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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 174 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
quale incorporante di Parte_1 CP_1 [...]
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cinque;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Iuspa e Anna De Nitto;
-APPELLATA- All'udienza del 2 marzo 2022, a seguito del deposito delle note scritte dalle parti, la causa
è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.07.2016, la società premesso di essere CP_3
intestataria di un conto corrente con affidamento ordinario presso la Controparte_4
e di aver affidato ad uno studio professionale l'incarico di svolgere una perizia al fine di verificare se l'istituto bancario, durante tutto il rapporto di credito, abbia rispettato la normativa vigente con particolare riferimento all'art. 644 c.p. e alla L. n.108/1996, ha citato in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la illegittima Controparte_4
applicazione di tassi ultralegali, in violazione della normativa antiusura, sul conto corrente in oggetto e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di euro 28.210,83 pari alle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito.
Si costituiva in qualità di società incorporante di la Controparte_5 Controparte_4
quale, premettendo che la domanda risultava sfornita di prova non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di conto corrente né quello di apertura del credito e che il calcolo elaborato dal perito incaricato da controparte era del tutto errato, contestava il fondamento delle domande di parte attrice chiedendone il rigetto.
Istruita con prova documentale e CTU tecnico-contabile, la causa è stata decisa il
28.01.2020 con sentenza n. 142 con cui il Tribunale di Brindisi ha accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente con riferimento alla data del 31.12.2014 è pari ad euro
530,00 a debito per la società attrice e dunque ha condannato l'istituto di credito alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, condannandola altresì al pagamento delle spese.
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2020, ha interposto appello Parte_2
avverso la citata sentenza per i motivi di cui appresso chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 02.03.2022. Disposta la trattazione scritta ed avendo le parti depositato note scritte, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza dopo l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello (rubricato: “Erroneità della sentenza di prime cure per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione
– Erroneità della ctu – Erroneità nella regolamentazione del regime delle spese di lite di prime cure”),
l'appellante censura la decisione di primo grado deducendo che il giudice si sia pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, dunque, del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo superato i limiti del thema decidendum come delineati nella domanda attorea. Espone l'appellante che parte attrice, nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accertamento, in relazione al rapporto di conto corrente bancario affidato dedotto in giudizio, il superamento dei tassi-soglia secondo quanto previsto dalla normativa antiusura, nulla chiedendo circa l'eventuale nullità di clausole o l'eventuale illegittimità di addebiti per interessi debitori ultralegali o per capitalizzazione trimestrale o per spese e commissioni indebite. Tuttavia, in sede di conferimento dell'incarico al nominato CTU, il
Tribunale ha sottoposto a quest'ultimo quesiti debordanti rispetto al tema di indagine implicato dalla domanda in concreto proposta dall'attrice, richiedendo un'analisi del rapporto di conto corrente sotto il diverso profilo, per l'appunto, degli interessi ultralegali applicati, delle spese e commissioni. In via subordinata l'appellante ha, comunque, evidenziato una serie di errori rilevabili nella CTU che, recepiti in sentenza, ne inficerebbero la tenuta.
2. Con il secondo motivo (rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui accerta implicitamente una nullità delle pattuizioni contrattuali nonostante la mancata produzione in giudizio da parte dell'attore del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento e dispone, nella azione di ripetizione dell'indebito, la condanna alla restituzione di importi”), l'appellante deduce che il primo giudice abbia errato anche perché non ha tenuto conto del fatto che, comunque, anche nell'ottica di un accertamento della nullità e inefficacia delle clausole contrattuali o, comunque, dell'illegittimità della movimentazione bancaria, alcun accertamento poteva essere effettuato a causa del carente assolvimento dell'onere della prova da parte della società correntista, avendo, quest'ultima omesso di produrre sia il contratto di conto corrente, sia il contratto di affidamento.
3. Il primo motivo è fondato.
Dall'esame degli atti del primo grado e, precisamente, dell'originario atto di citazione notificato il 22.07.2016, in mancanza di successive integrazioni del thema decidendum ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., emerge che le uniche domande proposte da nei CP_3
confronti di sono: una domanda di accertamento della liceità e Controparte_4
legittimità degli interessi addebitati dalla banca durante tutto il rapporto sotto il profilo della loro rispondenza all'art. 644 c.p. nonché alla legge n. 108//96 sull'usura ed una susseguente domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla per CP_4
avere quest'ultima “…supera(to) trimestralmente il tasso-soglia usura come stabilito dalla Legge
108/96”, come risultante dalla perizia di parte stragiudiziale allegata all'atto di citazione ad integrazione dello stesso.
3.1. Nessun ulteriore profilo di illegittimità della movimentazione del rapporto bancario assistito da affidamento dedotto in giudizio risulta essere stato prospettato dalla società attrice;
sicché, indubbiamente, può affermarsi che l'ambito dell'indagine peritale disposta in primo grado solo impropriamente è stato esteso a profili di illegittimità ulteriori e diversi dalla originaria (esclusiva) prospettazione da parte di dell'applicazione di CP_6
tassi eccedenti il tasso soglia-usurario che, peraltro, è stata esclusa dal CTU in risposta al secondo quesito conferitogli, al riguardo, dal primo giudice.
4. La sentenza emessa dal primo giudice, nella parte in cui eccede le valutazioni (implicite) derivanti dall'accertamento (negativo) dell'applicazione di tassi d'interesse usurari da parte del CTU, da apprezzarsi come rigetto dell'unica domanda avanzata in primo grado dalla società attrice e che vanno confermate, va, pertanto, dichiarata, nel resto, nulla ex art. 112 c.p.c.
Nell'accoglimento del primo motivo d'appello restano assorbite le censure proposte con il secondo motivo d'appello ed ogni ulteriore questione.
La società appellata, in quanto parte soccombente, va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte nel doppio grado di giudizio, nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
- (incorporata in nei confronti di
[...] Parte_1 CP_3
avverso la sentenza n. 142/2020 emessa dal Tribunale di Brindisi il 28.01.2020, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto: rigetta la domanda proposta da CP_3
condanna RE. a rifondere alla convenuta le spese di lite del doppio grado CP_3 CP_4
di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del secondo grado, in complessivi € 6.177,00 ( di cui € 777,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 7.05.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele