TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 49/2024 promossa da:
nato a [...] nell'Emilia 15.11.1965 ed ivi residente in [...]
Beethoven n. 43/2, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca C.F._1
Muzzi.
- RICORRENTE -
c o n t r o
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...]
tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Vinicio Sacchetti ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell' stesso in Reggio Emilia, via Monte CP_1
Marmolada 5.
- CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
ricorre al Giudice del Lavoro per vedersi riconoscere l'origine Parte_1
professionale della malattia “ sindrome del tunnel carpale bilaterale”, contro la decisione dell' di respingere la domanda relativamente alla stessa. CP_1
Parte ricorrente, già portatore di un'invalidità in misura pari al 6% per pregresso CP_1 evento, ha proposto domanda volta a conseguire l'indennizzo del danno biologico permanente derivante dalla malattia professionale denunciata all' in via CP_1
amministrativa in data 05-04-2022, nonchè l'unifica dei predetti postumi con la preesistenza già riconosciuta dall' . CP_1
A sostegno della propria domanda l'assicurato esponeva di lavorare come allevatore di bovini da latte e coltivatore diretto in azienda agricola familiare.
L'Istituto, esperita istruttoria amministrativa e medico-legale, ha ritenuto che l'attività lavorativa svolta – pur comportando un rischio da sovraccarico biomeccanico per la movimentazione di carichi di lavoro (ed infatti è stata riconosciuta dall' un'ernia CP_1
discale lombare con postumi del 6%) – non comportasse anche movimenti ripetitivi ad alta frequenza oppure posture incongrue prolungate per gli superiori. Secondo l' , CP_1
pertanto, il rischio lavorativo non era idoneo a causare la malattia denunciata.
Non condividendo le risultanze di , il ricorrente ha dunque introdotto il presente CP_1
ricorso.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di CP_1
memoria difensiva, ivi concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata la CTU medico-legale affidata al dr. disposti successivi Persona_1
chiarimenti anche a fronte di nuova e recente documentazione medica versata in atti,
all'udienza odierna del 14/05/2025 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso non appare fondato.
LA CTU medico legale, particolarmente approfondita, esclude l'esistenza della malattia come prospettata dal ricorrente.
In particolare il CTU ha concluso: “..Con i dati emersi dagli accertamenti clinico-
strumentali effettuati non è possibile attualmente confermare la presenza, di una patologia del tunnel carpale come formulato in ricorso… Con l'assenza di un decorso o di conferme in questi anni, alla stessa visita in sede di CTU l'assicurato ha descritto in modo generico i propri disturbi ai polsi e alle mani e a questa soggettività lamentata non
Pag. 2 di 4 ha poi corrisposto alla visita del sottoscritto l'emergenza di segni clinici specifici per sospettare il tunnel carpale. La mancata conferma dello stesso è giunta poi con i risultati dell'indagine elettrofisiologica affidata alla Dott.ssa che ha escluso la condizione Per_2
patologica concludendo che “i dati neurofisiologici non sostengono la STC e/o palmare”.
Nemmeno i chiarimenti disposti successivamente hanno dato esito positivo1.
Si conclude pertanto rigettando il ricorso.
Le spese di lite sono compensate tra le parti ai sensi dell'art.152 disp.att. cpc, e la CTU
già liquidata in atti rimane a carico dell' , posto che il reddito del ricorrente si CP_1
colloca al di sotto dei minimi di legge come attestato nel ricorso introduttivo;
anche le spese del supplemento, in un primo tempo poste a carico del ricorrente, devono essere,
in sede di ripartizione definitiva, poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali e pone definitivamente a carico di le spese di CTU e del supplemento come già liquidate. CP_1
Reggio Emilia, 14/5/2025
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Con l'assenza di un decorso o di conferme in questi anni, alla stessa visita in sede di CTU l'assicurato ha descritto in modo generico i propri disturbi ai polsi e alle mani e a questa soggettività lamentata non ha poi corrisposto alla visita del sottoscritto l'emergenza di segni clinici specifici per sospettare il tunnel carpale. La mancata conferma dello stesso è giunta poi con i risultati dell'indagine elettrofisiologica Per_ affidata alla Dott.ssa che ha escluso la condizione patologica concludendo che “i dati neurofisiologici non sostengono la STC e/o palmare”