Sentenza 2 febbraio 2001
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- 1. L’infortunio in bici fra casa e lavoro è indennizzabileAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
0145 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Presidente - R.G. n. 5972/2000 dal Sig. Dott. Vincenzo TREZZA - per diritti L. 300 Consigliere Cron. 3151 Dott. Fernando LUPI il 2 FEB 2001 IL CANCELLIERE Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. - Ud. 15 novembre 2000 Dott. Giovanni DI LELLA - Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente: SENTENZA द sul ricorso per REVOCAZIONE proposto da यि PENZA LIVIO, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Turrà e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Tacito n. 50, presso lo studio dell'avv. Emanuele Merilli, giusta procura a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE 5662 Rilasciata copia legale contro al Sip PESSI "TELECOM ITALIA" s.p.a., in persona del suo legale rappresentante per diritti L. ✓ il 15.7.0 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pessi, presso il cui IL CANCELLIERE studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Bruxelles n. 61/63, giusta procura speciale a margine del "controricorso"; E VARIE DCV O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. RR - resistente - per diritti L. 19 FEB. 2001 per la revocazione della sentenza di questa Corte n. IL CANCELLIERE 2/94; 3128/1999 del 25 novembre 1998/1° aprile 1999; RG. MP 15422 Udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2000 dal consigliere Bruno Balletti;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso "perchè la Corte dichiari inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, lo rigetti con tutte le conseguenze di legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. notificato in data 22 marzo 2000 il sig. LI NZ ha richiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 3128/99 depositata in data 1° aprile 1999 nel giudizio -avente il n. di r.g. 15422/97 -tra lo stesso "NZ LI
contro
TELECOM ITALIA s.p.a." adducendo a sostegno due motivi di R P gravame. L'intimata ha resistito al cennato ricorso con "controricorso" notificato in data 21 aprile 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE I. E' da premettere che sul "ricorso per revocazione", come dinznai proposto, questa Corte deve pronunciare in “camera di consiglio” giusta quanto sancito dall'art. 391-bis cod. proc. civ. (su cui Corte Cost. n. 2 17/1986 e Corte Cost. 119/1996): speciale normativa che impone la conclusione del giudizio di revocazione con provvedimento avente forma di “sentenza" ed alla quale deve darsi applicazione anche quando si tratti, appunto, di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, prevalendo la cennata specialità sulla possibilità, prevista in generale dall'art. 375 cod. proc. civ., che nelle ipotesi ivi considerate il provvedimento conclusivo dell'esame camerale rivesta la forma di "ordinanza”. Pervero, l'art. 400 cod. proc. civ. stabilisce che davanti al giudice adito con l'istanza di revocazione si osservano le norme stabilite davanti a lui>>, ma la prescrizione è espressamente condizionata alla circostanza che si tratti di norme non derogate da quelle dettate dal Cap. IV, Titolo III, Libro II, fra le quali è da ricomprendere la suddetta disciplina della forma del provvedimento conclusivo, la quale neutralizza le conseguenze altrimenti desumibili dall'essere la trattazione dell'istanza di revocazione rimessa alla camera di consiglio da tenersi secondo le norme che disciplinano il giudizio di cassazione. ribadito che sui ricorsi per revocazione la Corte deve Nè - pronunziare sempre “in camera di consiglio" e sempre con “sentenza” - sarebbe obiezione dirimente quella fondata sull'osservazione che, rispetto al provvedimento della Corte, esclusa ai sensi dell'art. 403, primo comma, cod. proc. civ. una nuova istanza di revocazione, non sia 3 configurabile alcun altro mezzo di impugnazione: mentre rileva, in sede di interpretazione sistematica, che il tessuto normativo creato dagli artt. 402 e 403 cod. proc. civ. risulti compatibile soltanto con la presupposizione della forma di sentenza come propria del provvedimento definitivo del detto giudizio, indipendentemente dal suo contenuto;
la circostanza, che i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione>> risultino inesistenti, rileva sul piano dei rimedi esperibili, non già su quello dell'assetto formale prefigurato per il medesimo provvedimento. "Tanto premesso, si rimarca in generale sull'ammissibilità del II ricorso per revocazione avverso le sentenze della Cassazione che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. ed idoneo a 逃 costituire (a seguito delle decisioni nn. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte Costituzionale, nonchè dell'entrata in vigore dell'art. 391-bis nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, a) deve consistere - al pari revocatorio imputabile al giudizio di meritodell'errore nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, b) deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra 1 l'erronea supposizione e la decisione resa), c) non deve cadere su di un punto controverso sul quale la corte si sia pronunciata, e d) deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; per cui è inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi (cfr. Cass. sez. un. n. 5303/1997, Cass. n. 10635/1998). р П In sostanza e conclusivamente su tale punto essenziale al fine della decisione - l'errore di fatto deve essere frutto di falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile, sicchè è da escludere quando lo stesso costituisca circostanza controversa, o valutazione delle risultanze processuali in senso difforme alle aspettative della parte, ovvero non abbia il carattere di essenzialità rispetto alla decisione assunta. -Alla stregua di quanto testé rimarcato e precisato, il ricorso per III revocazione come dinanzi proposto appare inammissibile. 5 ! Sul punto il S. Procuratore Generale nel pervenire alla medesima conclusione ha così motivatamente chiarito gli aspetti essenziali della fattispecie: con un primo motivo, il NZ chiede la revocazione della sentenza per avere la Corte di Cassazione erroneamente supposto la esistenza della comunicazione della data della udienza di discussione della causa, effettuata ai sensi dell'art. 377, secondo comma, c.p.c. e non invece nel nuovo studio del domiciliatario, ancorchè risultasse il contrario dagli atti di causa. Così argomentato, il ricorrente denuncia in sostanza un errore di diritto, in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione. Da qui l'inammissibilità del motivo, che è под comunque infondato. Infatti, in ipotesi di variazione del domicilio eletto, la notificazione deve effettuarsi in cancelleria, qualora l'avvocato non abbia comunicato al cancelliere il nuovo domicilio con atto depositato presso la cancelleria. Con un secondo motivo, il NZ lamenta che la Corte abbia erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso affermando che "dalla sentenza gravata non emerge che una eccezione di tal fatta sia stata devoluta al Tribunale, ed il ricorrente non prova il contrario". Anche tale mezzo è inammissibile in quanto con esso si prospetta un asserito errore di valutazione o di giudizio. Il motivo non presenta i caratteri propri dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo del ricorso non avendo il NZ - secondo il principio dell'autosufficienza 6 del ricorso per cassazione - provato di avere proposto all'esame del giudice di appello il punto su cui è caduta poi la doglianza, costituente oggetto del ricorso per cassazione, consentendo così il controllo della decisività>>. A tali incisive argomentazioni è da aggiungere che: A) - in ordine al primo motivo - nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, terzo comma, cod. proc. civ. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l'art. 366, secondo comma, c.p.c. stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del cennato secondo comma dell'art. 366 R cod. proc. civ., si sia trasferito rispetto al luogo indicato con essa, senza R comunicare alla cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette presso la cancelleria non siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, ancorchè il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto secondo comma dell'art. 366 (che ha 7 ☐ natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all'art.375, terzo comma, e 377, secondo comma) impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte;
al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell'esecuzione dei relativi controlli;
all'ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la cancelleria della Corte deve ч н provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della е domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. sez. un. n. 92/1999); B) - in ordine al secondo motivo - il preteso "errore di fatto” concerne un punto controverso sul quale la Corte aveva correttamente pronunziato ed inoltre, stante il principio autosufficienza del ricorso per cassazione, il NZ, nell'addebitare al giudice di appello il preteso difetto di pronunzia, avrebbe dovuto precisare specificatamente, e non solo genericamente asserire, di avere proposto all'esame di detto giudice il punto interessante la dedotta censura, consentendo così il controllo sulla 8 “decisività” che deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagine integrativa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10913/1998). IV -In definitiva, il ricorso per revocazione proposto da LI NZ deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al rimborso a favore della "TELECOM ITALIA" s.p.a., delle spese di questo giudizio di revocazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da LI NZ e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in L. 16000, oltre a L.
3.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 15 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Иісенко Ученка Dr. Daleni a terveze Shill se 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 Depositata in Cancelleria 0 5 C200fe 1 . . A S T 2 FEB. N I S R D A A 3 ' , T 7 L , O - L L A 8 E L - S oggi, E 1 D O P 1 B I ICOLABORATORE S S I I E N D N E DI CANCELLERIA G G S A T G O I S E A A L O D P O E T A M , E I T N O L I O L R A R I E 9 T D D D S I E O T G E N R E S E