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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2472/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/12/2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MESSINA VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA MASONE 3 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
UR SC e AN TO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
avente ad oggetto: mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 16/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24/04/2025, Parte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 633/2025 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l'acclaramento della carenza di propria debenza, o, in subordine, della minor somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Superata ogni formulata eccezione di improcedibilità dall'intervenuto espletamento del procedimento di mediazione,
l'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Parte opposta ha provato il proprio credito azionato monitoriamente tramite la produzione del relativo contratto di mutuo, essendo questo atto a rispettare non solo l'art. 634
c.p.c., ma anche i principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001 in tema di onere probatorio (anche) nel giudizio a cognizione piena.
2.1.1. Del resto, non può nemmeno dubitarsi della “effettiva elargizione della somma”, prospettata come indimostrata a pag.
7-8 della citazione ed a pag. 5 della prima memoria ex art. 171ter
2 c.p.c. dell'opponente: invero, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, inter alia, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
2.2. Quest'ultima giurisprudenza esclude altresì che siano specificatamente contestate le successioni dal lato attivo del rapporto obbligatorio, limitandosi l'opponente a dolersi della mancata prova delle medesime.
2.3. Non risulta, poi, nessuna vessatorietà della regolamentazione negoziale della decadenza dal beneficio del termine, pertinente nel caso di specie: l'art. 1819 c.c. indica una disciplina legale anche più rigorosa di quella pattuita convenzionalmente, l'art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 206 del 2005 esclude la vessatorietà di clausole che siano applicazione di norme di legge (e, a fortiori, di quelle più favorevoli di queste ultime per il consumatore) e tali conclusioni escludono che possano essere ritenuti applicabili alla fattispecie in esame, se non, più in generale, nel nostro ordinamento i principi di Corte di Giustizia, sent. del 14/3/2023, in C-415/11, nonché quelli di Corte di Giustizia, sent. del
9/11/2023, in C-598/21, visto, peraltro, il non indifferente ammontare dei ratei non corrisposti.
2.4. Nemmeno risultano fondate le doglianze circa il computo degli interessi che, al contrario, è corretto. Diversamente da quanto lamentato a pag.
8-9 della citazione, gli artt. 11 e 12 delle condizioni generali del contratto non importano una sostituzione della mora agli accessori corrispettivi, applicandosi la prima anche ai secondi già maturati, laddove si specifica, all'art. 11, come il calcolo sia “sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”, similmente a quanto previsto dall'art. 3 della delibera
CICR del 09/02/2000, e dovendo escludersi che venga meno la maturazione degli interessi corrispettivi almeno fino alla data della risoluzione o dell'avvalimento della facoltà di decadenza dal beneficio del termine, alla luce di come il successivo art. 12
3 faccia riferimento a tale alternativa eventualità e non all'anteriore inadempimento.
2.5. Infine, non sono nemmeno sufficientemente specifiche le ulteriori doglianze circa il computo delle spese, viste anche alternativamente la disciplina delle stesse nel contratto depositato e la produzione dell'estratto conto, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”, come nella fattispecie in esame (così Cass. Sez. 1, sent. del 15/09/2000, n.
12169, Rv. 540174 - 01).
3. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione €
536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
4 1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il
[...] decreto ingiuntivo n. 633/2025 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali della fase di CP_1 opposizione, liquidate in € 5.797,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
16/12/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2472/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/12/2025, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MESSINA VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA MASONE 3 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
UR SC e AN TO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
avente ad oggetto: mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 16/12/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24/04/2025, Parte_1 promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 633/2025 del CP_1
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l'acclaramento della carenza di propria debenza, o, in subordine, della minor somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e il Giudice celebrava la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 16/12/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Superata ogni formulata eccezione di improcedibilità dall'intervenuto espletamento del procedimento di mediazione,
l'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Parte opposta ha provato il proprio credito azionato monitoriamente tramite la produzione del relativo contratto di mutuo, essendo questo atto a rispettare non solo l'art. 634
c.p.c., ma anche i principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001 in tema di onere probatorio (anche) nel giudizio a cognizione piena.
2.1.1. Del resto, non può nemmeno dubitarsi della “effettiva elargizione della somma”, prospettata come indimostrata a pag.
7-8 della citazione ed a pag. 5 della prima memoria ex art. 171ter
2 c.p.c. dell'opponente: invero, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così, inter alia, Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).
2.2. Quest'ultima giurisprudenza esclude altresì che siano specificatamente contestate le successioni dal lato attivo del rapporto obbligatorio, limitandosi l'opponente a dolersi della mancata prova delle medesime.
2.3. Non risulta, poi, nessuna vessatorietà della regolamentazione negoziale della decadenza dal beneficio del termine, pertinente nel caso di specie: l'art. 1819 c.c. indica una disciplina legale anche più rigorosa di quella pattuita convenzionalmente, l'art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 206 del 2005 esclude la vessatorietà di clausole che siano applicazione di norme di legge (e, a fortiori, di quelle più favorevoli di queste ultime per il consumatore) e tali conclusioni escludono che possano essere ritenuti applicabili alla fattispecie in esame, se non, più in generale, nel nostro ordinamento i principi di Corte di Giustizia, sent. del 14/3/2023, in C-415/11, nonché quelli di Corte di Giustizia, sent. del
9/11/2023, in C-598/21, visto, peraltro, il non indifferente ammontare dei ratei non corrisposti.
2.4. Nemmeno risultano fondate le doglianze circa il computo degli interessi che, al contrario, è corretto. Diversamente da quanto lamentato a pag.
8-9 della citazione, gli artt. 11 e 12 delle condizioni generali del contratto non importano una sostituzione della mora agli accessori corrispettivi, applicandosi la prima anche ai secondi già maturati, laddove si specifica, all'art. 11, come il calcolo sia “sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata”, similmente a quanto previsto dall'art. 3 della delibera
CICR del 09/02/2000, e dovendo escludersi che venga meno la maturazione degli interessi corrispettivi almeno fino alla data della risoluzione o dell'avvalimento della facoltà di decadenza dal beneficio del termine, alla luce di come il successivo art. 12
3 faccia riferimento a tale alternativa eventualità e non all'anteriore inadempimento.
2.5. Infine, non sono nemmeno sufficientemente specifiche le ulteriori doglianze circa il computo delle spese, viste anche alternativamente la disciplina delle stesse nel contratto depositato e la produzione dell'estratto conto, rispetto al quale la giurisprudenza ha affermato che “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”, come nella fattispecie in esame (così Cass. Sez. 1, sent. del 15/09/2000, n.
12169, Rv. 540174 - 01).
3. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione €
536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi, e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
4 1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di Parte_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il
[...] decreto ingiuntivo n. 633/2025 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali della fase di CP_1 opposizione, liquidate in € 5.797,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 16/12/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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