Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente BE ANGIONI Giudice relatore LI BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32635 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66006 reso da AR DR quale economo del Comune di IL (VI) per l’esercizio 2019 (01.01.2019- 31.03.2019),
depositato in data 16 giugno 2020;
Vista la relazione n. 309/2025 del 16.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Esaminati gli atti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. BE IO - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 309/2025 del 16.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66006 reso da AR DR quale economo del Comune di IL (VI) per l’esercizio 2019 (01.01.2019- 31.03.2019), depositato in data 16 giugno 2020), dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - sottoscritto dall’agente e debitamente parificato - era stato reso dall’agente contabile in qualità di economo dell’Amministrazione comunale incaricato con Decreto sindacale n. 14/2013 ed esponeva, nella parte di sinistra, l’anticipazione ed i rimborsi periodici, per complessivi euro 5.647,84 e nella parte destra spese di pari importo;
b) il provvedimento di parificazione del conto riportava analiticamente le determinazioni relative ai rimborsi periodici, un prospetto riassuntivo della situazione di cassa (in luogo del giornale di cassa), nonché la situazione del saldo cassa al 31.03.2019 (in luogo della richiesta dichiarazione di sussistenza del fondo cassa iniziale);
c) non era stato prodotto il verbale di passaggio delle consegne, ma unicamente un prospetto della cassa contante al 31.03.2019, sottoscritto dall’agente cessante e da quello subentrante, privo di data. La situazione della cassa economale all’01.04.2019 era stata tuttavia oggetto di verifica trimestrale (verbale n. 9/2019 dell’organo di revisione);
d) tutte le spese sostenute rientravano tra quelle ammesse dal regolamento di contabilità e non avevano superato il limite da quest’ultimo imposto;
e) le spese erano state rimborsate sulla base dei rendiconti mensili periodici presentati dall’agente, sebbene il reintegro relativo alle spese di marzo fosse avvenuto con determinazione adottata dal responsabile SEF n. 131 in data 03.04.2019, cioè oltre la chiusura della gestione;
f) il conto non riportava in apertura la registrazione del mandato di pagamento relativo all’anticipazione di euro 6.000,00, che tuttavia risultava dalla chiusura intermedia delle registrazioni in entrata del mese di febbraio.
La stessa non era stata restituita alla chiusura della gestione in quanto l’agente subentrante era succeduto nella gestione senza soluzione di continuità;
g) la gestione nel suo complesso era da ritenersi sostanzialmente regolare e se ne proponeva dunque l’approvazione, con discarico dell’agente, risultando riferibile all’Amministrazione la mancanza della relazione prevista dall’art.139 c.g.c. (stante l’inidoneità dell’attestazione di regolarità dell’Ente a sopperire a tale mancanza).
2. All’udienza odierna, il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il Collegio, preso atto dei rilievi e delle considerazioni del magistrato istruttore del conto, nonché della conforme posizione espressa da parte della Procura regionale nel corso dell’udienza di discussione, osserva che sussistono i presupposti per dichiarare la regolarità del conto e pronunciare il discarico dell’agente, anche tenuto conto livello minimale della gestione oggetto di rendicontazione.
Ciò non esime, tuttavia, il Collegio dal dover effettuare alcune raccomandazioni all’Amministrazione, la quale è comunque chiamata al rispetto dei principi posti dal legislatore a presidio della regolarità della gestione e della sua corretta rappresentazione.
Al riguardo si deve considerare che nel caso in esame solo il livello minuto della gestione, nonché il limitatissimo arco temporale in cui si è protratta, unitamente all’analiticità del documento di rendicontazione, consentono di supplire alle criticità segnalate dal magistrato istruttore del conto le quali, proprio grazie alla natura minimale della gestione, non assurgono a irregolarità della relativa rendicontazione (mancanza del giornale di cassa, mancata dichiarazione della sussistenza di un fondo cassa iniziale, minimo ritardo nel reintegro delle spese del mese di marzo) dal momento che i fatti gestionali oggetto di attenzione trovano comunque riscontro, sebbene in forma alternativa rispetto a quella prevista dalla legge.
Discorso sostanzialmente analogo riguarda la redazione del verbale di passaggio di consegne, previsto dall’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 26 del DPR n.254/2022 al fine di delimitare l’arco temporale delle attività degli agenti contabili succedutisi nella gestione e di ripartire tra gli stessi le relative responsabilità, assicurando all’Ente la regolarità nel passaggio delle consegne.
4. Come da consolidata giurisprudenza di questa Sezione, infine, non costituisce irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32635 del registro di Segreteria dichiara regolare il conto n. 66006 reso da AR DR quale economo del Comune di IL (VI) per l’esercizio 2019 (01.01.201931.03.2019), depositato in data 16 giugno 2020, e ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
BE IO RT TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)