguirsi sui beni ereditari di nelle more anch'essa deceduta in data 25.02.2015. Persona_2
• Che i figli chiamati all'eredità , costituitisi nel procedimento n. CP_3 Per_5
202-2/2010 rg Corte d'Appello di Catania, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i medesimi non avevano accettato l'eredità dei genitori e Persona_1 Persona_2
• Che con provvedimento del 07.04.2016 il Tribunale di Caltagirone nominava curatore dell'eredità giacente di l'avv. del foro di Caltagirone. Persona_2 Persona_4
• Che subito dopo l'ordinanza del 17.09.2012, con cui la Corte d'Appello di Catania, al fine di valutare sulla domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa,
disponeva il richiamo del CTU, paventando la restituzione di gran parte Persona_2
della somma (€ 578.288,34) illo tempore liquidata dal comune di a Parte_1
cagione di un erronea valutazione della natura del terreno occupato come edificabile,
non solo distraeva le predette somme dal proprio conto corrente, ma lo stesso giorno
(06.11.2016) stipulava tre atti di compravendita in favore di parenti e affini spogliandosi dei beni immobili di maggior valore economico e commercialità in suo possesso.
• Che nei citati atti di vendita stipulati in data 06.11.2016 i compratori sono Per_3
(che ha acquistato un immobile e terreni per un valore di € 70.000,00); La
[...]
(che ha acquistato terreni edificabili per un valore di € 50.000,00); in Controparte_2
(che ha acquistato terreni edificabili per € 35.000,00). CP_4
• Che effettivamente la CTU, nel frattempo depositata, aveva valutato il terreno occupato come non edificabile e stimato il valore dell'indennizzo e del risarcimento in
€ 55.396,00.
• Che pertanto, con sentenza n. 2143.2017 la Corte d'Appello di Catania aveva ordinato agli eredi di di restituire al la somma pari alla Persona_2 Parte_1
differenza tra quella già corrisposta sulla base della sentenza di I grado (€ 578.288,34)
e quella dovuta (€ 55.396,00).
Tanto premesso, ritenendo i contratti di compravendita lesivi delle ragioni creditorie,
realizzati al solo scopo di sottrarre alla garanzia i beni del debitore, il Parte_1
ha chiesto al Tribunale adito l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c.
[...]
dei seguenti atti:
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7165 racc.4739 Persona_6
con il quale cede la casa di via Platani 29 fg. 310 part. 554, ed i terreni Persona_2
edificabili annessi fg. 6 partt.1333,1459,1461,1463,1465 a nato a Persona_1
Ragusa il 06.05.83 , per € 35000,00, atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45312 / 56004;
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7161 racc. 4737 Persona_6
con il quale cede la casa di via P. Umberto 124 ed i terreni edificabili annessi , a nato a [...] il [...] , per € 70000,00, trascritto il 16.11.12 ai Persona_3
nn. 45310 / 56002 al fg. 310 part. 433 , fg. 6 part 1641;
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7164 racc. 4738 Persona_6 con il quale cede terreni edificabili in via Platani , a nata a [...] Controparte_2
il 20.04.60 per € 50000,00 , atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45311 / 56003 al fg. 6 part
1222, 1460,1462, 1464 , 1466 , 1640.
Con memoria di risposta del 29.09.2016 si costituivano in giudizio Persona_1 [...]
e i quali respingevano le avverse argomentazioni Controparte_2 Persona_3
chiedendo il rigetto della citazione, deducendo:
- L'inesistenza del credito per il quale il agisce, atteso che trattasi di un credito Pt_1
sub judicio e non di credito condizionato ovvero sottoposto a termine;
- Il difetto del requisito della scientia damni in capo al terzo;
- La mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. atteso che al momento in cui gli atti di vendita sono stati stipulati non esisteva alcun credito certo liquido ed esigibile in favore del comune di Parte_1
Nessuno si costituiva per la curatela dell'eredità giacente.
Perfezionato il contraddittorio, nel corso dell'udienza del 13.10.2016, il Tribunale, preso atto dell'accettazione dell'eredità giacente da parte di nato a [...] il Controparte_1
06.07.1983, ordinava l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del medesimo.
Quest'ultimo, costituitosi tardivamente con il deposito della comparsa conclusionale,
chiedeva la sospensione, ex art. 295 cpc, del presente procedimento in pendenza dell'esito del ricorso, pendente presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 2143/2017.
Stante la natura documentale della causa, dopo vari rinvii d'ufficio, pervenuto per la prima volta dinanzi questo decidente, la stessa veniva rinviata per la decisone in data 13.12.2024
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Come è noto, il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. Da ciò deriva che il medesimo deve astenersi da condotte che possano compromettere l'interesse del creditore alla soddisfazione del proprio credito, spogliandosi dei propri beni attraverso atti di disposizione (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso),
formalmente leciti ma realizzati al solo scopo di evitare che i beni stessi possano essere oggetto di un'eventuale azione esecutiva. Ciò costituisce un corollario del principio,
codificato dall'art. 1175 c.c., che impone a ciascuna parte di imperniare il proprio comportamento, nel corso dell'esecuzione di un rapporto obbligatorio, secondo canoni di lealtà e buona fede, evitando di adottare condotte che possano ledere l'interesse di ciascuno al corretto adempimento della prestazione. In particolare, per quanto riguarda il caso in esame, l'art. 2901 c.c. consente al creditore di inibire l'efficacia di un atto di disposizione del debitore, realizzato allo scopo di diminuire la garanzia sul proprio patrimonio, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a
titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Al fine di stabilire la fondatezza della domanda occorrerà, pertanto, verificare se i tre atti di vendita sub iudicio
siano stati posti in essere con l'obiettivo di depauperare scientemente il patrimonio di ereditato con beneficio d'inventario da e sottrarlo, quindi, Persona_2 Controparte_1
alla garanzia generale in danno del Per dirimere la questione è Parte_1
necessario ripercorrere i tratti salienti del caso che ci occupa. A seguito della sentenza di I
grado emessa dal Tribunale di Caltagirone e promossa da (in proprio e n.q. Persona_2
di erede di , nei confronti del avente come petitum il Persona_1 Parte_1
risarcimento dei danni per occupazione usurpativa di un terreno sul quale il comune convenuto ha successivamente realizzato un parco urbano, il Giudice, sulla scorta del carattere edificabile del sito, attestato dalla CTU espletata in quel giudizio, ha condannato l'ente locale al versamento in favore di della complessiva somma di € Persona_2 578.000,00 per le causali sopra citate. Successivamente, il Parte_1
impugnava la predetta sentenza. In quella sede, la Corte d'Appello, accogliendo la richiesta dell'ente locale, disponeva, in data 12.09.2012, il rinnovo della consulenza tecnica avendo cura di specificare nel mandato del perito di determinare il valore di mercato del terreno in
questione, alla data della irreversibile trasformazione (18.12.1990), che tenga conto
esclusivamente della sua destinazione in parte a verde pubblico ed in parte a viabilità, che
non consente possibilità legali di edificazione da parte dei proprietari e senza alcun
riguardo alle possibilità effettive di edificazione desunte dalle caratteristiche delle zone
limitrofe. In data 06.11.2012, nel corso delle operazioni peritali, stipulava Persona_2
tre atti di compravendita in favore dei nipoti odierni convenuti. La tempistica con cui sono state poste in essere le alienazioni, subito dopo l'ordinanza di richiamo del CTU, avvalora l'ipotesi dell'amministrazione comunale che prefigurando un esito Persona_2
sfavorevole della consulenza che avrebbe inevitabilmente influenzato la sentenza di II
grado, abbia intenzionalmente voluto sottrarre parte del suo patrimonio ad una probabile azione esecutiva dell'odierno attore. L'attribuzione del carattere non edificabile del terreno,
illo tempore occupato dal avrebbe dato luogo, inevitabilmente, ad Parte_1
una differente quantificazione in peius del quantum risarcitorio in riconosciuto a Per_2
con conseguente obbligo di restituire la differenza al Tanto
[...] Parte_1
è vero che con sentenza n. 2143.2017 la Corte d'Appello di Catania ordinava agli eredi di di restituire al una somma pari alla differenza tra Persona_2 Parte_1
quella già corrisposta sulla base della sentenza di I grado (€ 578.288,34) e quella effettivamente dovuta in esito alle operazioni peritali (€ 55.396,00). Le argomentazioni dei convenuti in ordine all'anteriorità degli atti di disposizione rispetto all'effettiva insorgenza del credito in favore dell'ente locale, che farebbe venire meno i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. vanno cassate perché infondate. Sul punto i Giudici
Ermellini hanno sottolineato che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è
sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del
pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo
specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023). Dall'esame della documentazione versata in atti, si rileva che gli immobili de quo sono stati alienati per una somma complessiva di € 155.000,00. Ai fini della fondatezza di un'azione revocatoria, in relazione ad un atto a titolo oneroso, non è necessario la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che l'atto sub iudice renda oggettivamente più
complessa la soddisfazione del credito. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità evidenzia che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a
fondamento dell'azione, la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma soltanto
il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza
dell'eventus damni. (Cass. civ. sez. II 03.02.2015). In relazione a tale specifico aspetto, i convenuti non sono stati in grado di portare all'attenzione di questo Tribunale alcun elemento concretamente valutabile in confutazione alle argomentazioni dell'attore, ad esempio, dimostrando che il patrimonio di oggi ereditato con beneficio Persona_2
d'inventario da non ha subito alcun depauperamento significativo a Controparte_1
cagione degli atti di vendita oggetto di revocatoria nel procedimento che ci occupa. Per
quanto riguarda la consapevolezza degli acquirenti, odierni convenuti, costituisce, ormai,
orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non occorre una specifica intenzione di danneggiare il creditore, né la cooperazione del terzo alla frode. È invece sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la soddisfazione del credito. L'onere di provare tale consapevolezza del terzo grava su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia può giovarsi anche di presunzioni semplici. Ed invero, in subiecta materia, l'onere probatorio del creditore si
restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario
provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non
potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro il debitore deve
provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e
caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza
difficoltà. (Cass. civ. sez. III, 04.07.2006 n. 15265). Nel caso di vendita contestuale di più
beni in favore di una pluralità di soggetti, legati da vincoli di parentela (come nelcaso di specie), l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa. Ed invero, la prova della
consapevolezza del terzo possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi
compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al
disponente (Cass. 7507/2007, 10430/2005, 5359/2009). Alla luce delle superiori argomentazioni sussistono tutti i presupposti per revocare gli atti di disposizione de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. Per quanto riguarda la richiesta formulata dalla difesa di di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc a Controparte_1
cagione della pendenza del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello
di Catania n. 2134.2017 valgano le seguenti considerazioni. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della comparsa conclusionale presentata dalla parte non costituita tempestivamente, atteso che il deposito dell'atto va interpretato come volontà del soggetto di prendere parte, seppur tardivamente e con le conseguenti preclusioni, al processo. Nel merito della richiesta sollevata, si osserva che non si rinvengono, i presupposti per dichiarare la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo richiamato. Come è noto, infatti, la ratio dell'art. 295 cpc risponde all' esigenza dell'ordinamento di evitare un conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo
quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione
pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia
sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la
previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o
della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze)
dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12999
del 15 maggio 2019). Nel caso di specie, coerentemente con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qualora i Giudici dovessero accogliere il ricorso dei CP_5
convenuti, annullando la sentenza della Corte d'Appello con contestuale rinvio alla stessa in composizione differente, ciò non si tradurrebbe in un conflitto di giudicati, rimanendo impregiudicato, in ipotesi di accoglimento del giudice del rinvio, il diritto di CP_1
n. q. a riscuotere l'eventuale maggiore quantificazione del risarcimento per
[...]
occupazione usurpativa di immobile. Si rileva, infine, che le articolate argomentazioni del medesimo in merito alle plurime irregolarità che sarebbero state compiute dalla Corte di
Appello di Catania, nell'ambito del procedimento n. 202.2010 RG, esulando dall'oggetto del presente giudizio, non possono essere prese in considerazione da questo Tribunale.
Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
➢ Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficaci nei confronti del comune di i seguenti atti di disposizione: Parte_1
a) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7165 racc.4739 con Persona_6
il quale cede la casa di via Platani 29 fg. 310 part. 554, ed i terreni edificabili Persona_2
annessi fg. 6 partt.1333,1459,1461,1463,1465 a nato a [...] il [...] , Persona_1 per € 35000,00, atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45312 / 56004;
b) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7161 racc. 4737 con Persona_6
il quale cede la casa di via P. Umberto 124 ed i terreni edificabili annessi , a Per_3
nato a [...] il [...] , per € 70000,00, trascritto il 16.11.12 ai nn. 45310 /
[...]
56002 al fg. 310 part. 433 , fg. 6 part 1641;
c) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7164 racc. 4738 con Persona_6
il quale cede terreni edificabili in via Platani , a nata a [...] il Controparte_2
20.04.60 per € 50000,00 , atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45311 / 56003 al fg. 6 part 1222,
1460,1462, 1464 , 1466 , 1640.
➢ Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Catania la trascrizione della presente sentenza.
➢ Condanna n.q., e Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 Per_3
in solido tra loro, a pagare in favore del le spese del
[...] Parte_1
presente giudizio liquidate in € 12.046 ,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 23.10.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 498/2016 RG promossa da
C.F. , in persona del Sindaco protempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. To Paolo Li Rosi.
- Attore -
Contro
CF , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], nella qualità di erede con beneficio di inventario di
[...]
e Per_1 Persona_2
CF , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
CF nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
CF nato a [...] il [...], Persona_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Vittorino Lo Giudice.
- Convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 08.04.2016 il conveniva innanzi l'intestato Parte_1 Tribunale la curatela ereditaria di nata a [...] il [...] e Persona_2
deceduta il 25.02.2015, anche n.q. di erede universale di nato a [...] Persona_1
il 22.08.1930 e deceduto il 02.10.2012, in persona del curatore avv. , Persona_4
nonché ciascuno per i propri diritti, e Persona_1 Controparte_2 Persona_3
premettendo:
• Che nel giudizio n. 202.2010 RG pendente presso la Corte di Appello di Catania tra il comune di e in proprio e n.q. di erede universale di Parte_1 Persona_2 [...]
veniva depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa rg. Per_1
202-2/2010, avente ad oggetto il sequestro di beni di qualunque natura compresi depositi bancari ed investimenti finanziari dei resistenti.
• Che in data 20.01.2016 la Corte d'Appello di Catania autorizzava il sequestro, come sopra specificato, fino alla concorrenza di € 400.000,00, da eseguirsi sui beni ereditari di nelle more anch'essa deceduta in data 25.02.2015. Persona_2
• Che i figli chiamati all'eredità , costituitisi nel procedimento n. CP_3 Per_5
202-2/2010 rg Corte d'Appello di Catania, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i medesimi non avevano accettato l'eredità dei genitori e Persona_1 Persona_2
• Che con provvedimento del 07.04.2016 il Tribunale di Caltagirone nominava curatore dell'eredità giacente di l'avv. del foro di Caltagirone. Persona_2 Persona_4
• Che subito dopo l'ordinanza del 17.09.2012, con cui la Corte d'Appello di Catania, al fine di valutare sulla domanda di risarcimento danni per occupazione usurpativa,
disponeva il richiamo del CTU, paventando la restituzione di gran parte Persona_2
della somma (€ 578.288,34) illo tempore liquidata dal comune di a Parte_1
cagione di un erronea valutazione della natura del terreno occupato come edificabile,
non solo distraeva le predette somme dal proprio conto corrente, ma lo stesso giorno
(06.11.2016) stipulava tre atti di compravendita in favore di parenti e affini spogliandosi dei beni immobili di maggior valore economico e commercialità in suo possesso.
• Che nei citati atti di vendita stipulati in data 06.11.2016 i compratori sono Per_3
(che ha acquistato un immobile e terreni per un valore di € 70.000,00); La
[...]
(che ha acquistato terreni edificabili per un valore di € 50.000,00); in Controparte_2
(che ha acquistato terreni edificabili per € 35.000,00). CP_4
• Che effettivamente la CTU, nel frattempo depositata, aveva valutato il terreno occupato come non edificabile e stimato il valore dell'indennizzo e del risarcimento in
€ 55.396,00.
• Che pertanto, con sentenza n. 2143.2017 la Corte d'Appello di Catania aveva ordinato agli eredi di di restituire al la somma pari alla Persona_2 Parte_1
differenza tra quella già corrisposta sulla base della sentenza di I grado (€ 578.288,34)
e quella dovuta (€ 55.396,00).
Tanto premesso, ritenendo i contratti di compravendita lesivi delle ragioni creditorie,
realizzati al solo scopo di sottrarre alla garanzia i beni del debitore, il Parte_1
ha chiesto al Tribunale adito l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c.
[...]
dei seguenti atti:
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7165 racc.4739 Persona_6
con il quale cede la casa di via Platani 29 fg. 310 part. 554, ed i terreni Persona_2
edificabili annessi fg. 6 partt.1333,1459,1461,1463,1465 a nato a Persona_1
Ragusa il 06.05.83 , per € 35000,00, atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45312 / 56004;
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7161 racc. 4737 Persona_6
con il quale cede la casa di via P. Umberto 124 ed i terreni edificabili annessi , a nato a [...] il [...] , per € 70000,00, trascritto il 16.11.12 ai Persona_3
nn. 45310 / 56002 al fg. 310 part. 433 , fg. 6 part 1641;
➢ atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7164 racc. 4738 Persona_6 con il quale cede terreni edificabili in via Platani , a nata a [...] Controparte_2
il 20.04.60 per € 50000,00 , atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45311 / 56003 al fg. 6 part
1222, 1460,1462, 1464 , 1466 , 1640.
Con memoria di risposta del 29.09.2016 si costituivano in giudizio Persona_1 [...]
e i quali respingevano le avverse argomentazioni Controparte_2 Persona_3
chiedendo il rigetto della citazione, deducendo:
- L'inesistenza del credito per il quale il agisce, atteso che trattasi di un credito Pt_1
sub judicio e non di credito condizionato ovvero sottoposto a termine;
- Il difetto del requisito della scientia damni in capo al terzo;
- La mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. atteso che al momento in cui gli atti di vendita sono stati stipulati non esisteva alcun credito certo liquido ed esigibile in favore del comune di Parte_1
Nessuno si costituiva per la curatela dell'eredità giacente.
Perfezionato il contraddittorio, nel corso dell'udienza del 13.10.2016, il Tribunale, preso atto dell'accettazione dell'eredità giacente da parte di nato a [...] il Controparte_1
06.07.1983, ordinava l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del medesimo.
Quest'ultimo, costituitosi tardivamente con il deposito della comparsa conclusionale,
chiedeva la sospensione, ex art. 295 cpc, del presente procedimento in pendenza dell'esito del ricorso, pendente presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 2143/2017.
Stante la natura documentale della causa, dopo vari rinvii d'ufficio, pervenuto per la prima volta dinanzi questo decidente, la stessa veniva rinviata per la decisone in data 13.12.2024
con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Come è noto, il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il suo patrimonio ex art. 2740 c.c. Da ciò deriva che il medesimo deve astenersi da condotte che possano compromettere l'interesse del creditore alla soddisfazione del proprio credito, spogliandosi dei propri beni attraverso atti di disposizione (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso),
formalmente leciti ma realizzati al solo scopo di evitare che i beni stessi possano essere oggetto di un'eventuale azione esecutiva. Ciò costituisce un corollario del principio,
codificato dall'art. 1175 c.c., che impone a ciascuna parte di imperniare il proprio comportamento, nel corso dell'esecuzione di un rapporto obbligatorio, secondo canoni di lealtà e buona fede, evitando di adottare condotte che possano ledere l'interesse di ciascuno al corretto adempimento della prestazione. In particolare, per quanto riguarda il caso in esame, l'art. 2901 c.c. consente al creditore di inibire l'efficacia di un atto di disposizione del debitore, realizzato allo scopo di diminuire la garanzia sul proprio patrimonio, a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente
preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
che, inoltre, trattandosi di atto a
titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Al fine di stabilire la fondatezza della domanda occorrerà, pertanto, verificare se i tre atti di vendita sub iudicio
siano stati posti in essere con l'obiettivo di depauperare scientemente il patrimonio di ereditato con beneficio d'inventario da e sottrarlo, quindi, Persona_2 Controparte_1
alla garanzia generale in danno del Per dirimere la questione è Parte_1
necessario ripercorrere i tratti salienti del caso che ci occupa. A seguito della sentenza di I
grado emessa dal Tribunale di Caltagirone e promossa da (in proprio e n.q. Persona_2
di erede di , nei confronti del avente come petitum il Persona_1 Parte_1
risarcimento dei danni per occupazione usurpativa di un terreno sul quale il comune convenuto ha successivamente realizzato un parco urbano, il Giudice, sulla scorta del carattere edificabile del sito, attestato dalla CTU espletata in quel giudizio, ha condannato l'ente locale al versamento in favore di della complessiva somma di € Persona_2 578.000,00 per le causali sopra citate. Successivamente, il Parte_1
impugnava la predetta sentenza. In quella sede, la Corte d'Appello, accogliendo la richiesta dell'ente locale, disponeva, in data 12.09.2012, il rinnovo della consulenza tecnica avendo cura di specificare nel mandato del perito di determinare il valore di mercato del terreno in
questione, alla data della irreversibile trasformazione (18.12.1990), che tenga conto
esclusivamente della sua destinazione in parte a verde pubblico ed in parte a viabilità, che
non consente possibilità legali di edificazione da parte dei proprietari e senza alcun
riguardo alle possibilità effettive di edificazione desunte dalle caratteristiche delle zone
limitrofe. In data 06.11.2012, nel corso delle operazioni peritali, stipulava Persona_2
tre atti di compravendita in favore dei nipoti odierni convenuti. La tempistica con cui sono state poste in essere le alienazioni, subito dopo l'ordinanza di richiamo del CTU, avvalora l'ipotesi dell'amministrazione comunale che prefigurando un esito Persona_2
sfavorevole della consulenza che avrebbe inevitabilmente influenzato la sentenza di II
grado, abbia intenzionalmente voluto sottrarre parte del suo patrimonio ad una probabile azione esecutiva dell'odierno attore. L'attribuzione del carattere non edificabile del terreno,
illo tempore occupato dal avrebbe dato luogo, inevitabilmente, ad Parte_1
una differente quantificazione in peius del quantum risarcitorio in riconosciuto a Per_2
con conseguente obbligo di restituire la differenza al Tanto
[...] Parte_1
è vero che con sentenza n. 2143.2017 la Corte d'Appello di Catania ordinava agli eredi di di restituire al una somma pari alla differenza tra Persona_2 Parte_1
quella già corrisposta sulla base della sentenza di I grado (€ 578.288,34) e quella effettivamente dovuta in esito alle operazioni peritali (€ 55.396,00). Le argomentazioni dei convenuti in ordine all'anteriorità degli atti di disposizione rispetto all'effettiva insorgenza del credito in favore dell'ente locale, che farebbe venire meno i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. vanno cassate perché infondate. Sul punto i Giudici
Ermellini hanno sottolineato che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è
sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del
pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo
specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023). Dall'esame della documentazione versata in atti, si rileva che gli immobili de quo sono stati alienati per una somma complessiva di € 155.000,00. Ai fini della fondatezza di un'azione revocatoria, in relazione ad un atto a titolo oneroso, non è necessario la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che l'atto sub iudice renda oggettivamente più
complessa la soddisfazione del credito. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità evidenzia che in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta a
fondamento dell'azione, la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma soltanto
il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza
dell'eventus damni. (Cass. civ. sez. II 03.02.2015). In relazione a tale specifico aspetto, i convenuti non sono stati in grado di portare all'attenzione di questo Tribunale alcun elemento concretamente valutabile in confutazione alle argomentazioni dell'attore, ad esempio, dimostrando che il patrimonio di oggi ereditato con beneficio Persona_2
d'inventario da non ha subito alcun depauperamento significativo a Controparte_1
cagione degli atti di vendita oggetto di revocatoria nel procedimento che ci occupa. Per
quanto riguarda la consapevolezza degli acquirenti, odierni convenuti, costituisce, ormai,
orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non occorre una specifica intenzione di danneggiare il creditore, né la cooperazione del terzo alla frode. È invece sufficiente che il terzo che ha compiuto l'atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la soddisfazione del credito. L'onere di provare tale consapevolezza del terzo grava su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia può giovarsi anche di presunzioni semplici. Ed invero, in subiecta materia, l'onere probatorio del creditore si
restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario
provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non
potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro il debitore deve
provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e
caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza
difficoltà. (Cass. civ. sez. III, 04.07.2006 n. 15265). Nel caso di vendita contestuale di più
beni in favore di una pluralità di soggetti, legati da vincoli di parentela (come nelcaso di specie), l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa. Ed invero, la prova della
consapevolezza del terzo possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi
compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al
disponente (Cass. 7507/2007, 10430/2005, 5359/2009). Alla luce delle superiori argomentazioni sussistono tutti i presupposti per revocare gli atti di disposizione de quo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. Per quanto riguarda la richiesta formulata dalla difesa di di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc a Controparte_1
cagione della pendenza del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello
di Catania n. 2134.2017 valgano le seguenti considerazioni. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della comparsa conclusionale presentata dalla parte non costituita tempestivamente, atteso che il deposito dell'atto va interpretato come volontà del soggetto di prendere parte, seppur tardivamente e con le conseguenti preclusioni, al processo. Nel merito della richiesta sollevata, si osserva che non si rinvengono, i presupposti per dichiarare la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo richiamato. Come è noto, infatti, la ratio dell'art. 295 cpc risponde all' esigenza dell'ordinamento di evitare un conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo
quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione
pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia
sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la
previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o
della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze)
dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12999
del 15 maggio 2019). Nel caso di specie, coerentemente con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qualora i Giudici dovessero accogliere il ricorso dei CP_5
convenuti, annullando la sentenza della Corte d'Appello con contestuale rinvio alla stessa in composizione differente, ciò non si tradurrebbe in un conflitto di giudicati, rimanendo impregiudicato, in ipotesi di accoglimento del giudice del rinvio, il diritto di CP_1
n. q. a riscuotere l'eventuale maggiore quantificazione del risarcimento per
[...]
occupazione usurpativa di immobile. Si rileva, infine, che le articolate argomentazioni del medesimo in merito alle plurime irregolarità che sarebbero state compiute dalla Corte di
Appello di Catania, nell'ambito del procedimento n. 202.2010 RG, esulando dall'oggetto del presente giudizio, non possono essere prese in considerazione da questo Tribunale.
Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
➢ Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara inefficaci nei confronti del comune di i seguenti atti di disposizione: Parte_1
a) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7165 racc.4739 con Persona_6
il quale cede la casa di via Platani 29 fg. 310 part. 554, ed i terreni edificabili Persona_2
annessi fg. 6 partt.1333,1459,1461,1463,1465 a nato a [...] il [...] , Persona_1 per € 35000,00, atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45312 / 56004;
b) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7161 racc. 4737 con Persona_6
il quale cede la casa di via P. Umberto 124 ed i terreni edificabili annessi , a Per_3
nato a [...] il [...] , per € 70000,00, trascritto il 16.11.12 ai nn. 45310 /
[...]
56002 al fg. 310 part. 433 , fg. 6 part 1641;
c) atto rogato il 06.11.2012 in notar di Caltagirone rep. 7164 racc. 4738 con Persona_6
il quale cede terreni edificabili in via Platani , a nata a [...] il Controparte_2
20.04.60 per € 50000,00 , atto trascritto il 16.11.12 ai nn.45311 / 56003 al fg. 6 part 1222,
1460,1462, 1464 , 1466 , 1640.
➢ Ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Catania la trascrizione della presente sentenza.
➢ Condanna n.q., e Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 Per_3
in solido tra loro, a pagare in favore del le spese del
[...] Parte_1
presente giudizio liquidate in € 12.046 ,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 23.10.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello