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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 2952/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE OR
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monika Fucile
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato in Parte_1
favore ed alle dipendenze della società con sede Controparte_1
legale in Viale Teracati n. 104/15, in SI, inizialmente e solo apparentemente con contratto di tirocinante magazziniere, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dall'1.06.2020 all'8.03.2021, di fatto però estranee al tirocinio;
- di aver, infatti, svolto mansioni di cassiere, di addetto alla sistemazione delle merci, effettuato le consegne con il mezzo aziendale e procacciato nuovi clienti recandosi nelle loro sedi per proporre acquisti, nonché di essersi inoltre occupato dello scarico, dei nuovi riordini con un ruolo centrale nella gestione delle vendite e del riordino merci, senza mai aver percepito la corretta retribuzione;
- che, in data 9.03.2021, il contratto veniva modificato con inquadramento part-time e con qualifica di operaio livello 5, per 32 ore settimanali (lunedì e martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dal mercoledì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00), ma di aver continuato a lavorare per 47.5 ore settimanali;
- che, dal 2.05.2022, dopo le innumerevoli richieste del lavoratore, il contratto veniva trasformato a tempo pieno per 40 ore
1 settimanali, ma di aver effettuato sempre un orario lavorativo settimanale di 47,50 ore, fino al 9.09.2022 (data delle dimissioni per giusta causa); - che, quindi, sin dal primo giorno di lavoro e fino all'ultimo, il ricorrente aveva svolto i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00, per un totale di 47.5 ore settimanali, senza aver mai percepito le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Il ricorrente deduceva, dunque, la nullità del contratto di tirocinio formativo e il proprio diritto di percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'effettiva attività lavorativa svolta e, in particolare, per orario full time, straordinario, TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi e festività non godute, per un totale complessivo pari a lordi € 24.967,48 (come da relazione contabile allegata al ricorso), oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità del tirocinio formativo svolto dal ricorrente; 2) per
l'effetto, condannare la parte convenuta in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente
delle somme dovute dal resistente per le causali di cui al presente Parte_1
ricorso, per legge, come da contratto e per C.C.N.L., nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione, a titolo di differenze paga e T.F.R. non corrisposto e quant'altro, pari a complessivi € 24.967,48, a lordo dei contributi previdenziali od a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e da rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo saldo, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva, con riconoscimento del contratto di lavoro come da CCNL con qualifica di operaio liv. 5° a tempo pieno, per tutto il periodo in cui ha prestato servizio”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del legale rappresentante pro-tempore), la quale contestava il ricorso e
[...]
ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo, in ordine all'asserita nullità del contratto di tirocinio: - che il ricorrente era stato assunto con contratto di tirocinio di formazione e di orientamento nell'area professionale di magazziniere, dal 08.06.2020 al 07.12.2020 per n. 40 ore settimanali da svolgersi presso i locali aziendali, siti in SI, Viale Teracati n. 101, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per un totale di 8 ore giornaliere, giusta convenzione n. 48 del 04.06.2020 stipulata tra di SI (promotore) Controparte_2
e la (ospitante), successivamente prorogato dal Controparte_1
2 08.12.2020 al 07.03.2021, a seguito di rimodulazione del progetto formativo, giusta proroga n. 24888 del 01.12.2020; - che il per tale periodo, aveva sempre Parte_1
osservato un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, pari a 40 ore settimanali, nel rispetto del suo contratto di assunzione, compresa l'attività di formazione interna da parte di colleghi in possesso dei necessari requisiti;
- che, in particolare, al ricorrente era stato assegnato un tutor referente del promotore ( , e un tutor aziendale ( , Persona_1 Persona_2
dipendente della società resistente con qualifica di magazziniere), oltre ad un Co-Tutor referente del promotore (ing. e un Co-Tutor aziendale ( Persona_3 [...]
), dipendente della società resistente con qualifica di impiegato d'ordine; - che, Per_4 durante l'intero periodo di tirocinio, la società resistente non aveva mai chiesto e/o imposto al ricorrente di svolgere attività incompatibili con il suddetto contratto, né aveva assegnato ruoli di responsabilità nella gestione degli incassi e delle vendite;
- che il Parte_1
aveva, invece, regolarmente svolto il tirocinio con le mansioni indicate in convenzione, per le ore di lavoro ivi previste, aveva svolto la formazione teorica e pratica prevista dal contratto (comprensiva dello svolgimento di attività quali la movimentazione delle merci, la ricezione, lo stoccaggio, la gestione degli stock, la politica delle scorte, la preparazione degli ordini, la spedizione della merce, l'inventario di magazzino, di gestione e di comprensione del magazzino attraverso il sistema informatico mediante l'utilizzo di programmi di contabilità di magazzino e di sicurezza) ai fini dell'apprendimento delle tecniche di gestione del magazzino, del ruolo e della funzione di magazziniere, ricevendo regolarmente la retribuzione nella misura prevista dalla convenzione pari ad € 700,00 mensili a carico dell'Ente ospitante;
- che, essendo il tirocinio, per sua natura, volto proprio all'acquisizione di competenze professionali attraverso l'esercizio concreto delle mansioni, sempre dietro la supervisione del tutor di riferimento, lo svolgimento da parte del di attività in parte analoghe a quelle prestate dai dipendenti della società Parte_1
ospitante era un dato non solo irrilevante ai fini della decisione invocata, ma anzi del tutto coerente con le finalità e l'attuazione del progetto che era volto proprio a realizzare un contatto diretto del tirocinante con il soggetto ospitante per l'acquisizione sul campo di competenze e l'arricchimento del bagaglio di conoscenze professionali attraverso la pratica diretta sul luogo di lavoro;
- che il ricorrente, all'interno dell'azienda, aveva svolto un effettivo addestramento professionale, in forza del quale era stato costantemente seguito e aveva acquisito una qualifica tale da essere stato poi assunto, al termine del tirocinio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda medesima;
- che la sussistenza del rapporto di tirocinio non poteva essere esclusa solo per l'esercizio da parte del
3 dipendente delle mansioni proprie della qualifica cui il dipendente stesso aspirava, potendo tale esercizio essere manifestazione dell'addestramento pratico caratteristico del rapporto di tirocinio.
