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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Nella causa avente ad OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”, promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Calabrese - Opponente -
contro
CP_1
rappr. e dif. dall' Avv. Gaudino e - Opposto - Pt_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 8.7.24 il ricorrente chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive ancora dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cambio appalto, segnatamente permessi, ferie non godute e indennità di preavviso.
Si è costituita la società convenuta, deducendo di aver calcolato correttamente le somme dovute e contestando gli importi indicati dal ricorrente nel ricorso.
Istruita documentalmente la causa, alla odierna udienza è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo non calzante è l'eccezione relativa alla conciliazione in sede sindacale avvenuta nel febbraio 2024, atteso che la stessa non era relativa alle somme oggi richieste, in quanto le voci oggetto di transazione sono specificamente indicate e riguardavano giudizi già pendenti.
Quanto ai permessi non goduti va detto quanto segue.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince chiaramente come nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dal ricorrente sia indicato come criterio di calcolo per determinare quanto spetta in caso di permessi non goduti che qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte i permessi accumulati, o l'azienda non è in grado di consentire la fruizione lo stesso lavoratore ha diritto ad una corresponsione della normale retribuzione prevista dall'art. 105 stesso contratto con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario aumentato del 5% a titolo risarcitorio. In proposito il contenuto di cui all'art. 2077. Cc. Rubricato “Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale” stabilisce che i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Poiché, risulta indubbio che la clausola concordemente pattuita è certamente più vantaggiosa rispetto a quella invocata da parte convenuta, la stessa deve considerarsi applicabile al lavoratore.
Parimenti dovute sono le somme a titolo di tredicesima, quattordicesima e ferie non godute, essendovi una contestazione meramente generica sulle stesse.
Resta da valutare la spettanza della indennità sostitutiva del preavviso in caso di cambio appalto.
Ebbene in caso di cambio appalto, l'indennità del preavviso è dovuta anche se il CCNL prevede il passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra. In questo caso, infatti, la risoluzione non può essere consensuale. Sul punto è chiarissima la recente ordinanza della Cassazione del 21 ottobre 2024 n. 27140.
Pertanto il ricorso è fondato anche sotto questo ulteriore profilo. In definitiva la convenuta deve essere condannata a versare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 8105,75, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore del ricorrente della somma di € 8105,75, oltre accessori come per legge;
2. condanna la l pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 20.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Nella causa avente ad OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”, promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Calabrese - Opponente -
contro
CP_1
rappr. e dif. dall' Avv. Gaudino e - Opposto - Pt_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 8.7.24 il ricorrente chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive ancora dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cambio appalto, segnatamente permessi, ferie non godute e indennità di preavviso.
Si è costituita la società convenuta, deducendo di aver calcolato correttamente le somme dovute e contestando gli importi indicati dal ricorrente nel ricorso.
Istruita documentalmente la causa, alla odierna udienza è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo non calzante è l'eccezione relativa alla conciliazione in sede sindacale avvenuta nel febbraio 2024, atteso che la stessa non era relativa alle somme oggi richieste, in quanto le voci oggetto di transazione sono specificamente indicate e riguardavano giudizi già pendenti.
Quanto ai permessi non goduti va detto quanto segue.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince chiaramente come nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dal ricorrente sia indicato come criterio di calcolo per determinare quanto spetta in caso di permessi non goduti che qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte i permessi accumulati, o l'azienda non è in grado di consentire la fruizione lo stesso lavoratore ha diritto ad una corresponsione della normale retribuzione prevista dall'art. 105 stesso contratto con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario aumentato del 5% a titolo risarcitorio. In proposito il contenuto di cui all'art. 2077. Cc. Rubricato “Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale” stabilisce che i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Poiché, risulta indubbio che la clausola concordemente pattuita è certamente più vantaggiosa rispetto a quella invocata da parte convenuta, la stessa deve considerarsi applicabile al lavoratore.
Parimenti dovute sono le somme a titolo di tredicesima, quattordicesima e ferie non godute, essendovi una contestazione meramente generica sulle stesse.
Resta da valutare la spettanza della indennità sostitutiva del preavviso in caso di cambio appalto.
Ebbene in caso di cambio appalto, l'indennità del preavviso è dovuta anche se il CCNL prevede il passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra. In questo caso, infatti, la risoluzione non può essere consensuale. Sul punto è chiarissima la recente ordinanza della Cassazione del 21 ottobre 2024 n. 27140.
Pertanto il ricorso è fondato anche sotto questo ulteriore profilo. In definitiva la convenuta deve essere condannata a versare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 8105,75, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al versamento in favore del ricorrente della somma di € 8105,75, oltre accessori come per legge;
2. condanna la l pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2000,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 20.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE