CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO MAURIZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 8243/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NI La DA - Piazza Municipio N. 1 81020 San NI La DA CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4513/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 01/06/2022
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso e condannare il Comune intimato ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.
Resistente/Appellato: Condanna del ricorrente alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.A. n. 8243/2024 depositato il 10/12/2024, il dott. Ricorrente_1, in qualità di procuratore antistatario di Nominativo_1 instava per l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, sez. 17, sentenza n. 4513/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 01/06/2022, limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (in favore della ricorrente e a carico del resistente Comune di San NI
La DA), liquidate in €. euro 700,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Nonché la condanna ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata.
La difesa dell'istante depositava il ricorso in doppio originale oltre varia documentazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di San NI La DA, il quale allegava di essersi sempre dichiarato disponibile ad addivenire ad una soluzione transattiva della propria posizione debitoria, ma tale manifestata volontà non era stata sufficientemente apprezzata dall'avente titolo al pagamento che, parcellizzando il contenzioso in ottemperanza, instaurato anche rispetto a talune sentenze per le quali l'Ente aveva già provveduto al pagamento, ben prima dell'iscrizione a ruolo del singolo ricorso in ottemperanza e chiedeva rinvio al fine di consentire di depositare in atti di causa la prova del sopravvenuto pagamento delle spese legali relative alla sentenza azionata in ottemperanza segnalando, altresì, che il ricorrente in ottemperanza non aveva finora colto l'invito dell'Ente ad addivenire ad una ricognizione all'attualità dell'integrale posizione debitoria/ creditoria
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice rinviava la trattazione del presente giudizio di ottemperanza all'udienza odierna onerando il Comune convenuto a trasmettere documentazione idonea a dimostrare l'intervenuto pagamento della sorta dovuta per la specifica procedura oggetto della presente ottemperanza.
Il Comune di San NI La DA depositava determina di liquidazione cumulativa RG n 112/2025 del
24-02-2025 e pedissequo mandato di pagamento dalla cui lettura si evidenzia che l'Ente, una volta messo in condizioni di adempiere, ha provveduto alla liquidazione di importo pari ad € 899,20 emessa in relazione alla sentenza della CTP n 4513/2022 relativa alla fattura n 51/5/2022.
All'udienza del 16 gennaio 2026, comparso il dott. Ricorrente_1 che si riportava ai propri atti e chiedeva la condanna alle spese del Comune di San NI La DA, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza alla sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, regolato dall'art.70 d.lgs. n. 546/1992.
Con riguardo al presente procedimento si rileva che il procedimento rientra, in ragione dell'importo esecutato, nella competenza decisoria del giudice monocratico;
il ricorso è stato ritualmente proposto;
il Comune di
San NI La DA ha dimostrato, depositando la determina di liquidazione cumulativa RG n 112/2025 del 24-02-2025 e pedissequo mandato di pagamento ha provveduto alla liquidazione di importo pari ad
€ 899,20 emessa in relazione alla sentenza della CTP n 4513/2022 relativa alla fattura n 51/5/2022.
Va pertanto dichiarata l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese del giudizio di ottemperanza compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO MAURIZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 8243/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NI La DA - Piazza Municipio N. 1 81020 San NI La DA CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4513/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 01/06/2022
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso e condannare il Comune intimato ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.
Resistente/Appellato: Condanna del ricorrente alle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.A. n. 8243/2024 depositato il 10/12/2024, il dott. Ricorrente_1, in qualità di procuratore antistatario di Nominativo_1 instava per l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, sez. 17, sentenza n. 4513/2022 emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 01/06/2022, limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio (in favore della ricorrente e a carico del resistente Comune di San NI
La DA), liquidate in €. euro 700,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Nonché la condanna ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata.
La difesa dell'istante depositava il ricorso in doppio originale oltre varia documentazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di San NI La DA, il quale allegava di essersi sempre dichiarato disponibile ad addivenire ad una soluzione transattiva della propria posizione debitoria, ma tale manifestata volontà non era stata sufficientemente apprezzata dall'avente titolo al pagamento che, parcellizzando il contenzioso in ottemperanza, instaurato anche rispetto a talune sentenze per le quali l'Ente aveva già provveduto al pagamento, ben prima dell'iscrizione a ruolo del singolo ricorso in ottemperanza e chiedeva rinvio al fine di consentire di depositare in atti di causa la prova del sopravvenuto pagamento delle spese legali relative alla sentenza azionata in ottemperanza segnalando, altresì, che il ricorrente in ottemperanza non aveva finora colto l'invito dell'Ente ad addivenire ad una ricognizione all'attualità dell'integrale posizione debitoria/ creditoria
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice rinviava la trattazione del presente giudizio di ottemperanza all'udienza odierna onerando il Comune convenuto a trasmettere documentazione idonea a dimostrare l'intervenuto pagamento della sorta dovuta per la specifica procedura oggetto della presente ottemperanza.
Il Comune di San NI La DA depositava determina di liquidazione cumulativa RG n 112/2025 del
24-02-2025 e pedissequo mandato di pagamento dalla cui lettura si evidenzia che l'Ente, una volta messo in condizioni di adempiere, ha provveduto alla liquidazione di importo pari ad € 899,20 emessa in relazione alla sentenza della CTP n 4513/2022 relativa alla fattura n 51/5/2022.
All'udienza del 16 gennaio 2026, comparso il dott. Ricorrente_1 che si riportava ai propri atti e chiedeva la condanna alle spese del Comune di San NI La DA, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza alla sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, regolato dall'art.70 d.lgs. n. 546/1992.
Con riguardo al presente procedimento si rileva che il procedimento rientra, in ragione dell'importo esecutato, nella competenza decisoria del giudice monocratico;
il ricorso è stato ritualmente proposto;
il Comune di
San NI La DA ha dimostrato, depositando la determina di liquidazione cumulativa RG n 112/2025 del 24-02-2025 e pedissequo mandato di pagamento ha provveduto alla liquidazione di importo pari ad
€ 899,20 emessa in relazione alla sentenza della CTP n 4513/2022 relativa alla fattura n 51/5/2022.
Va pertanto dichiarata l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese del giudizio di ottemperanza compensate.