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Articolo 14 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
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Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 14 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Versione
5 aprile 2008
Art. 14. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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