TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02209/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00708 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02209/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2025, proposto da
DA US IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Sanpietro Servizi S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 02209/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 3073/2024, emessa il 6 novembre 2024 e depositata l'8 novembre
2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, a definizione del giudizio iscritto al n. 320/2024 R.G., passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale
Alle Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN NA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2025, il sig. IA DA GI, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3073/2024, emessa il 6 novembre 2024 e depositata l'8 novembre 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Con la citata decisione il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno istante avverso il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico “Bonus Energia Sicilia – Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, annullando il provvedimento impugnato nei limiti di interesse del ricorrente e condannando l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza all'Assessorato regionale alle Attività Produttive in data 12 dicembre 2024 e il successivo passaggio N. 02209/2025 REG.RIC.
in giudicato della stessa (giusta attestazione della Cancelleria del TAR Palermo del 17 luglio 2025), l'Amministrazione non avrebbe dato piena esecuzione al giudicato.
In particolare, egli ha lamentato sia la mancata rielaborazione della graduatoria con l'inserimento della propria domanda tra quelle finanziabili, sia l'incompleto pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale alle Attività Produttive si è costituita in giudizio in data 21 novembre 2025, con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, l'Amministrazione aveva provveduto a corrispondere la somma di € 12.589,34, corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio, ma non aveva ancora provveduto al pagamento integrale delle spese di giudizio, restando dovuti l'IVA sugli onorari e il rimborso del contributo unificato.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, il giudizio di ottemperanza è diretto ad assicurare l'effettiva esecuzione delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'eventuale inadempimento dell'amministrazione e di adottare le misure necessarie per dare attuazione al comando contenuto nella sentenza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3073/2024, passata in giudicato (giusta attestazione della
Cancelleria del TAR Palermo del 17 luglio 2025), con la quale era stato annullato, nei limiti di interesse del ricorrente, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa al bando “Bonus Energia Sicilia” ed era stata altresì pronunciata condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. N. 02209/2025 REG.RIC.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti risulta che, nelle more del presente giudizio, l'Amministrazione regionale ha provveduto a corrispondere al ricorrente la somma di € 12.589,34, corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio.
Deve pertanto ritenersi che, sotto tale profilo, l'Amministrazione abbia medio tempore dato esecuzione alla statuizione della sentenza relativa al riconoscimento del beneficio economico.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del ricorso nella parte relativa all'esecuzione della sentenza con riguardo al riconoscimento del contributo.
Permane invece l'inadempimento con riferimento alla statuizione concernente le spese di giudizio.
Risulta infatti che l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma di €
2.392,00, omettendo tuttavia il pagamento dell'IVA sugli onorari, pari a € 526,24, nonché il rimborso del contributo unificato, pari a € 650,00, espressamente previsto dalla sentenza da eseguire. Ne consegue che la decisione giurisdizionale non risulta integralmente eseguita.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alla residua domanda di ottemperanza, dovendosi ordinare all'Amministrazione resistente di dare piena esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme ancora dovute entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o dalla sua notificazione, se anteriore.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della
Regione Sicilia, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto. N. 02209/2025 REG.RIC.
Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del
2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il
Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il
PAT”.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi come in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 02209/2025 REG.RIC.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta all'esecuzione della sentenza di questo TAR n. 3073/2024 nella parte relativa al riconoscimento del contributo economico.
Accoglie il ricorso per la parte residua e, per l'effetto, ordina all'Assessorato regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 3073/2024 mediante il pagamento in favore del ricorrente delle somme ancora dovute a titolo di IVA sugli onorari (€ 526,24) e rimborso del contributo unificato (€ 650,00).
Assegna all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere.
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza dell'Amministrazione intimata alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del ricorrente in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN NA, Referendario, Estensore N. 02209/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN NA
IL PRESIDENTE
NO CA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00708 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02209/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2025, proposto da
DA US IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale alle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Sanpietro Servizi S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 02209/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 3073/2024, emessa il 6 novembre 2024 e depositata l'8 novembre
2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, a definizione del giudizio iscritto al n. 320/2024 R.G., passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale
Alle Attività Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN NA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2025, il sig. IA DA GI, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 3073/2024, emessa il 6 novembre 2024 e depositata l'8 novembre 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Con la citata decisione il Tribunale aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno istante avverso il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico “Bonus Energia Sicilia – Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, annullando il provvedimento impugnato nei limiti di interesse del ricorrente e condannando l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza all'Assessorato regionale alle Attività Produttive in data 12 dicembre 2024 e il successivo passaggio N. 02209/2025 REG.RIC.
in giudicato della stessa (giusta attestazione della Cancelleria del TAR Palermo del 17 luglio 2025), l'Amministrazione non avrebbe dato piena esecuzione al giudicato.
In particolare, egli ha lamentato sia la mancata rielaborazione della graduatoria con l'inserimento della propria domanda tra quelle finanziabili, sia l'incompleto pagamento delle spese di giudizio liquidate nella sentenza.
La Regione Siciliana – Assessorato regionale alle Attività Produttive si è costituita in giudizio in data 21 novembre 2025, con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, l'Amministrazione aveva provveduto a corrispondere la somma di € 12.589,34, corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio, ma non aveva ancora provveduto al pagamento integrale delle spese di giudizio, restando dovuti l'IVA sugli onorari e il rimborso del contributo unificato.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, il giudizio di ottemperanza è diretto ad assicurare l'effettiva esecuzione delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'eventuale inadempimento dell'amministrazione e di adottare le misure necessarie per dare attuazione al comando contenuto nella sentenza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3073/2024, passata in giudicato (giusta attestazione della
Cancelleria del TAR Palermo del 17 luglio 2025), con la quale era stato annullato, nei limiti di interesse del ricorrente, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa al bando “Bonus Energia Sicilia” ed era stata altresì pronunciata condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. N. 02209/2025 REG.RIC.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti risulta che, nelle more del presente giudizio, l'Amministrazione regionale ha provveduto a corrispondere al ricorrente la somma di € 12.589,34, corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio.
Deve pertanto ritenersi che, sotto tale profilo, l'Amministrazione abbia medio tempore dato esecuzione alla statuizione della sentenza relativa al riconoscimento del beneficio economico.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del ricorso nella parte relativa all'esecuzione della sentenza con riguardo al riconoscimento del contributo.
Permane invece l'inadempimento con riferimento alla statuizione concernente le spese di giudizio.
Risulta infatti che l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma di €
2.392,00, omettendo tuttavia il pagamento dell'IVA sugli onorari, pari a € 526,24, nonché il rimborso del contributo unificato, pari a € 650,00, espressamente previsto dalla sentenza da eseguire. Ne consegue che la decisione giurisdizionale non risulta integralmente eseguita.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alla residua domanda di ottemperanza, dovendosi ordinare all'Amministrazione resistente di dare piena esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme ancora dovute entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o dalla sua notificazione, se anteriore.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della
Regione Sicilia, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto. N. 02209/2025 REG.RIC.
Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del
2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il
Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il
PAT”.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi come in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: N. 02209/2025 REG.RIC.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta all'esecuzione della sentenza di questo TAR n. 3073/2024 nella parte relativa al riconoscimento del contributo economico.
Accoglie il ricorso per la parte residua e, per l'effetto, ordina all'Assessorato regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 3073/2024 mediante il pagamento in favore del ricorrente delle somme ancora dovute a titolo di IVA sugli onorari (€ 526,24) e rimborso del contributo unificato (€ 650,00).
Assegna all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere.
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza dell'Amministrazione intimata alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del ricorrente in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN NA, Referendario, Estensore N. 02209/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN NA
IL PRESIDENTE
NO CA
IL SEGRETARIO