La resistente deduceva, inoltre, in merito alle differenze retributive richieste: - che per l'intero rapporto di tirocinio il ricorrente aveva lavorato, come da contratto, per 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, ricevendo regolarmente la relativa retribuzione prevista;
- che, anche dopo l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, con qualifica di magazziniere consegnatario inquadrato al 5° livello del CCNL per gli impiegati ed operai del settore Terziario – Commercio, il ricorrente aveva sempre svolto le mansioni contrattualmente previste (tra cui quelle apprese durante il periodo di tirocinio), oltre a cominciare ad effettuare consegne con il mezzo aziendale, e aveva osservato un orario pari a 32 ore settimanali, convenendo con la società la possibilità di rendere flessibile l'orario di lavoro in base alle esigenze del ricorrente stesso, il quale contemporaneamente svolgeva la parallela attività di skipper, organizzando gite turistiche in barca a vela e impartendo lezioni di vela e di ormeggio;
- che, in particolare, il ricorrente suddivideva le 32 ore settimanali in 4 giorni lavorativi con orario dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, oppure lavorava 5 giorni a settimana per 6 ore al giorno, andando via prima da lavoro o iniziando il turno più tardi;
- che, a far data dall'01.05.2022, il contratto di lavoro del ricorrente veniva trasformato da tempo parziale a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, mantenendo la stessa qualifica ed inquadramento e non era mai stato richiesto allo stesso di effettuare prestazioni lavorative oltre l'orario contrattuale;
- che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito al preteso maggior orario lavorativo e i conteggi prodotti non erano né analitici né chiari sotto il profilo contabile e sotto il profilo dei titoli dedotti in giudizio;
- che il era stato Parte_1
retribuito regolarmente, aveva percepito il TFR e le ferie residue, come da buste paga e prospetto analitico prodotte in atti, dalle quali poteva evincersi addirittura un'eccedenza di
€ 2.271,00 rispetto alle retribuzioni contrattualmente previste;
- che, in ragione dell'accertamento del corretto svolgimento del rapporto di lavoro e delle relative retribuzioni, doveva essere accertata, in via riconvenzionale, l'assenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, senza preavviso, in data 09.09.2022 (contestata da parte della datrice di lavoro a mezzo racc. a/r del 12.09.2022), e il conseguente diritto della resistente di trattenere l'indennità di mancato preavviso pari a € 883,58; la resistente chiedeva, altresì, condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata per la palese temerarietà dell'azione proposta e il contegno
4 processuale serbato dallo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., in favore della Controparte_1
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della nullità del tirocinio formativo svolto dal ricorrente presso la resistente società cooperativa, dall'1.06.2020 fino all'8.03.2021, per illiceità della causa (per aver adottato tale tipologia di contratto in sostituzione di contratto di lavoro dipendente), nonché del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della conversione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato sin dall'inizio, oltre che delle differenze retributive maturate per il maggior orario di lavoro osservato durante l'intero periodo di tirocinio e di lavoro, pari a 47,5 ore settimanali in luogo dell'orario contrattualmente previsto
(dall'1.06.2020 all'8.03.2021 per 40 ore settimanali, dal 9.03.2021 all'1.05.2022, part time, per 32 ore settimanali e dal 2.05.2022 sino al 09.09.2022, full time, per 40 ore settimanali), oltre che a titolo di TFR, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività non godute, per un importo lordo complessivo pari a € 24.967,48.
5 Ciò premesso, giova evidenziare che il ricorrente ha dedotto la nullità, ai sensi dell'art. 1344 c.c., del contratto di tirocinio formativo svolto dall'1.06.2020 all'8.03.2021, asserendo di aver svolto mansioni differenti da quelle tipiche del tirocinio e che, quindi, tale contratto sarebbe stato stipulato al fine di eludere le norme imperative che impongono la regolarizzazione del lavoro subordinato al CCNL di riferimento;
ha altresì dedotto che, in ragione della nullità del contratto di tirocinio, avrebbe diritto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, al contratto di lavoro subordinato come da inquadramento successivamente riconosciuto (5° livello del CCNL per gli impiegati ed operai del settore TERZIARIO –
COMMERCIO), oltre che al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Ancora, il ricorrente ha dedotto di aver sempre osservato un orario lavorativo pari a 47,5 ore settimanali a fronte di un orario lavorativo contrattuale inferiore (dall'1.06.2020 all'8.03.2021 per 40 ore settimanali, dal 9.03.2021 all'1.05.2022, part time, per 32 ore settimanali e dal 2.05.2022 sino al 09.09.2022, full time, per 40 ore settimanali) e di aver quindi diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato, oltre a TFR, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività non godute.
Di contro, la resistente ha evidenziato la genuinità del contratto di tirocinio, rilevando che le mansioni svolte dal ricorrente, sotto supervisione dei tutor affidati, rientravano nell'addestramento professionale, grazie al quale aveva acquisito una qualifica tale da essere stato poi assunto, al termine del tirocinio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda medesima, con evidente effettiva attuazione delle finalità del progetto di tirocinio e che, quindi, nessuna differenza retributiva era dovuta, neanche per il maggior orario di lavoro dedotto ma mai svolto, né per le altre causali dedotte in ricorso.
Ciò posto, giova osservare che, in caso di differenze retributive pretese in ragione del maggior orario di lavoro osservato, ai fini di tale riconoscimento, anche a titolo di lavoro straordinario svolto, è richiesta una prova particolarmente puntuale, piena e rigorosa del numero di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, il cui onere grava interamente sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi.
Nella fattispecie il lavoratore non si è limitato a richiedere l'accertamento della nullità del contratto di tirocinio svolto prima dell'assunzione, ma ha anche dedotto di aver osservato un numero di ore settimanali complessivamente lavorate maggiore di quelle contrattualizzate.
6 Orbene, dall'espletata istruttoria non è emersa con tranquillante certezza la prova della fondatezza degli assunti del ricorrente, sia con riferimento all'espletamento dell'orario dedotto, sia con riferimento all'asserita nullità del contratto di tirocinio.
Difatti, il primo teste di parte ricorrente tirocinante presso la resistente Testimone_1
dal novembre 2021 a aprile/maggio 2022, sentito a prova diretta sugli articolati 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha riferito che “…il ricorrente ha lavorato in favore ed alle dipendenze della società dal Lunedì al Venerdì, Lui Parte_2
lavorava già per la società quando io ho iniziato a novembre 2021, quando io sono andata via lui ha continuato a lavorarvi e so che ha smesso di lavorare a settembre 2022 per avermelo riferito lo stesso…E' vero che lavorava dalle 8:15/8.30, aveva le Parte_1 chiavi del locale, apriva lui il portone, toglieva l'allarme e poi potevamo entrare. Noi due arrivavamo sempre prima. Poi arrivava l'altro collega, Finiva l'orario Persona_2
lavorativo alle 13.30, faceva la pausa pranzo per ricominciare a lavorare alle 15:15 e fino alle 20:30”, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente per come indicate in ricorso e nell'articolato di prova, nonché quelle relative alle consegne con il mezzo aziendale e al procacciamento della nuova clientela, precisando che “Conosco la circostanza perché quando io ho iniziato a lavorare per la società resistente ho affiancato in Parte_1 questo ruolo perché avrei dovuto sostituirlo”.
Deve però evidenziarsi che la teste in questione ha dichiarato di avere pendente un giudizio nei confronti della medesima resistente per retribuzioni non corrisposte, nel quale, tra l'altro, l'odierno ricorrente è stato indicato a sua volta quale teste, Parte_1
con la conseguenza che, dunque, la testimonianza non può ritenersi attendibile.
Inoltre, il secondo teste di parte ricorrente , sentito a prova diretta sugli Testimone_2 artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha riferito che “So che il ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente perché veniva presso la mia palestra e mi offriva e consegnava per conto di questa ditta materiale necessario nel periodo COVID e ciò da giugno 2020.
Abbiamo intrattenuto rapporti di lavoro fino a luglio 2022. Veniva in palestra per offrire i prodotti della ditta circa ogni settimana o ogni 15 giorni. Di solito veniva alle 8:10/8:15 o durante la mia pausa pranzo cioè 13:15/13:30, altre volte veniva nel pomeriggio alle
15:30/16:00 Non veniva un giorno particolare della settimana. A volte è venuto il sabato.
La domenica non è mai venuto perché la palestra è chiusa. La palestra si trova in Viale
Teracati 51 all'interno di un residence. So che all'interno dello stesso Parte_1
residence aveva rapporti di lavoro con altri. In particolare, con il Centro estetico CP_3
perché a volte quando veniva da me mi riferiva di essere stato da e anche con il CP_3
7 centro estetico “Cassibba” Ad agosto 2022 eravamo in ferie ed abbiamo riaperto la palestra a settembre 2022 ma il signor non è più venuto e mi sono rivolto ad Parte_1 altri fornitori.” e ha, altresì, riferito che “A volte mi consegnava il materiale ordinato con il mezzo aziendale, un furgoncino recante sulla carrozzeria il nome della società, altre volte effettuava la consegna con una motocicletta di sua proprietà. È vero che procacciava i clienti per proporre acquisti recandosi nelle loro sedi. Mi disse personalmente che stava cercando per la società nuovi clienti e gli ho presentato i titolari dei centri e CP_3
Cassibba”.
Il teste nulla di specifico ha dichiarato in ordine alle mansioni svolte dal Tes_2
essendosi limitato a riferire che lo stesso aveva effettuato talvolta (a far data Parte_1
dal giugno 2020) alcune consegne presso la propria palestra (senza specificare con quale cadenza queste venivano effettuate); il teste ha inoltre confermato l'attività di procacciamento della clientela solo per il fatto di aver lui stesso presentato al Parte_1
i titolari di un centro estetico, in ogni caso senza definirne il periodo di riferimento.
Di contro, il primo teste di parte resistente , ex dipendente della società Testimone_3
resistente da marzo 2021 a settembre 2021 con contratto a tempo determinato part time, con le mansioni principalmente di magazziniere, sentito a prova diretta sull'art. 4 di cui alla memoria di costituzione, ha riferito che “io posso riferire solo per il periodo in cui io ho lavorato per la resistente, cioè da marzo 2021 a settembre 2021. E' vero che in questo periodo il ricorrente lavorava part time per 4 giorni la settimana. Giorni variabili secondo turni predisposti per i vari lavoratori. Anche io lavoravo per quattro giorni la settimana.
Lavoravamo più o meno negli stessi orari e ci incontravamo sempre. Principalmente lavoravamo io e dal lunedì al giovedì. Sabato e domenica il magazzino era Parte_1
chiuso. Il venerdì lavoravamo eccezionalmente, su richiesta del datore di lavoro in caso di necessità, previo preavviso alcuni giorni prima. In questo caso lavoravamo un numero di ore inferiore durante gli altri giorni della settimana. Il magazzino era aperto dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 Noi invece lavoravamo per sei ore giornaliere, coprendo l'intero orario di apertura del magazzino tra me, e (altro Parte_1 Per_2
dipendente). Non capitava mai che lavorassimo per sei ore al giorno e per 5 giorni settimanali. Le ore di lavoro erano sempre le stesse, se lavoravamo in più un giorno recuperavamo un altro giorno” e ha precisato, su domanda a chiarimento, che
“…all'interno delle sei ore lavorative, poteva capitare che sia io che Parte_1 facessimo le consegne del materiale della società con il mezzo aziendale” e che “Quando
8 io facevo il turno la mattina vedevo che ad aprire il magazzino erano o o Persona_4 sua madre o l'impiegato Mai ho visto aprire il magazzino”. Per_5 Per_2 Parte_1
Il teste, poi, sentito a prova contraria sugli artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha dichiarato che “Per il periodo che io ho lavorato nella società non è vero che Parte_1 lavorasse dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00”, precisando altresì che “E' vero che il signor svolgesse le mansioni di cassiere, che si Parte_1
occupasse della sistemazione delle merci. Spacchettava e caricava nello scaffale le merci consegnate dal corriere davanti la porta del magazzino. Non è vero che si occupasse dei nuovi riordini delle merci. A volte prendeva gli ordini al telefono e segnava ciò che il cliente aveva ordinato e che avremmo dovuto consegnare. Ciò facevamo anche io e
e, ancora, che “E' vero che il ricorrente effettuava le consegne con il mezzo Per_2
aziendale. Non è vero che procacciasse nuovi clienti recandosi nelle sedi dei clienti per proporre acquisti. Capitava che nuovi clienti telefonassero al magazzino e che lui prendesse questi ordini dal nuovo cliente”.
Inoltre, il secondo teste di parte resistente, , dipendente della Persona_2 [...] dal 2007, ha dichiarato che “Ho avuto uno screzio con il Controparte_1
ricorrente nel periodo in cui lui lavorava nello stesso magazzino perché mi stava mettendo in cattiva luce con l'azienda. In particolare, ho riferito al di essermi accorto Parte_1
che mi registrava e di aver saputo che mi voleva metteva in cattiva luce con la ditta. Dopo lo screzio verbale che comunque non è stato acceso, non l'ho più visto perché lo stesso, prima si è messo in malattia e poi si è licenziato. Ho sempre avuto buoni rapporti con la ditta per cui lavoro. Lavoro per la resistente con le mansioni di magazziniere. dopo il primo periodo in cui ho dovuto aiutarlo a comprendere il lavoro da Parte_1
seguire ha fatto il mio stesso lavoro”; inoltre, sentito a prova diretta sugli articolati da 1 a 6 di cui alla memoria difensiva, ha confermato di essere stato affiancato al Parte_1 durante il periodo di tirocinio, nonché le attività svolte durante il tirocinio e l'orario osservato dal ricorrente durante il tirocinio stesso.
Il teste, poi, in merito all'orario lavorativo osservato durante il contratto di lavoro part time, ha precisato che “L'orario di lavoro del magazzino è 8:30/13:00 15:30/19. Anche quando lavorava il nostro orario lavorativo era variabile. Infatti, nel Parte_1
momento in cui se, certe volte lui veniva anche il venerdì, recuperava non venendo a lavorare altri giorni. Ciò avveniva previo accordo tra di noi e con il datore di lavoro. In linea di massima noi tre impiegati nel magazzino (io, e ) ci Parte_1 Testimone_3
accordavamo tra noi e con il datore di lavoro sì da lavorare 4 giorni o 5. Lavoravamo sei
9 ore giornaliere per 5 giorni, con eventuali recuperi per rispettare tali ore” e ha confermato l'orario di lavoro indicato nell'articolato con riferimento al periodo di lavoro con contratto full time, coincidente con l'orario di apertura del magazzino (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00, nel periodo invernale, e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nel periodo estivo); il teste, su domanda a chiarimento, ha inoltre riferito che non faceva le consegne esterne nel periodo del tirocinio. Parte_1
Nel periodo di assunzione è capitato che facesse delle consegne”.
Ancora, il teste , sentito a prova contraria sugli artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso Persona_2 introduttivo, ha riferito che “Non ricordo esattamente la data in cui il ricorrente ha iniziato ed ha cessato il rapporto lavorativo. Quanto agli orari di lavoro non sono veri quelli che mi legge (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00)” e che “È vero che dopo il periodo di tirocinio svolgeva le mansioni di cassiere e di addetto alle Parte_1
merci e si occupava dello scarico. Non è vero che disponeva gli riordini, degli ordini si occupava l'amministrazione. In particolare, noi quando mancava merce riferivamo all'amministrazione che provvedeva. Non comprendo cosa si intende per 'ruolo centrale nella gestione delle vendite' io dopo 17 anni che lavoro per questa ditta non gestisco le vendite perché se ne occupa l'amministrazione che si occupa di tutto. Noi magazzinieri segnavamo al pc la merce mancante da ordinare e poi stampavamo la bolla e la consegnavamo all'amministrazione che procedeva all'ordine ai fornitori o modificava quanto riportato nella bolla. Noi magazzinieri non ordinavano ai fornitori. Se avesse mancato merce avremmo fatto una 'bolla' e la consegnano all'amministrazione che decideva” e, ancora, che “E' vero a volte, occasionalmente, si occupava delle Parte_1
consegne e, in tali casi, utilizzava il mezzo aziendale. Non è vero che si occupava di procacciare clienti né di proporre merce recandosi nella sede di possibili acquirenti”.
Dall'esame complessivo delle prove testimoniali assunte, quindi, atteso che la teste OR deve essere dichiarata inattendibile e che il secondo teste di parte ricorrente ha potuto riferire sugli articolati allo stesso sottoposti solo limitatamente alle conoscenze dallo stesso acquisite in qualità di cliente della al quale il effettuava talvolta CP_1 Parte_1
delle consegne, ritenuto altresì che i testi di parte resistente hanno sostanzialmente confermato la prospettazione difensiva della datrice di lavoro, deve concludersi che i fatti per come rappresentati dal ricorrente non abbiano trovato sufficiente ed idoneo riscontro probatorio.
10 Inoltre, la documentazione allegata al ricorso dal ricorrente e alla memoria difensiva a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla non risulta idonea a CP_1
provare e supportare gli assunti del ricorrente.
In particolare, le conversazioni whatsapp prodotte dal ricorrente nulla provano in quanto screeshot parziali e “a salto” di conversazioni più ampie e intrattenute con soggetti diversi, la cui identità non può essere ricondotta con certezza alle parti in causa;
inoltre, tali stralci di conversazioni non consentono di comprendere con chiarezza quale sia l'oggetto del discorso e in ogni caso nulla provano di decisivo né in ordine all'orario di lavoro, né sulla nullità del tirocinio.
Anche le mail scambiate tra il ricorrente e tale , prodotte in atti, risultano Persona_4
irrilevanti ai fini della decisione in quanto nulla provano in merito alle pretese azionate del facendo emergere al più l'esistenza di un rapporto di reciproca fiducia e Parte_1
stima.
Infine, giova rilevare, con riguardo all'utilizzabilità, ai fini della prova, della registrazione
“occulta” depositata dal ricorrente (mediante supporto USB), che la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 28938 del 23 settembre 2022, ha affermato che la registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova entro limiti e condizioni specificamente individuate. In particolare, la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c.: se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta;
a condizione che l'utilizzo dei dati acquisiti sia necessario per far valere o difendere un diritto e che essi siano utilizzati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
sempre che almeno uno dei soggetti, tra i quali la conversazione si svolge, sia parte in causa. La precostituzione di tale mezzo di prova, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, rappresenta infatti legittimo esercizio di un diritto, in quanto “il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.
Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento".
Nella fattispecie in esame, premesso che la società resistente non ha contestato l'esistenza della conversazione né ha contestato l'identità dei soggetti coinvolti e che il contenuto della registrazione è attinente ai fatti di causa, deve tuttavia rilevarsi che il contenuto della
11 registrazione, seppur apparentemente confermativo degli assunti di parte ricorrente, invero non è decisivo al fine di supportare con tranquillante certezza la prospettazione difensiva del ricorrente.
Difatti, in tale conversazione, occultamente registrata e avvenuta in data imprecisata, il ricorrente, (legale rappresentante della società resistente) e Persona_6 [...]
hanno discusso inizialmente sulla correttezza o meno delle buste paga del Per_4
(senza riferimento alcuno al periodo in parola), tuttavia il lavoratore non ha Parte_1
lamentato la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto al dovuto ma ha lamentato, solo ai fini contributivi, che le buste paga erano elaborate per un orario di lavoro part time e inferiore rispetto a quello effettivamente lavorato, dichiarando al contempo che il corrispettivo versato in suo favore dalla datrice risultava adeguato, grazie all'aggiunta di diarie e altri rimborsi.
Inoltre, in nessuna parte della registrazione si rinviene in modo inequivoco che il ricorrente abbia mai lavorato per l'orario dedotto in giudizio (ore 47,5).
Il contenuto della registrazione, dunque, non assume valenza probatoria idonea a provare in modo puntuale e specifico i fatti contestati e – al più – avrebbe potuto avere un rilievo solo sotto il profilo della regolarizzazione contributiva;
tuttavia, non avendo il ricorrente chiamato in giudizio l' , quale soggetto diretto interessato all'accertamento giudiziale CP_4
e destinatario del pagamento, né avanzato domanda di regolarizzazione contributiva, nessun riconoscimento può essere accordato in tal senso.
Alla luce delle superiori considerazioni, attesa l'accertata legittimità del contratto di tirocinio, ritenuto che il ricorrente non ha fornito elementi probatori puntuali e specifici circa lo svolgimento dell'orario di lavoro per come dedotto in ricorso per l'intero periodo di lavoro e risultando dalle buste paga allegate dalla resistente che gli emolumenti richiesti a titolo di 13 e 14 mensilità, TFR, ferie e permessi non goduti sono stati tutti riconosciuti e versati, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di accertamento del proprio diritto (conseguente all'assenza di giusta causa delle dimissioni del di Parte_1 trattenere l'indennità di mancato preavviso nella misura di € 883,58 come da CCNL, risulta che l'indennità in parola risulta già essere stata trattenuta nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro e non risultando accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive richieste (tra cui l'indennità di mancato preavviso), nessun'altra determinazione in tal senso può essere assunta.
12 Va infine rigettata la ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto sfornita dell'indispensabile supporto probatorio.
La peculiarità della vicenda, la qualità soggettiva delle parti e la reciproca soccombenza
(infondatezza del ricorso ed infondatezza delle domande riconvenzionali) costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
29.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta le domande riconvenzionali;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
SI, 02.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
13
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 2952/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LE OR
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monika Fucile
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato in Parte_1
favore ed alle dipendenze della società con sede Controparte_1
legale in Viale Teracati n. 104/15, in SI, inizialmente e solo apparentemente con contratto di tirocinante magazziniere, per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, dall'1.06.2020 all'8.03.2021, di fatto però estranee al tirocinio;
- di aver, infatti, svolto mansioni di cassiere, di addetto alla sistemazione delle merci, effettuato le consegne con il mezzo aziendale e procacciato nuovi clienti recandosi nelle loro sedi per proporre acquisti, nonché di essersi inoltre occupato dello scarico, dei nuovi riordini con un ruolo centrale nella gestione delle vendite e del riordino merci, senza mai aver percepito la corretta retribuzione;
- che, in data 9.03.2021, il contratto veniva modificato con inquadramento part-time e con qualifica di operaio livello 5, per 32 ore settimanali (lunedì e martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dal mercoledì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00), ma di aver continuato a lavorare per 47.5 ore settimanali;
- che, dal 2.05.2022, dopo le innumerevoli richieste del lavoratore, il contratto veniva trasformato a tempo pieno per 40 ore
1 settimanali, ma di aver effettuato sempre un orario lavorativo settimanale di 47,50 ore, fino al 9.09.2022 (data delle dimissioni per giusta causa); - che, quindi, sin dal primo giorno di lavoro e fino all'ultimo, il ricorrente aveva svolto i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00, per un totale di 47.5 ore settimanali, senza aver mai percepito le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Il ricorrente deduceva, dunque, la nullità del contratto di tirocinio formativo e il proprio diritto di percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'effettiva attività lavorativa svolta e, in particolare, per orario full time, straordinario, TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi e festività non godute, per un totale complessivo pari a lordi € 24.967,48 (come da relazione contabile allegata al ricorso), oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: “1) in via preliminare, dichiarare la nullità del tirocinio formativo svolto dal ricorrente; 2) per
l'effetto, condannare la parte convenuta in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente
delle somme dovute dal resistente per le causali di cui al presente Parte_1
ricorso, per legge, come da contratto e per C.C.N.L., nonché anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione, a titolo di differenze paga e T.F.R. non corrisposto e quant'altro, pari a complessivi € 24.967,48, a lordo dei contributi previdenziali od a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e da rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo saldo, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva, con riconoscimento del contratto di lavoro come da CCNL con qualifica di operaio liv. 5° a tempo pieno, per tutto il periodo in cui ha prestato servizio”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del legale rappresentante pro-tempore), la quale contestava il ricorso e
[...]
ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo, in ordine all'asserita nullità del contratto di tirocinio: - che il ricorrente era stato assunto con contratto di tirocinio di formazione e di orientamento nell'area professionale di magazziniere, dal 08.06.2020 al 07.12.2020 per n. 40 ore settimanali da svolgersi presso i locali aziendali, siti in SI, Viale Teracati n. 101, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per un totale di 8 ore giornaliere, giusta convenzione n. 48 del 04.06.2020 stipulata tra di SI (promotore) Controparte_2
e la (ospitante), successivamente prorogato dal Controparte_1
2 08.12.2020 al 07.03.2021, a seguito di rimodulazione del progetto formativo, giusta proroga n. 24888 del 01.12.2020; - che il per tale periodo, aveva sempre Parte_1
osservato un orario di lavoro giornaliero di 8 ore, pari a 40 ore settimanali, nel rispetto del suo contratto di assunzione, compresa l'attività di formazione interna da parte di colleghi in possesso dei necessari requisiti;
- che, in particolare, al ricorrente era stato assegnato un tutor referente del promotore ( , e un tutor aziendale ( , Persona_1 Persona_2
dipendente della società resistente con qualifica di magazziniere), oltre ad un Co-Tutor referente del promotore (ing. e un Co-Tutor aziendale ( Persona_3 [...]
), dipendente della società resistente con qualifica di impiegato d'ordine; - che, Per_4 durante l'intero periodo di tirocinio, la società resistente non aveva mai chiesto e/o imposto al ricorrente di svolgere attività incompatibili con il suddetto contratto, né aveva assegnato ruoli di responsabilità nella gestione degli incassi e delle vendite;
- che il Parte_1
aveva, invece, regolarmente svolto il tirocinio con le mansioni indicate in convenzione, per le ore di lavoro ivi previste, aveva svolto la formazione teorica e pratica prevista dal contratto (comprensiva dello svolgimento di attività quali la movimentazione delle merci, la ricezione, lo stoccaggio, la gestione degli stock, la politica delle scorte, la preparazione degli ordini, la spedizione della merce, l'inventario di magazzino, di gestione e di comprensione del magazzino attraverso il sistema informatico mediante l'utilizzo di programmi di contabilità di magazzino e di sicurezza) ai fini dell'apprendimento delle tecniche di gestione del magazzino, del ruolo e della funzione di magazziniere, ricevendo regolarmente la retribuzione nella misura prevista dalla convenzione pari ad € 700,00 mensili a carico dell'Ente ospitante;
- che, essendo il tirocinio, per sua natura, volto proprio all'acquisizione di competenze professionali attraverso l'esercizio concreto delle mansioni, sempre dietro la supervisione del tutor di riferimento, lo svolgimento da parte del di attività in parte analoghe a quelle prestate dai dipendenti della società Parte_1
ospitante era un dato non solo irrilevante ai fini della decisione invocata, ma anzi del tutto coerente con le finalità e l'attuazione del progetto che era volto proprio a realizzare un contatto diretto del tirocinante con il soggetto ospitante per l'acquisizione sul campo di competenze e l'arricchimento del bagaglio di conoscenze professionali attraverso la pratica diretta sul luogo di lavoro;
- che il ricorrente, all'interno dell'azienda, aveva svolto un effettivo addestramento professionale, in forza del quale era stato costantemente seguito e aveva acquisito una qualifica tale da essere stato poi assunto, al termine del tirocinio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda medesima;
- che la sussistenza del rapporto di tirocinio non poteva essere esclusa solo per l'esercizio da parte del
3 dipendente delle mansioni proprie della qualifica cui il dipendente stesso aspirava, potendo tale esercizio essere manifestazione dell'addestramento pratico caratteristico del rapporto di tirocinio.
La resistente deduceva, inoltre, in merito alle differenze retributive richieste: - che per l'intero rapporto di tirocinio il ricorrente aveva lavorato, come da contratto, per 8 ore al giorno e 40 ore settimanali, ricevendo regolarmente la relativa retribuzione prevista;
- che, anche dopo l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, con qualifica di magazziniere consegnatario inquadrato al 5° livello del CCNL per gli impiegati ed operai del settore Terziario – Commercio, il ricorrente aveva sempre svolto le mansioni contrattualmente previste (tra cui quelle apprese durante il periodo di tirocinio), oltre a cominciare ad effettuare consegne con il mezzo aziendale, e aveva osservato un orario pari a 32 ore settimanali, convenendo con la società la possibilità di rendere flessibile l'orario di lavoro in base alle esigenze del ricorrente stesso, il quale contemporaneamente svolgeva la parallela attività di skipper, organizzando gite turistiche in barca a vela e impartendo lezioni di vela e di ormeggio;
- che, in particolare, il ricorrente suddivideva le 32 ore settimanali in 4 giorni lavorativi con orario dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, oppure lavorava 5 giorni a settimana per 6 ore al giorno, andando via prima da lavoro o iniziando il turno più tardi;
- che, a far data dall'01.05.2022, il contratto di lavoro del ricorrente veniva trasformato da tempo parziale a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, mantenendo la stessa qualifica ed inquadramento e non era mai stato richiesto allo stesso di effettuare prestazioni lavorative oltre l'orario contrattuale;
- che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito al preteso maggior orario lavorativo e i conteggi prodotti non erano né analitici né chiari sotto il profilo contabile e sotto il profilo dei titoli dedotti in giudizio;
- che il era stato Parte_1
retribuito regolarmente, aveva percepito il TFR e le ferie residue, come da buste paga e prospetto analitico prodotte in atti, dalle quali poteva evincersi addirittura un'eccedenza di
€ 2.271,00 rispetto alle retribuzioni contrattualmente previste;
- che, in ragione dell'accertamento del corretto svolgimento del rapporto di lavoro e delle relative retribuzioni, doveva essere accertata, in via riconvenzionale, l'assenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, senza preavviso, in data 09.09.2022 (contestata da parte della datrice di lavoro a mezzo racc. a/r del 12.09.2022), e il conseguente diritto della resistente di trattenere l'indennità di mancato preavviso pari a € 883,58; la resistente chiedeva, altresì, condannarsi il ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata per la palese temerarietà dell'azione proposta e il contegno
4 processuale serbato dallo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., in favore della Controparte_1
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della nullità del tirocinio formativo svolto dal ricorrente presso la resistente società cooperativa, dall'1.06.2020 fino all'8.03.2021, per illiceità della causa (per aver adottato tale tipologia di contratto in sostituzione di contratto di lavoro dipendente), nonché del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della conversione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato sin dall'inizio, oltre che delle differenze retributive maturate per il maggior orario di lavoro osservato durante l'intero periodo di tirocinio e di lavoro, pari a 47,5 ore settimanali in luogo dell'orario contrattualmente previsto
(dall'1.06.2020 all'8.03.2021 per 40 ore settimanali, dal 9.03.2021 all'1.05.2022, part time, per 32 ore settimanali e dal 2.05.2022 sino al 09.09.2022, full time, per 40 ore settimanali), oltre che a titolo di TFR, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività non godute, per un importo lordo complessivo pari a € 24.967,48.
5 Ciò premesso, giova evidenziare che il ricorrente ha dedotto la nullità, ai sensi dell'art. 1344 c.c., del contratto di tirocinio formativo svolto dall'1.06.2020 all'8.03.2021, asserendo di aver svolto mansioni differenti da quelle tipiche del tirocinio e che, quindi, tale contratto sarebbe stato stipulato al fine di eludere le norme imperative che impongono la regolarizzazione del lavoro subordinato al CCNL di riferimento;
ha altresì dedotto che, in ragione della nullità del contratto di tirocinio, avrebbe diritto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, al contratto di lavoro subordinato come da inquadramento successivamente riconosciuto (5° livello del CCNL per gli impiegati ed operai del settore TERZIARIO –
COMMERCIO), oltre che al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Ancora, il ricorrente ha dedotto di aver sempre osservato un orario lavorativo pari a 47,5 ore settimanali a fronte di un orario lavorativo contrattuale inferiore (dall'1.06.2020 all'8.03.2021 per 40 ore settimanali, dal 9.03.2021 all'1.05.2022, part time, per 32 ore settimanali e dal 2.05.2022 sino al 09.09.2022, full time, per 40 ore settimanali) e di aver quindi diritto al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato, oltre a TFR, lavoro straordinario, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività non godute.
Di contro, la resistente ha evidenziato la genuinità del contratto di tirocinio, rilevando che le mansioni svolte dal ricorrente, sotto supervisione dei tutor affidati, rientravano nell'addestramento professionale, grazie al quale aveva acquisito una qualifica tale da essere stato poi assunto, al termine del tirocinio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda medesima, con evidente effettiva attuazione delle finalità del progetto di tirocinio e che, quindi, nessuna differenza retributiva era dovuta, neanche per il maggior orario di lavoro dedotto ma mai svolto, né per le altre causali dedotte in ricorso.
Ciò posto, giova osservare che, in caso di differenze retributive pretese in ragione del maggior orario di lavoro osservato, ai fini di tale riconoscimento, anche a titolo di lavoro straordinario svolto, è richiesta una prova particolarmente puntuale, piena e rigorosa del numero di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, il cui onere grava interamente sul lavoratore che avanza domanda tesa al riconoscimento dei relativi compensi.
Nella fattispecie il lavoratore non si è limitato a richiedere l'accertamento della nullità del contratto di tirocinio svolto prima dell'assunzione, ma ha anche dedotto di aver osservato un numero di ore settimanali complessivamente lavorate maggiore di quelle contrattualizzate.
6 Orbene, dall'espletata istruttoria non è emersa con tranquillante certezza la prova della fondatezza degli assunti del ricorrente, sia con riferimento all'espletamento dell'orario dedotto, sia con riferimento all'asserita nullità del contratto di tirocinio.
Difatti, il primo teste di parte ricorrente tirocinante presso la resistente Testimone_1
dal novembre 2021 a aprile/maggio 2022, sentito a prova diretta sugli articolati 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha riferito che “…il ricorrente ha lavorato in favore ed alle dipendenze della società dal Lunedì al Venerdì, Lui Parte_2
lavorava già per la società quando io ho iniziato a novembre 2021, quando io sono andata via lui ha continuato a lavorarvi e so che ha smesso di lavorare a settembre 2022 per avermelo riferito lo stesso…E' vero che lavorava dalle 8:15/8.30, aveva le Parte_1 chiavi del locale, apriva lui il portone, toglieva l'allarme e poi potevamo entrare. Noi due arrivavamo sempre prima. Poi arrivava l'altro collega, Finiva l'orario Persona_2
lavorativo alle 13.30, faceva la pausa pranzo per ricominciare a lavorare alle 15:15 e fino alle 20:30”, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente per come indicate in ricorso e nell'articolato di prova, nonché quelle relative alle consegne con il mezzo aziendale e al procacciamento della nuova clientela, precisando che “Conosco la circostanza perché quando io ho iniziato a lavorare per la società resistente ho affiancato in Parte_1 questo ruolo perché avrei dovuto sostituirlo”.
Deve però evidenziarsi che la teste in questione ha dichiarato di avere pendente un giudizio nei confronti della medesima resistente per retribuzioni non corrisposte, nel quale, tra l'altro, l'odierno ricorrente è stato indicato a sua volta quale teste, Parte_1
con la conseguenza che, dunque, la testimonianza non può ritenersi attendibile.
Inoltre, il secondo teste di parte ricorrente , sentito a prova diretta sugli Testimone_2 artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha riferito che “So che il ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente perché veniva presso la mia palestra e mi offriva e consegnava per conto di questa ditta materiale necessario nel periodo COVID e ciò da giugno 2020.
Abbiamo intrattenuto rapporti di lavoro fino a luglio 2022. Veniva in palestra per offrire i prodotti della ditta circa ogni settimana o ogni 15 giorni. Di solito veniva alle 8:10/8:15 o durante la mia pausa pranzo cioè 13:15/13:30, altre volte veniva nel pomeriggio alle
15:30/16:00 Non veniva un giorno particolare della settimana. A volte è venuto il sabato.
La domenica non è mai venuto perché la palestra è chiusa. La palestra si trova in Viale
Teracati 51 all'interno di un residence. So che all'interno dello stesso Parte_1
residence aveva rapporti di lavoro con altri. In particolare, con il Centro estetico CP_3
perché a volte quando veniva da me mi riferiva di essere stato da e anche con il CP_3
7 centro estetico “Cassibba” Ad agosto 2022 eravamo in ferie ed abbiamo riaperto la palestra a settembre 2022 ma il signor non è più venuto e mi sono rivolto ad Parte_1 altri fornitori.” e ha, altresì, riferito che “A volte mi consegnava il materiale ordinato con il mezzo aziendale, un furgoncino recante sulla carrozzeria il nome della società, altre volte effettuava la consegna con una motocicletta di sua proprietà. È vero che procacciava i clienti per proporre acquisti recandosi nelle loro sedi. Mi disse personalmente che stava cercando per la società nuovi clienti e gli ho presentato i titolari dei centri e CP_3
Cassibba”.
Il teste nulla di specifico ha dichiarato in ordine alle mansioni svolte dal Tes_2
essendosi limitato a riferire che lo stesso aveva effettuato talvolta (a far data Parte_1
dal giugno 2020) alcune consegne presso la propria palestra (senza specificare con quale cadenza queste venivano effettuate); il teste ha inoltre confermato l'attività di procacciamento della clientela solo per il fatto di aver lui stesso presentato al Parte_1
i titolari di un centro estetico, in ogni caso senza definirne il periodo di riferimento.
Di contro, il primo teste di parte resistente , ex dipendente della società Testimone_3
resistente da marzo 2021 a settembre 2021 con contratto a tempo determinato part time, con le mansioni principalmente di magazziniere, sentito a prova diretta sull'art. 4 di cui alla memoria di costituzione, ha riferito che “io posso riferire solo per il periodo in cui io ho lavorato per la resistente, cioè da marzo 2021 a settembre 2021. E' vero che in questo periodo il ricorrente lavorava part time per 4 giorni la settimana. Giorni variabili secondo turni predisposti per i vari lavoratori. Anche io lavoravo per quattro giorni la settimana.
Lavoravamo più o meno negli stessi orari e ci incontravamo sempre. Principalmente lavoravamo io e dal lunedì al giovedì. Sabato e domenica il magazzino era Parte_1
chiuso. Il venerdì lavoravamo eccezionalmente, su richiesta del datore di lavoro in caso di necessità, previo preavviso alcuni giorni prima. In questo caso lavoravamo un numero di ore inferiore durante gli altri giorni della settimana. Il magazzino era aperto dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 Noi invece lavoravamo per sei ore giornaliere, coprendo l'intero orario di apertura del magazzino tra me, e (altro Parte_1 Per_2
dipendente). Non capitava mai che lavorassimo per sei ore al giorno e per 5 giorni settimanali. Le ore di lavoro erano sempre le stesse, se lavoravamo in più un giorno recuperavamo un altro giorno” e ha precisato, su domanda a chiarimento, che
“…all'interno delle sei ore lavorative, poteva capitare che sia io che Parte_1 facessimo le consegne del materiale della società con il mezzo aziendale” e che “Quando
8 io facevo il turno la mattina vedevo che ad aprire il magazzino erano o o Persona_4 sua madre o l'impiegato Mai ho visto aprire il magazzino”. Per_5 Per_2 Parte_1
Il teste, poi, sentito a prova contraria sugli artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso introduttivo, ha dichiarato che “Per il periodo che io ho lavorato nella società non è vero che Parte_1 lavorasse dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00”, precisando altresì che “E' vero che il signor svolgesse le mansioni di cassiere, che si Parte_1
occupasse della sistemazione delle merci. Spacchettava e caricava nello scaffale le merci consegnate dal corriere davanti la porta del magazzino. Non è vero che si occupasse dei nuovi riordini delle merci. A volte prendeva gli ordini al telefono e segnava ciò che il cliente aveva ordinato e che avremmo dovuto consegnare. Ciò facevamo anche io e
e, ancora, che “E' vero che il ricorrente effettuava le consegne con il mezzo Per_2
aziendale. Non è vero che procacciasse nuovi clienti recandosi nelle sedi dei clienti per proporre acquisti. Capitava che nuovi clienti telefonassero al magazzino e che lui prendesse questi ordini dal nuovo cliente”.
Inoltre, il secondo teste di parte resistente, , dipendente della Persona_2 [...] dal 2007, ha dichiarato che “Ho avuto uno screzio con il Controparte_1
ricorrente nel periodo in cui lui lavorava nello stesso magazzino perché mi stava mettendo in cattiva luce con l'azienda. In particolare, ho riferito al di essermi accorto Parte_1
che mi registrava e di aver saputo che mi voleva metteva in cattiva luce con la ditta. Dopo lo screzio verbale che comunque non è stato acceso, non l'ho più visto perché lo stesso, prima si è messo in malattia e poi si è licenziato. Ho sempre avuto buoni rapporti con la ditta per cui lavoro. Lavoro per la resistente con le mansioni di magazziniere. dopo il primo periodo in cui ho dovuto aiutarlo a comprendere il lavoro da Parte_1
seguire ha fatto il mio stesso lavoro”; inoltre, sentito a prova diretta sugli articolati da 1 a 6 di cui alla memoria difensiva, ha confermato di essere stato affiancato al Parte_1 durante il periodo di tirocinio, nonché le attività svolte durante il tirocinio e l'orario osservato dal ricorrente durante il tirocinio stesso.
Il teste, poi, in merito all'orario lavorativo osservato durante il contratto di lavoro part time, ha precisato che “L'orario di lavoro del magazzino è 8:30/13:00 15:30/19. Anche quando lavorava il nostro orario lavorativo era variabile. Infatti, nel Parte_1
momento in cui se, certe volte lui veniva anche il venerdì, recuperava non venendo a lavorare altri giorni. Ciò avveniva previo accordo tra di noi e con il datore di lavoro. In linea di massima noi tre impiegati nel magazzino (io, e ) ci Parte_1 Testimone_3
accordavamo tra noi e con il datore di lavoro sì da lavorare 4 giorni o 5. Lavoravamo sei
9 ore giornaliere per 5 giorni, con eventuali recuperi per rispettare tali ore” e ha confermato l'orario di lavoro indicato nell'articolato con riferimento al periodo di lavoro con contratto full time, coincidente con l'orario di apertura del magazzino (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00, nel periodo invernale, e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nel periodo estivo); il teste, su domanda a chiarimento, ha inoltre riferito che non faceva le consegne esterne nel periodo del tirocinio. Parte_1
Nel periodo di assunzione è capitato che facesse delle consegne”.
Ancora, il teste , sentito a prova contraria sugli artt. 1, 2 e 3 di cui al ricorso Persona_2 introduttivo, ha riferito che “Non ricordo esattamente la data in cui il ricorrente ha iniziato ed ha cessato il rapporto lavorativo. Quanto agli orari di lavoro non sono veri quelli che mi legge (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00)” e che “È vero che dopo il periodo di tirocinio svolgeva le mansioni di cassiere e di addetto alle Parte_1
merci e si occupava dello scarico. Non è vero che disponeva gli riordini, degli ordini si occupava l'amministrazione. In particolare, noi quando mancava merce riferivamo all'amministrazione che provvedeva. Non comprendo cosa si intende per 'ruolo centrale nella gestione delle vendite' io dopo 17 anni che lavoro per questa ditta non gestisco le vendite perché se ne occupa l'amministrazione che si occupa di tutto. Noi magazzinieri segnavamo al pc la merce mancante da ordinare e poi stampavamo la bolla e la consegnavamo all'amministrazione che procedeva all'ordine ai fornitori o modificava quanto riportato nella bolla. Noi magazzinieri non ordinavano ai fornitori. Se avesse mancato merce avremmo fatto una 'bolla' e la consegnano all'amministrazione che decideva” e, ancora, che “E' vero a volte, occasionalmente, si occupava delle Parte_1
consegne e, in tali casi, utilizzava il mezzo aziendale. Non è vero che si occupava di procacciare clienti né di proporre merce recandosi nella sede di possibili acquirenti”.
Dall'esame complessivo delle prove testimoniali assunte, quindi, atteso che la teste OR deve essere dichiarata inattendibile e che il secondo teste di parte ricorrente ha potuto riferire sugli articolati allo stesso sottoposti solo limitatamente alle conoscenze dallo stesso acquisite in qualità di cliente della al quale il effettuava talvolta CP_1 Parte_1
delle consegne, ritenuto altresì che i testi di parte resistente hanno sostanzialmente confermato la prospettazione difensiva della datrice di lavoro, deve concludersi che i fatti per come rappresentati dal ricorrente non abbiano trovato sufficiente ed idoneo riscontro probatorio.
10 Inoltre, la documentazione allegata al ricorso dal ricorrente e alla memoria difensiva a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla non risulta idonea a CP_1
provare e supportare gli assunti del ricorrente.
In particolare, le conversazioni whatsapp prodotte dal ricorrente nulla provano in quanto screeshot parziali e “a salto” di conversazioni più ampie e intrattenute con soggetti diversi, la cui identità non può essere ricondotta con certezza alle parti in causa;
inoltre, tali stralci di conversazioni non consentono di comprendere con chiarezza quale sia l'oggetto del discorso e in ogni caso nulla provano di decisivo né in ordine all'orario di lavoro, né sulla nullità del tirocinio.
Anche le mail scambiate tra il ricorrente e tale , prodotte in atti, risultano Persona_4
irrilevanti ai fini della decisione in quanto nulla provano in merito alle pretese azionate del facendo emergere al più l'esistenza di un rapporto di reciproca fiducia e Parte_1
stima.
Infine, giova rilevare, con riguardo all'utilizzabilità, ai fini della prova, della registrazione
“occulta” depositata dal ricorrente (mediante supporto USB), che la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 28938 del 23 settembre 2022, ha affermato che la registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova entro limiti e condizioni specificamente individuate. In particolare, la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c.: se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta;
a condizione che l'utilizzo dei dati acquisiti sia necessario per far valere o difendere un diritto e che essi siano utilizzati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
sempre che almeno uno dei soggetti, tra i quali la conversazione si svolge, sia parte in causa. La precostituzione di tale mezzo di prova, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, rappresenta infatti legittimo esercizio di un diritto, in quanto “il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.
Non a caso nel codice di procedura penale il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento".
Nella fattispecie in esame, premesso che la società resistente non ha contestato l'esistenza della conversazione né ha contestato l'identità dei soggetti coinvolti e che il contenuto della registrazione è attinente ai fatti di causa, deve tuttavia rilevarsi che il contenuto della
11 registrazione, seppur apparentemente confermativo degli assunti di parte ricorrente, invero non è decisivo al fine di supportare con tranquillante certezza la prospettazione difensiva del ricorrente.
Difatti, in tale conversazione, occultamente registrata e avvenuta in data imprecisata, il ricorrente, (legale rappresentante della società resistente) e Persona_6 [...]
hanno discusso inizialmente sulla correttezza o meno delle buste paga del Per_4
(senza riferimento alcuno al periodo in parola), tuttavia il lavoratore non ha Parte_1
lamentato la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto al dovuto ma ha lamentato, solo ai fini contributivi, che le buste paga erano elaborate per un orario di lavoro part time e inferiore rispetto a quello effettivamente lavorato, dichiarando al contempo che il corrispettivo versato in suo favore dalla datrice risultava adeguato, grazie all'aggiunta di diarie e altri rimborsi.
Inoltre, in nessuna parte della registrazione si rinviene in modo inequivoco che il ricorrente abbia mai lavorato per l'orario dedotto in giudizio (ore 47,5).
Il contenuto della registrazione, dunque, non assume valenza probatoria idonea a provare in modo puntuale e specifico i fatti contestati e – al più – avrebbe potuto avere un rilievo solo sotto il profilo della regolarizzazione contributiva;
tuttavia, non avendo il ricorrente chiamato in giudizio l' , quale soggetto diretto interessato all'accertamento giudiziale CP_4
e destinatario del pagamento, né avanzato domanda di regolarizzazione contributiva, nessun riconoscimento può essere accordato in tal senso.
Alla luce delle superiori considerazioni, attesa l'accertata legittimità del contratto di tirocinio, ritenuto che il ricorrente non ha fornito elementi probatori puntuali e specifici circa lo svolgimento dell'orario di lavoro per come dedotto in ricorso per l'intero periodo di lavoro e risultando dalle buste paga allegate dalla resistente che gli emolumenti richiesti a titolo di 13 e 14 mensilità, TFR, ferie e permessi non goduti sono stati tutti riconosciuti e versati, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente di accertamento del proprio diritto (conseguente all'assenza di giusta causa delle dimissioni del di Parte_1 trattenere l'indennità di mancato preavviso nella misura di € 883,58 come da CCNL, risulta che l'indennità in parola risulta già essere stata trattenuta nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro e non risultando accertato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive richieste (tra cui l'indennità di mancato preavviso), nessun'altra determinazione in tal senso può essere assunta.
12 Va infine rigettata la ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in quanto sfornita dell'indispensabile supporto probatorio.
La peculiarità della vicenda, la qualità soggettiva delle parti e la reciproca soccombenza
(infondatezza del ricorso ed infondatezza delle domande riconvenzionali) costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
29.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta le domande riconvenzionali;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
SI, 02.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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