Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
avverso il silenzio
serbato sull’istanza assunta al protocollo di AGEA in data 1 luglio 2024 con il numero di protocollo -OMISSIS-, avente ad oggetto "Richiesta rimborso titoli. Diffida e messa in mora", nonché sulla successiva istanza assunta al protocollo di AGEA in data 6 febbraio 2025 con il numero di protocollo -OMISSIS-, avente ad oggetto "Richiesta rimborso titoli. Diffida e messa in mora";
nonché per l’accertamento del diritto alla conclusione del procedimento avviato con le predette istanze.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IE MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ricorre per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze in epigrafe;
- AGEA si è costituita con comparsa di mera forma;
- nel corso dell’udienza camerale del 26 febbraio 2026, il Collegio ha dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto il contributo risulta già accertato come dovuto (come da nota AGEA 26 aprile 2024, doc. 3 di parte ricorrente, con cui si comunicava che le domande uniche 2018-2021 non potevano essere pagate per la mancanza nel SIAN del certificato antimafia aggiornato);
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui l’intervenuto riconoscimento del diritto a fruire del contributo radica la giurisdizione del Giudice Ordinario ( ex plurimis , TAR Toscana, Sez. II, 15 gennaio 2024, n. 57) e secondo cui l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell’Amministrazione, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa ( ex plurimis , TRGA – Trento, Sez. Unica, 24 febbraio 2025, n. 42);
- il ricorso ricada quindi nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- le spese di lite possano essere compensate fra le parti, attesa la natura in rito della decisione e l’assenza di difese sostanziali da parte di AGEA;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara inammissibile; b) compensa le spese di lite fra le parti; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU EG, Presidente
IE MP, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE MP | IU EG |
IL SEGRETARIO
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