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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 4038 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(c.f. , nato Parte_1 C.F._1
a Palermo il 17 novembre 1967, rappresentato e difeso dall'Avv.
Impastato Arturo, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2
Lucca Sicula il 26 ottobre 1949.
CONVENUTA - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
l'attore indicato in epigrafe allegava: (i) di essere proprietario di una quota pari ad 1/6 dell'immobile sito in Altofonte, in C/da Piano
Maglio, via Vivaldi n. 3, identificato al N.C.E.U. di Palermo al fg. 3,
p.lla 1750; (ii) di aver ricevuto dalla propria madre la Parte_2
proprietà della rimanente quota dell'immobile (pari ai 5/6) a mezo di donazione orale conclusa nell'aprile del 1995; (iii) che dall'aprile del 1995 e sino alla data odierna aveva goduto in via esclusiva dell'immobile suddetto e, nel dettaglio, lo aveva destinato a propria abitazione provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (ovvero la realizzazione del prospetto e la collocazione degli infissi); (iv) che, da allora – nonostante, peraltro, nel 2008 la avesse iscritto sull'immobile ipoteca legale, contro la sua CP_1
dante causa , per un importo capitale pari ad euro Parte_2
11.836,53 – nessuno si era mai opposto al suo possesso;
considerato che, sulla scorta di tali premesse, Parte_1
chiedeva fosse accertato e dichiarato il suo acquisto, ai sensi
[...]
dell'art.1158 c.c., della piena proprietà del suddetto cespiste;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
atteso che la causa, previa verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 5 del d.lgs n. 28/2010, era istruita nella sua contumacia della convenuta
(ritualmente vocata e non comparsa) mediante escussione delle prove testimoniali ammesse con provvedimento del 14 dicembre
2023 e perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata;
evidenziato, preliminarmente, che nei giudizi contumaciali non trova applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sicchè grava sull'attore la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158
c.c. e, quindi, non solo del corpus, ossia della disponibilità del bene,
ma anche dell'animus rem sibi habendi per il tempo necessario a usucapire, dovendosi ricordare che “ai fini dell'usucapione è, infatti,
necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte
dell'interessato attraverso lo svolgimento di un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà, apertamente contrastante e inoppugnabilmente
incompatibile con il possesso altrui, il cui onere probatorio grava su colui
che invoca la fattispecie acquisitiva” (v., tra le tante, Cass. n.31238/2021;
Cass. n. 23849/2018);
rilevato, in linea generale, che per pacifico indirizzo l'accertamento giudiziale dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione presuppone, inoltre, per un verso, che l'impossessamento sia avvenuto in modo pacifico e, cioè, non violento o clandestino (sul punto v. anche Cass. n. 6997/1998; Cass.
n. 1829/2006; Cass. n. 17881/2013; Cass. n. 26633/2019), e che, per
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altro verso, il possesso sia esercitato in modo palese e non equivoco,
dovendosi cioè estrinsecare nello svolgimento di un'attività,
corrispondente all'esercizio della proprietà, tale da non ingenerare nei terzi dubbi circa l'effettiva intenzione dell'interessato di possedere uti dominus (v. Cass. n. 18215/ 2013) e protrarsi, infine, in modo continuo e ininterrotto per un periodo di tempo pari ad oltre un ventennio;
osservato che, qualora poi, come nella specie, la domanda di usucapione sia proposta da un comunista in danno dell'altro: (i) la prova dell'intervenuta usucapione deve essere valutata con estremo rigore, perché, pur non occorrendo un atto di interversione ai sensi dell'art. 1141 c.c. (non avendo l'usucapente iniziato a possedere esercitando i poteri del titolare di un diritto minore, ma quelli del titolare del diritto di proprietà sia pure pro quota cfr. Cass., n.
12775/2008), non è però sufficiente a tal uopo né il disinteresse degli altri comunisti al possesso della cosa, né che il singolo comunista abbia usato la res anche al di là della misura della quota dominica, e dunque ne abbia tratto un'utilità maggiore degli altri comproprietari, senza che ciò si sia tradotto nell'alterazione della sua destinazione economica originaria, né ancora che questi abbia unilateralmente deciso di apportare alla cosa comune in suo uso delle modificazioni, sì da migliorarne il godimento o abbia sostenuto esborsi per la conservazione, poiché tali atti a tenore dell'art. 1102 c.c. si presumono tollerati da parte degli altri comunisti (fra le altre è d'interesse Cass. n. 12231/1995); (ii) è,
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dunque, indispensabile che l'interessato fornisca la prova di aver compiuto atti particolarmente qualificati (Cass. n. 12961/2000; n.
1367/1999) ai quali sia conseguita l'estromissione dei comunisti dal compossesso e, dunque, di aver esercitato un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il riconoscimento del loro diritto concorrente sulla cosa per il periodo utile ai fini della usucapione, la quale deve veicolare, fin dal suo principio e in modo inequivoco, la volontà di possedere come esclusivo proprietario (cfr. fra le numerose altre Cass n. 9100/2018 e Cass. n. 11419/2003);
rilevato, infine, che la durata della relazione materiale con la cosa e l'assenza di atti rivendicativi della sua proprietà da parte dei legittimati non sono nella specie elementi decisivi ai fini della qualificazione del potere di fatto come possesso ad usucapionem né
consentono di ritenerlo presunto perché come è noto “ tale
presunzione [..] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto
di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare
consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare
periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente
beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può,
dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza
solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta
parentela, nei quali è plausibile mantenimento di un atteggiamento
tollerante anche per un lungo arco di tempo” (così fra le altre Cass, n.
20508/2019);
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ritenuto che, in concreto, l'attore non abbia offerto elementi idonei a dimostrare l'acquisto della piena proprietà del bene comune in danno dell'altra condividente, dovendosi evidenziare: (i)
che il fatto storico della dismissione da parte della condividente convenuta della propria quota in suo favore a mezzo di un contratto orale (e per ciò radicalmente nullo e inefficace) di donazione è
rimasto completamente sguarnito di prova;
(ii) che, come anzidetto,
le modificazioni apportate al bene comune compatibili con la sua originaria destinazione, l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'uso esclusivo del bene comune che l'attore ha allegato e dimostrato a mezzo testi non possono ritenersi atti idonei a manifestare l'intendimento del condividente di avviare un possesso esclusivo e dunque non rendono manifesta la sua intenzione di assoggettare il bene comune a un nuovo potere esclusivo, il proprio e ciò, tanto più ove, come nella specie, la comunione interessi anche soggetti legati da rapporti di stretta parentela (cfr. dichiarazioni convergenti testi e Testimone_1
all'udienza del 3 luglio 2024 “Conosco da circa Testimone_2
trenta/trentacinque anni , il quale abita Parte_1
nell'immobile sito in Altofonte-Villaciambra via Vivaldi, […] che so essere
la casa di famiglia da quando l'ho conosciuto […] Ho notato che nel corso
degli anni, e precisamente da circa venti anni addietro, che il Sig.
ha effettuato opere di sistemazione dell'immobile, come Pt_1
l'intonaco esterno, gli infissi interni ed esterni, il rifacimento dei bagni
nonché la realizzazione di una recinzione perimetrale dello stesso […] Ho
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visto il sig. impartire di persona le disposizioni alle Pt_1
maestranze […] Il sig. circa vent'anni addietro ha provveduto Pt_1
alla realizzazione di una veranda esterna, […] un giardino con prato,
innanzi la propria abitazione”);
ritenuto che, per tali assorbenti ragioni, la suddetta domanda debba essere integralmente rigettata in quanto non fondata;
ritenuto che, in ragione della contumacia della parte convenuta vittoriosa, nulla vada disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA la domanda.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
dott.ssa Giulia Santoro, Magistrato ordinario in tirocinio.
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