Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
09 31 2 / 02 Aula 'A' REPUBB C IN NOME E POPOLO ITALIANO --- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -- SEZIONE LAVORO Lavoro;
licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10407/01 Rel. Consigliere Cron.25097 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 04/04/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: SI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente .... all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ALIMENTARI SRL, in persona del legale OL rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato viare in ROMA GLORIOSO 13 presso lo studio - dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato GIORGIO SANDRINI, 1406 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 991/00 del Tribunale di ROVIGO, depositata il 06/12/00 R.G. N. 920/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CESTER;
udito l'Avvocato BUSSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo e terzo motivo. -2- RO Ritenuto che con ricorso del 14 aprile 1997 al Pretore di Rovigo, SI chiedeva la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro s.r.l. ND Alimentari e la condanna alla reintegrazione o, in subordine, al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 1. 15 luglio 1966 n. 604, modif.dalla 1. 11 maggio 1990 n. 108, oltre al risarcimento del danno;
che secondo il ricorrente il licenziamento, motivato con il suo rifiuto di accettare un trasferimento, era illeggittimo a causa dell'illeggittimità del trasferimento, non giustificato dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ.; che egli chiedeva altresì il pagamento pagamento di un premio mensile, dovuto a partire dal settembre 1995; che,costituitasi la convenuta, le domande venivano accolte dal Pretore con decisione del 25 agosto 1998, riformata però con sentenza del 6 dicembre 2000 dal Tribunale, il quale affermava la legittimità del licenziamento e condannava il SI a "restitutire alla ND Alimentari s.r.l. quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata"); che il Tribunale osservava essere stato motivato il trasferimento con la necessità che nella nuova sede di lavoro il SI apprendesse l'uso di casse attrezzate con Att un recente sistema elettronico e che, pur se l'apprendimento si fosse compiuto in circa due mesi, era insindacabile la decisione imprenditoriale di trasferire il lavoratore invece che ✗inviarlo in missione sostenendo un più gravoso onere finanziario;
che, pertanto, non potendosi ritenere illegittimo il trasferimento, legittimo era il licenziamento del dipendente, che aveva espressamente rifiutato di prendere servizio nella nuova sede;
3 che l'appello incidentale del SI era tardivo perché notificato meno di dieci giorni liberi prima dell'udienza; che contro questa sentenza ✓ egli ricorre per cassazione, mentre la società resiste X - con controricorso;
che il ricorrente il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
col primo motivo egli lamenta la viola zione degli artt. 41 TL. Cost.2103 cod. civ., 3 1. 604 del 1966, affermando la sindacabilità delle scelte 'imprenditoriali in ordine alle ragioni organizzative di trasferimento del lavoratore, non già nel merito ma nella coerenza della motivazione, e sostenendo l'erroneità in diritto della sentenza impugnata, che ritenne legittimo un trasferimento, ossia uno spostamento definitivo di sede, motivato con un'esigenza evidentemente temporanea;
che il motivo dev'essere accolto;
che l'art. 2103 cod. civ. vieta il trasferimento del prestatore da un'unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative;
che la tutela della iniziativa economica, privata assicurata dall'art. 41 Cost., lascia libero l'imprenditore di assumere tutte le deteminazioni più opportune, per la gestione dell'impresa insindacabili nel merito ma da verificare in sede giudiziale quanto alla reale sussistenza delle ragioni dichiarate e quanto al nesso causale coi provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi dei singoli lavoratori (Cass. 9 luglio 2001 n. 9310); che tale principio generale è stato ripetuto più volte da questa Corte con riferimento alle ragioni di cui al citato art. 2103 cod. civ. (Cass. 9 giugno 1993 n. 6408, 18 febbraio 1994 n. 1563, 28 novembre 1994 n. 10122, 18 novembre 1998 n. 11634, 2 gennaio 2001 n. 27); 4 che il trasferimento è provvedimento con effetti definitivi, mentre solo temporanei sono gli effetti della trasferta (Cass. 22 gennaio 1987 n. 614, 26 gennaio 1989 n. 475, 23 gennaio 1998 n. 641, 27 settembre 2001 n.12078, 19 novembre 2001 n. 14470, quest'ultima attributiva di maggior rilievo, nella trasferta, al persistente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro); a che nel caso di specie il Tribunale h accertato la sicura temporaneità della ragione di trasferimento addotta dalla datrice di lavoro e consistente nella necessità di imparare l'uso di una macchina con tempo medio necessario di due mesi per una persona inesperta;
che la necessità di interventi sul programma informatico della macchina, di cui parla la sentenza qui impugnata, non influiva sulla detta temporaneità; che la maggiore onerosità della trasferta rispetto al trasferimento, di cui sempre alla sentenza qui impugnata, non esonera l'imprenditore dall'osservanza di norme imperative, quale l'art. 2103 cit.; che pertanto l'affermazione, resa dal Tribunale, di giustificazione del trasferimento è errata in diritto;
che l'illegittimo provvedimento imprenditoriale di trasferimento non legittima in - ogni caso l'autotutela del lavoratore nella forma del rifiuto di eseguire la propria prestazione nella sede di destinazione, non potendo così essere qui condiviso senza riserve il precedente costituito da Cass. 8 febbraio 1999 n. 1074; che è tuttavia data al prestatore di lavoro l'autotutela limitata dell'art.1460 cod. civ., secondo cui nei contratti sinallagmatici ciascuno dei contraenti può, di fronte all'inadempimento dell'altro, rifiutare la prestazione (primo comma), ma solo nel rispetto del principio di buona fede (secondo comma); che pertanto il prestatore di lavoro può innazitutto invocare la tutela giudiziaria d'urgenza e, solo dopo il conseguimento del provvedimento di sospensione del 5 trasferimento, offrire legittimamente al datore la prestazione nella sede originaria (vedi Cass. 19 novembre 1996 n. 10109); che, qualora le circostanze obiettive rendano esperibile con scarsa o nulla efficacia concreta la detta tutela d'urgenza, la prestazione lavorativa può essere negata legittimamente, purchè tuttavia il danno verosimilmente proveniente dall'esecuzione immediata della disposizione imprenditoriale (si pensi a un trasferimento extracontinentale,da attuare immediatamente o a breve scadenza) sia pari 0 superiore a quello eventualmente derivante alla controparte dall'inesecuzione (si pensi a prestazioni ospedaliere, o alla cura di macchinari funzionanti a ciclo continuo, o a lavori necessari all'osservanza di un termine essenziale), alla stregua di un ragionevole bilanciamento (Cass. 23 novembre 1995 n. 12121, 1° marzo 2001 n. 2948); che nel caso di specie il Tribunale ha incensurabilmente accertato come al lavoratore fosse stato comunicato il trasferimento mediante lettera consegnata da due dipendenti e da lui letta ma non sottoscritta per espresso rifiuto;
come, ricevuta una lettera di contestazione dell'infrazione disciplinare, egli avesse nondimeno rifiutato di prendere servizio nella nuova sede (ciò che rende palese l'infondatezza di quanto sostenuto dal ricorrente circa la non conoscenza degli atti imprenditoriali); come, infine, il medesimo avesse rifiutato la prestazione nella sede di destinazione, ma non in quella originaria;
che il collegio di merito, ritenuto erroneamente legittimo il trasferimento, non ha effettuato il ragionevole bilanciamento di cui sopra, con la necessaria conseguenza che, cassata da questa Corte la sentenza impugnata, ad esso provvederà il giudice di rinvio, dopo avere accertato le circostanze di fatto;
che col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione della condanna, contenuta nel dispositivo della 6 sentenza d'appello, a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, compresa la somma dovutagli per il pagamento di un premio mensile a partire dal settembre 1995, pur mancando nella sentenza ogni motivazione circa tale obbligo di restituzione, comunque insussistente, trattandosi di debito della datrice di lavoro indipendente dal suddetto trasferimento e dal connesso licenziamento;
che il motivo è fondato poiché sulla questione circa la spettanza del detto premio, chiamato anche "superminimo" (questione non connessa con quella relativa al licenziamento, come ora ammette la stessa controricorrente ) il Tribunale ha accolto l'appello della datrice di lavoro senza motivare in alcun modo ed anzi dichiarando "assorbita" la relativa questione;
che pertanto anche su questo punto la sentenza impugnata va cassata con rinvio;
che col terzo motivo il ricorrente sostiene la violazione dell'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., data dall'avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'appello incidentale, pur tempestivamente notificato;
che il motivo dev'essere accolto, seppure per ragione diversa da quella prospettata dal ricorrente;
che col cosiddetto "appello incidentale" il lavoratore, vincitore in primo grado, non impugnò la sentenza pretorile max ne chiese la conferma, limitandosi a riproporre espressamente nel secondo grado di giudizio domanda ed eccezioni non accolte, perché ritenute assorbite, nella sentenza ora detta (art. 346 cod. proc. civ.); che perciò, rimanendo esclusa ogni questione di tempestività dell'appello incidentale, incombeva sul Tribunale il dovere di pronunciarsi sulle prospettazioni dell'appellato; 7 che con tali prospettazioni l'appellato stesso assume essere stato causato il suo licenziamento da una più o meno prolungata assenza dal lavoro, ossia da un'infrazione disciplinare e non essere state rispettate le garanzie procedimentali richiesta dall'art. 7 1. 20 maggio 1970 n. 300; che anche su tale punto la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia onde sul punto deciderà il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia e che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del processo.
P.Q.M
I La Corte accoglie il ricorso. D A , S O S L A L , T Cassa con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per le spese. 0 O , 1 B A . I S . T E D R N P S Così deciso in Roma il 4 aprile 2002 A A ' I T 3 L S N 7 L - O G E 8 englicha wall P O - D Il Presidente II Cons. est. 1 M I A I 1 S Federico Rosell D A N D E E D , S G O E I G R T A I T N S L E I O S T G E A T E I L R R L I E D D O tiff anco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26-61U: 2002- IL CANCELLIERE zauco R O C 8