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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6579/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27/10/2023 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sara FERRARI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 23 gennaio Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a AM (Albania) il 9 maggio Parte_1 CP_1
2005.
Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia Pt_1
di separazione dal marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulando le seguenti domande accessorie: l'affido in via condivisa dei minori, in subordine ai Servizi Sociali;
l'adozione di provvedimenti limitativi della capacità genitoriale del resistente;
l'immediato allontanamento dei minori dalla dimora paterna con collocamento in struttura di accoglienza;
la regolamentazione delle visite madre-figli; il divieto di espatrio dei minori;
un contributo nella misura ritenuta di giustizia per il mantenimento della prole.
Col decreto di fissazione di udienza del 27 ottobre 2023, è stata disposta l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, senza tuttavia l'adozione di provvedimenti in ordine al divieto di espatrio, non essendovi prova del concreto pericolo di un trasferimento del ricorrente.
All'udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, decidendo anche sulle istanze istruttorie.
Con memoria del 13 maggio 2024, il resistente si è costituito in giudizio, formulando le proprie istanze in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e di mantenimento della prole.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo e hanno domandato al
Tribunale di poter precisare congiuntamente le proprie conclusioni.
Con decreto presidenziale del 20 novembre 2024, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice, in sostituzione della precedente titolare della causa, che ha chiesto un aggiornamento ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici coinvolti, fissando dinanzi a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno confermato l'accordo raggiunto, integrandolo in base alle indicazioni date dai servizi sociali.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia (v. certificati di residenza e stato di famiglia).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente e la forte conflittualità sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, questo Tribunale deve anzitutto rilevare che, nonostante le condotte contestate al resistente in sede penale per i maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie durante la vita coniugale (v. avviso ex art. 415 bis c.p.p.), il padre rappresenta allo stato la figura genitoriale di riferimento per i minori, i quali, da quando è sorta la crisi familiare, vivono con lui, sostenuto anche dalla madre e dalla sorella, senza che siano emersi elementi di pregiudizio per la prole (v. relazioni SS in atti).
La madre, d'altra parte, sta affrontando un periodo di forte fragilità e difficoltà personale, essendo affetto da una sindrome ansioso depressiva con un quadro personologico di particolare vulnerabilità correlato da fragilità di base che in situazioni di stress può evolversi in condizioni di scompenso timico (v. relazione CPS 10.1.25).
Sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dagli elementi acquisiti è emerso che il padre si è mostrato attivo nell'accudimento dei figli, non ha mai espresso giudizi sulla madre di fronte ai minori se non spiegando alcune vicende passate all'educatrice, ha accolto positivamente questa figura professionale, riconoscendone il ruolo di fronte ai minori e il sostegno educativo e si è mostrato ricettivo e collaborante rispetto ai consigli ricevuti (come l'inserimento del centro estivo o la partecipazione alle attività); la madre, nonostante alcuni episodi e momenti di criticità che hanno inciso anche sul rapporto coi figli e, in particolare, col primogenito, si comporta in modo adeguato, assumendo un atteggiamento comprensivo di fronte alle risposte dei minori, riconosce i suoi sbagli e ascolta i suggerimenti e i rimandi dell'educatrice, assumendo un atteggiamento positivo e comprensivo in relazione ai vari atteggiamenti, talvolta anche spiacevoli, assunti dal figlio (relazione
SS 22.1.25).
Inoltre, i servizi hanno dato atto delle difficoltà comunicative dei genitori e li hanno invitati a condividere le questioni che riguardano i figli, con la facilitazione degli educatori di riferimento per la ricorrente, e hanno escluso l'esistenza di condizioni ostative rispetto alla prosecuzione dell'attuale assetto di vita dei minori (relazione SS 22.1.25).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che, allo stato, possano essere recepiti gli accordi raggiunti dai coniugi,
i quali appaiono adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e conformi al loro interesse, mirando a garantire un rapporto stabile e continuativo dei figli col genitore collocatario e ad offrire alle parti e alla prole tutti gli strumenti di supporto necessari per sostenerli e rafforzare le proprie competenze, anche sotto il profilo della capacità di condivisione delle scelte che interessano e Per_1 Per_2
I servizi sociali vengono infatti incaricati di mantenere un attento monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, segnalando alla Procura Minorile competente eventuali situazioni di pregiudizio.
Inoltre, anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, considerate le precarie condizioni economiche della ricorrente, alla quale è stata di recente riconosciuta l'invalidità civile del 75%.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile a AM (Albania) il 9 maggio 2005. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brembate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente presso il padre;
disporre che il Servizio Sociale competente per territorio ( Ambito di Dalmine) prosegua la presa in carico del nucleo familiare con la collaborazione del Servizio sociale competente per la madre con ampi poteri di indagine e con attivazione, se ritenuto opportuno, di servizio di ADM presso il domicilio paterno con cadenza settimanale mantenendo un monitoraggio sul nucleo familiare per almeno un anno;
disporre la facoltà di visita e di frequentazione tra i minori e la madre secondo le modalità e i tempi che verranno predisposti dal Servizio Sociale competente e che assicuri il mantenimento di un rapporto stabile e regolare tra madre e figli , con obbligo di immediata segnalazione a questa A.G. nel caso in cui dovessero essere evidenziate situazioni di serio pregiudizio per i minori;
la sig.a si impegna a mantenere la sua presa in carico al CPS competente e ad Parte_1 osservare tutte le prescrizioni ( anche di tipo farmacologico) che le verranno di volta in volta indicate porre a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ( in ragione di € 150,00 cadauno) entro il giorno 10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. le comunicazioni tra i genitori per le questioni riguardanti i figli avverranno mediante l'ausilio degli educatori di riferimento per la ricorrente;
le parti si impegnano ad intraprendere ogni percorso reputato utile per favorire un miglioramento della comunicazione nell'interesse dei figli. prende atto della seguente condizione: la ricorrente sig.a si impegna a rimettere tutte le querele sporte nei confronti del Parte_1 marito che si impegna ad accettare la remissione;
la ricorrente si impegna altresì a non costituirsi parte civile nell'eventuale giudizio penale a carico del marito sig. . Analogamente il CP_1 sig. si impegna a rimettere tutte le querele sporte nei confronti della moglie ( che si CP_1 impegna ad accettare la remissione ) e a non costituirsi parte civile in alcun giudizio penale a carico della stessa dispone che i servizi sociali mantengano uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e dei minori, segnalando al Pubblico Ministero minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27/10/2023 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
DRAICCHIO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Sara FERRARI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 23 gennaio Parte_1 CP_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a AM (Albania) il 9 maggio Parte_1 CP_1
2005.
Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi minorenni. Per_1 Per_2 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia Pt_1
di separazione dal marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, formulando le seguenti domande accessorie: l'affido in via condivisa dei minori, in subordine ai Servizi Sociali;
l'adozione di provvedimenti limitativi della capacità genitoriale del resistente;
l'immediato allontanamento dei minori dalla dimora paterna con collocamento in struttura di accoglienza;
la regolamentazione delle visite madre-figli; il divieto di espatrio dei minori;
un contributo nella misura ritenuta di giustizia per il mantenimento della prole.
Col decreto di fissazione di udienza del 27 ottobre 2023, è stata disposta l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, senza tuttavia l'adozione di provvedimenti in ordine al divieto di espatrio, non essendovi prova del concreto pericolo di un trasferimento del ricorrente.
All'udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice relatore, accertata la regolarità della notifica al resistente, ne ha dichiarato la contumacia e, sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, decidendo anche sulle istanze istruttorie.
Con memoria del 13 maggio 2024, il resistente si è costituito in giudizio, formulando le proprie istanze in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale e di mantenimento della prole.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo e hanno domandato al
Tribunale di poter precisare congiuntamente le proprie conclusioni.
Con decreto presidenziale del 20 novembre 2024, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice, in sostituzione della precedente titolare della causa, che ha chiesto un aggiornamento ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici coinvolti, fissando dinanzi a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno confermato l'accordo raggiunto, integrandolo in base alle indicazioni date dai servizi sociali.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, sussiste dunque la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia (v. certificati di residenza e stato di famiglia).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile in quella dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente e la forte conflittualità sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, questo Tribunale deve anzitutto rilevare che, nonostante le condotte contestate al resistente in sede penale per i maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie durante la vita coniugale (v. avviso ex art. 415 bis c.p.p.), il padre rappresenta allo stato la figura genitoriale di riferimento per i minori, i quali, da quando è sorta la crisi familiare, vivono con lui, sostenuto anche dalla madre e dalla sorella, senza che siano emersi elementi di pregiudizio per la prole (v. relazioni SS in atti).
La madre, d'altra parte, sta affrontando un periodo di forte fragilità e difficoltà personale, essendo affetto da una sindrome ansioso depressiva con un quadro personologico di particolare vulnerabilità correlato da fragilità di base che in situazioni di stress può evolversi in condizioni di scompenso timico (v. relazione CPS 10.1.25).
Sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dagli elementi acquisiti è emerso che il padre si è mostrato attivo nell'accudimento dei figli, non ha mai espresso giudizi sulla madre di fronte ai minori se non spiegando alcune vicende passate all'educatrice, ha accolto positivamente questa figura professionale, riconoscendone il ruolo di fronte ai minori e il sostegno educativo e si è mostrato ricettivo e collaborante rispetto ai consigli ricevuti (come l'inserimento del centro estivo o la partecipazione alle attività); la madre, nonostante alcuni episodi e momenti di criticità che hanno inciso anche sul rapporto coi figli e, in particolare, col primogenito, si comporta in modo adeguato, assumendo un atteggiamento comprensivo di fronte alle risposte dei minori, riconosce i suoi sbagli e ascolta i suggerimenti e i rimandi dell'educatrice, assumendo un atteggiamento positivo e comprensivo in relazione ai vari atteggiamenti, talvolta anche spiacevoli, assunti dal figlio (relazione
SS 22.1.25).
Inoltre, i servizi hanno dato atto delle difficoltà comunicative dei genitori e li hanno invitati a condividere le questioni che riguardano i figli, con la facilitazione degli educatori di riferimento per la ricorrente, e hanno escluso l'esistenza di condizioni ostative rispetto alla prosecuzione dell'attuale assetto di vita dei minori (relazione SS 22.1.25).
Ciò posto, il Tribunale ritiene che, allo stato, possano essere recepiti gli accordi raggiunti dai coniugi,
i quali appaiono adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e conformi al loro interesse, mirando a garantire un rapporto stabile e continuativo dei figli col genitore collocatario e ad offrire alle parti e alla prole tutti gli strumenti di supporto necessari per sostenerli e rafforzare le proprie competenze, anche sotto il profilo della capacità di condivisione delle scelte che interessano e Per_1 Per_2
I servizi sociali vengono infatti incaricati di mantenere un attento monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, segnalando alla Procura Minorile competente eventuali situazioni di pregiudizio.
Inoltre, anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, considerate le precarie condizioni economiche della ricorrente, alla quale è stata di recente riconosciuta l'invalidità civile del 75%.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile a AM (Albania) il 9 maggio 2005. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brembate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti: disporre l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente presso il padre;
disporre che il Servizio Sociale competente per territorio ( Ambito di Dalmine) prosegua la presa in carico del nucleo familiare con la collaborazione del Servizio sociale competente per la madre con ampi poteri di indagine e con attivazione, se ritenuto opportuno, di servizio di ADM presso il domicilio paterno con cadenza settimanale mantenendo un monitoraggio sul nucleo familiare per almeno un anno;
disporre la facoltà di visita e di frequentazione tra i minori e la madre secondo le modalità e i tempi che verranno predisposti dal Servizio Sociale competente e che assicuri il mantenimento di un rapporto stabile e regolare tra madre e figli , con obbligo di immediata segnalazione a questa A.G. nel caso in cui dovessero essere evidenziate situazioni di serio pregiudizio per i minori;
la sig.a si impegna a mantenere la sua presa in carico al CPS competente e ad Parte_1 osservare tutte le prescrizioni ( anche di tipo farmacologico) che le verranno di volta in volta indicate porre a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ( in ragione di € 150,00 cadauno) entro il giorno 10 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. le comunicazioni tra i genitori per le questioni riguardanti i figli avverranno mediante l'ausilio degli educatori di riferimento per la ricorrente;
le parti si impegnano ad intraprendere ogni percorso reputato utile per favorire un miglioramento della comunicazione nell'interesse dei figli. prende atto della seguente condizione: la ricorrente sig.a si impegna a rimettere tutte le querele sporte nei confronti del Parte_1 marito che si impegna ad accettare la remissione;
la ricorrente si impegna altresì a non costituirsi parte civile nell'eventuale giudizio penale a carico del marito sig. . Analogamente il CP_1 sig. si impegna a rimettere tutte le querele sporte nei confronti della moglie ( che si CP_1 impegna ad accettare la remissione ) e a non costituirsi parte civile in alcun giudizio penale a carico della stessa dispone che i servizi sociali mantengano uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e dei minori, segnalando al Pubblico Ministero minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo