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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR LE, nella causa iscritta al n.10743/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C. da Garofalo, Parte_1
22, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato C.F._1
in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_2 CP_3
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
1. Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n.
59620170005436547, sottesi all'intimazione di pagamento n. 29620259013210701/000 notificata il
30.06.2025 di cui dichiara l'inefficacia limitatamente a tali atti;
2.- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2
€.832,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2025, chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento 29620259013210701/000 notificata il 30.06.2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n. 59620170005436547, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta,
a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi. CP_3
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si costitutiva, Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
31.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n. 59620170001882028 in data
21.09.2017 e n. 59620170005436547 in data 17.10.2017.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ciò detto, va invece accoltal'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, posto che parte convenuta non ha documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Invero i crediti portati dagli avvisi di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 21.09.2022 e in data 17.10.2022, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato rispettivamente il 29.07.2023 e il 24.08.2023, ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (30.06.2025 ) la prescrizione risulta maturata.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n. 59620170005436547, sottesi all'intimazione impugnata n. 29620259013210701/000 di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_1
della per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, Controparte_2
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 20.12.2025
Il Giudice Onorario
AR LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR LE, nella causa iscritta al n.10743/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C. da Garofalo, Parte_1
22, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per mandato C.F._1
in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona Controparte_2 CP_3
del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
1. Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n.
59620170005436547, sottesi all'intimazione di pagamento n. 29620259013210701/000 notificata il
30.06.2025 di cui dichiara l'inefficacia limitatamente a tali atti;
2.- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in Controparte_2
€.832,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2025, chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento 29620259013210701/000 notificata il 30.06.2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n. 59620170005436547, aventi ad oggetto contributi previdenziali modello DM 10 per l'anno 2017.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta,
a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e CP_1
chiedendone il rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi. CP_3
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si costitutiva, Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
31.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n. 59620170001882028 in data
21.09.2017 e n. 59620170005436547 in data 17.10.2017.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ciò detto, va invece accoltal'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, posto che parte convenuta non ha documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Invero i crediti portati dagli avvisi di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 21.09.2022 e in data 17.10.2022, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato rispettivamente il 29.07.2023 e il 24.08.2023, ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (30.06.2025 ) la prescrizione risulta maturata.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620170001882028 e n. 59620170005436547, sottesi all'intimazione impugnata n. 29620259013210701/000 di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_1
della per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, Controparte_2
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 20.12.2025
Il Giudice Onorario
AR LE