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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 40/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 40 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Altea Pudda, presso lo studio della quale, in Cagliari alla via
F. Carrara n. 15, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, nata l'[...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Di Salvatore presso il cui C.F._2 studio, in Nuoro, alla Via F.lli Kennedy n. 10, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione e difesa
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
- per parte ricorrente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e confermate all'udienza del 3.10.2024):
1) rigettare ogni avversa istanza, 2) determinare in €.500,00 mensili il mantenimento per il figlio
, 3) le spese straordinarie e le spese universitarie per il figlio saranno divise nella Per_1 Per_1 misura del 50 % tra le parti, 4) nessun assegno divorzile verrà posto a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CP_1
CPA come per legge;
1 r.g. n. 40/22
- per parte resistente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e confermate all'udienza del 3.10.2024):
In Via Preliminare di Merito: 1.- pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, n. 2, lettera b),
Legge 898/1970, ed in via anticipatoria rispetto alla fase istruttoria e conclusiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7 ottobre 1989 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AR, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce riportante l'anno 1989, Parte II, Serie A n. 12; 2.- confermando, per l'effetto, in capo a Parte_1
l'onere di provvedere, allo stato in via esclusiva, all'obbligo di mantenimento in favore del comune figlio
come da omologa di separazione, determinando in euro 500,00 mensili il relativo importo oltre Per_1 quanto necessario al pagamento delle spese universitarie di iscrizione e quant'altro dovuto anche a tale titolo;
3.- ponendo a carico di allo stato, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza Parte_1 economica della resistente/convenuta, le spese straordinarie eventualmente necessarie al comune figlio
; In Via Principale di Merito: 4.- ritenendo infondato, per quanto di ragione, e nella misura in Per_1 cui si discosti dai rilievi e dalle richieste della parte resistente/convenuta, l'atto introduttivo del presente giudizio per tutte le ragioni esposte in parte espositiva e motiva;
5.- rigettando, per l'effetto, la domanda di cui al punto 3) delle conclusioni di parte ricorrente/attrice; In Via Riconvenzionale: 6.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento dell'assegno divorzile nella misura ritenuta Controparte_1 congrua, e/o comunque non inferiore ad euro 500,00 mensili, ricorrendone i requisiti di legge e per tutte le ragioni esposte al punto I della parte motiva, da adeguare annualmente secondo gli indici istat, con effetto a partire da deposito della memoria difensiva e costitutiva nel merito del 23 settembre 2022; 7.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento della quota del 40% di Controparte_1 trattamento di fine rapporto maturato da nel corso degli anni di matrimonio e, per l'effetto, Parte_1 ordinandone la conseguente sua liquidazione in favore della richiedente;
8.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento della quota pari al 50% delle somme di danaro giacenti Controparte_1 sui conti correnti intestati a nei diversi istituti di crediti nella misura esistente all'atto della Parte_1 separazione, e per l'effetto, ordinandone la sua liquidazione e corresponsione in favore della odierna richiedente per effetto della cosiddetta comunione de residuo;
In Ogni Caso: 9.- per mero tuziorismo e scrupolo difensivo, con vittoria di spese diritti ed onorari nell'ipotesi denegata, e invero non creduta, di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello stato” (cfr. Memoria di Costituzione e di Risposta nel
Merito del 23 settembre 2022);
- il Pubblico Ministero:
Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti con diminuzione dell'assegno divorzile in proporzione al reddito dei coniugi e ripartizione tra le parti dell'assegno di mantenimento del figlio sempre in proporzione al reddito dei coniugi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 r.g. n. 40/22
1. Con ricorso depositato il 14.1.2022, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 7.10.1989 a AR (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di AR dell'anno 1989, Parte II, Serie B, n. 8); che dall'unione sono nati , il g. Per_2
1.12.1989, e il 14.4.2000; che i coniugi sono addivenuti alla separazione consensuale, Per_1 omologata dal Tribunale di Nuoro il 6.5.2021 con Decreto n. 558/21 e che non hanno trovato un nuovo accordo sulle condizioni economiche del divorzio. ha affermato di essere un operaio Parte_1 specializzato e di occuparsi in maniera esclusiva del mantenimento del figlio studente di Per_1 medicina all'estero, versando € 500,00 mensili a titolo di mantenimento, € 350,00 mensili per la locazione di un immobile, € 1.500 a quadrimestre per le tasse universitarie, oltre a vitto e spese straordinarie. Ha affermato che le spese straordinarie non sono corrisposte invece dalla la quale è impiegata presso CP_1 il panificio del fratello.
Il a chiesto, quindi, la pronuncia della sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio da porsi a suo carico pari ad € 500 mensili, di suddividere le spese straordinarie e le spese universitarie al 50% fra i genitori e di accertare che nessun assegno divorzile è dovuto in favore della
CP_1
2. Con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata il 31.3.2022, si è costituita in giudizio
[...] che ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CP_1
La resistente ha contestato le difese del ricorrente, allegato l'inadempimento del ispetto ad alcune Pt_1 condizioni concordate in sede di separazione e ha negato, altresì, di prestare attività lavorativa presso il panificio del fratello. Ha, quindi, affermato di aver diritto all'assegno divorzile e ha rappresentato l'impossibilità di contribuire alle spese per il mantenimento del figlio Per_1
3. All'udienza presidenziale del 5.4.2022, sono state sentite le parti e, dopo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per consentire la verifica della possibilità di raggiungere un accordo tra le parti.
Visto il mancato raggiungimento di un accordo, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, prevedendo un assegno divorzile in favore della pari ad € 200 mensili ed un contributo al CP_1 mantenimento del figlio a carico del padre pari a € 500 mensili, oltre rivalutazione ed oltre al Per_1 riparto delle spese straordinarie al 50% su entrambi i genitori.
Con la comparsa di costituzione e risposta del merito, la resistente ha chiesto in via riconvenzionale, oltre alle domande già promosse, la condanna al pagamento della quota del 40% del trattamento di fine rapporto maturato dal nel corso degli anni di matrimonio e della quota pari al 50% delle somme di danaro Pt_1 giacenti, all'atto della separazione, sui conti correnti intestati al ricorrente, in conseguenza dello scioglimento della comunione de residuo.
All'udienza del 4.10.2022, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c e le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie (il ricorrente non ha depositato la terza memoria).
3 r.g. n. 40/22
All'esito dell'udienza del 9.2.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status e con la sentenza n. 105/2023 è stata dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio sono stati ammessi i mezzi di prova.
All'udienza del 29.6.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale della e la resistente ha chiesto CP_1
l'audizione di quale teste di risulta, mentre all'udienza del 19.9.2023 è stata escussa Testimone_1 la teste Testimone_2
All'udienza del 29.2.2024, è stata escussa la teste e con ordinanza, emessa a scioglimento Tes_3 della riserva assunta in udienza, è stata rigettata l'istanza di sentire quale teste di Testimone_1 riferimento ed è fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.10.2024, la resistente ha dichiarato di essere stata assunta a tempo indeterminato, esibendo la documentazione relativa al rapporto di lavoro e dichiarando di aver provveduto alle spese sanitarie del figlio.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto la revoca dell'assegno divorzile la riduzione dell'assegno di mantenimento ovvero la ripartizione in parti uguali dell'assegno di mantenimento del figlio Per_1 nonché la divisione a metà delle spese straordinarie.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (il ricorrente non ha depositato memorie di replica).
****
4. Nel presente procedimento è già stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza del Tribunale di Nuoro n. 105/2023) ed occorre che il Tribunale si pronunci sulle altre domande.
5. I due figli della coppia sono ormai maggiorenni: ha quasi trentasei anni ed è Testimone_2 economicamente indipendente mentre ha venticinque anni, è studente universitario Testimone_1 in medicina a Bucarest in Romania presso la UMF CAROL VI CU (cfr. bonifico pagamento tasse universitarie) e non è ancora autonomo sul piano economico (fatto pacifico in causa).
Il ricorrente ha chiesto di determinare in € 500,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio e ha chiesto la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e universitarie in capo ai genitori.
La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili, oltre al pagamento delle spese universitarie e di porre a carico del padre per intero anche le spese straordinarie fintantoché la non avesse trovato CP_1 un'occupazione lavorativa che la rendesse autonoma.
4 r.g. n. 40/22
Le esigenze di mantenimento di non sono irrisorie perché egli vive all'estero come Testimone_1 studente universitario e non risulta che svolga attività lavorativa.
In sede d'udienza presidenziale, il ha dichiarato che le tasse universitarie ammontano a circa Pt_1
6.000,00 euro annui e che, nel complesso, spende per circa 20.000,00 euro all'anno. Il Per_1 ricorrente ha, altresì, prodotto prova di aver pagato 3000,00 euro di tasse universitarie (bonifico del
29.9.2022) e di aver pagato il canone di locazione del figlio per il mese di ottobre 2022 per un importo di 367,00 euro (produzioni allegate alla prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
È provato, inoltre, che il ragazzo abbia conseguito ogni anno una borsa di studio di circa 500,00 euro
(cfr. testimonianza di e testimonianza di . Testimone_2 Tes_3
La in sede d'interrogatorio formale, ha dichiarato che non vi sono spese straordinarie per il CP_1 mantenimento del figlio, il quale non chiede il pagamento di spese straordinarie per evitare che il padre chieda alla madre il rimborso del 50%. La circostanza, favorevole alla dichiarante, non forma oggetto di prova e risulta, comunque, irrilevante ai fini della disciplina della contribuzione di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie per il figlio.
Il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale era medio considerato che la coppia aveva fissato la propria residenza nel piccolo comune di Ottana.
Il padre è, infatti, tecnico specializzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e godeva, anche durante il matrimonio, di un buon stipendio e spesso era occupato in missioni di lavoro anche fuori dalla Sardegna.
La madre, durante la vita matrimoniale, si è dedicata prevalentemente alla famiglia e ai figli e non ha svolto attività lavorativa, limitandosi a dare un aiuto al fratello nel panificio della sua famiglia d'origine (cfr. seconda memoria della convenuta).
La famiglia, composta da quattro persone, viveva nella casa di proprietà sita in Ottana ed entrambi i figli hanno intrapreso gli studi universitari (cfr. dichiarazioni testimoniali di . Testimone_2
È incontestato, inoltre, che la famiglia d'origine della abbia aiutato il nucleo familiare poiché CP_1 dal 1990 sino al 2008 la famiglia viveva senza spese di locazione in una casa di proprietà dei nonni della CP_1
Passando a ricostruire la situazione economica attuale della madre, ella è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2024 presso la società BREXIAN S.r.l., denominata Sacro Cuore, con sede legale in Bosa piazza Gioberti n. 3 con mansioni di OS e con stipendio netto medio pari a circa 1.338,00 euro mensili (cfr. dichiarazione dei redditi del 2023 da cui risultano i redditi da lavoro percepiti su sei mesi dalla a partire da luglio 2023, documento esibito all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni) e risulta esclusiva proprietaria della ex casa familiare (cfr. accordo in sede di separazione).
5 r.g. n. 40/22
Venendo alla condizione economica del padre, egli è tecnico specializzato con reddito mensile netto medio su 12 mesi pari a circa 3.600,00 euro per l'anno 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi per il
2020), pari a circa 3.452,00 per il 2019 (cfr. dichiarazione dei redditi per il 2019) e pari a circa
3.246,00 euro per il 2018 (dichiarazione dei redditi per l'anno 2018). Il non risulta titolare di Pt_1 beni immobili (cfr. dichiarazioni dei redditi e accordo di separazione) ma non sono state documentate spese stabili per locazione.
Alla luce di questi elementi probatori, tenuto conto delle domande delle parti, si ritiene congruo determinare il contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio in € 500,00 mensili, Per_1 comprensivi del canone di locazione del figlio, oltre alle tasse universitarie che il sosterrà Pt_1 integralmente (in ragione della sproporzione dei redditi delle parti).
La madre concorrerà per le restanti necessità al mantenimento ordinario del figlio.
Vista la disparità di redditi fra i genitori, le spese straordinarie in senso proprio da sostenersi per debbono essere ripartite al 75% sul e al 25% sulla Per_1 Pt_1 CP_1
Dai bonifici prodotti dal ricorrente, si evince che il padre già paga direttamente al figlio il Per_1 mantenimento e le spese universitarie. Dal momento che la non ha chiesto la corresponsione CP_1 direttamente a sé stessa dell'assegno di mantenimento per il figlio sebbene sia incontestato Per_1 che egli mantenga come residenza e centro di riferimento dei propri interessi, in quanto studente fuori sede, proprio la casa familiare di Ottana ove vive la madre (cfr. certificato di residenza allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato), si reputa necessario disporre che il padre effettui direttamente nei confronti del figlio i pagamenti relativi al mantenimento di quest'ultimo, come, peraltro, prevede, come regola generale, l'art. 337 septies, co. 1, c.c.
6. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, la ha domandato in via riconvenzionale CP_1 la corresponsione di un assegno divorzile.
Va in primo luogo evidenziato che con la sottoscrizione dell'accordo in sede di separazione il coniuge non può rinunciare al diritto all'assegno divorzile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel qualificare come indisponibile il diritto, non ancora sorto, alla percezione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022, massimata: «gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva
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pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro)».
Più in generale, si è affermato: «che la rinuncia all'assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 1758 del 28 gennaio 2008)» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12781 del 2014).
Fatta questa premessa, occorre prendere atto della circostanza che in corso di causa la è stata CP_1 assunta a tempo indeterminato come OS con uno stipendio mensile netto di circa 1338 euro. Tenuto conto del fatto che la vive senza spese di locazione, è evidente che non vi siano esigenze CP_1 assistenziali in senso stretto da soddisfare mediante l'assegno divorzile.
L'assegno divorzile è caratterizzato anche anche dalle funzioni compensativa e perequativa (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 2024): «alla luce delle pregresse considerazioni e della fattispecie in esame, vanno affermati anche i seguenti principi: 1) L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. 2) Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche
l'eventuale profilo prettamente assistenziale».
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La Suprema Corte ha chiarito che «l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare)» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Passando ad esaminare il caso di specie sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, occorre svolgere alcune osservazioni.
Il matrimonio è durato dal 1989 al 2021 per ben trentadue anni.
È pacifico altresì che il fosse spesso lontano dalla casa familiare e che lavorasse per lunghi Pt_1 periodi anche fuori dalla Sardegna (circostanza allegata nella comparsa di costituzione e risposta e non contestata). Da ciò consegue, ragionevolmente, che la madre si sia occupata in misura largamente prevalente dei figli almeno quando questi erano piccoli (si precisa, al riguardo, che è nata nel Per_2
1989 e è nato nel 2000). Per_1
Nel ricorso congiunto per la separazione, sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi (cfr. copia conforme prodotta dalla convenuta), si legge:
Tale dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, in quanto sottoscritta personalmente dal ha valore Pt_1 di confessione stragiudiziale.
La ha allegato, altresì, che il l'ha ostacolata nel reperimento di un'occupazione CP_1 Pt_1 lavorativa durante il matrimonio e che non condivideva con lei i proventi del suo lavoro, limitandosi a ricaricare una carta prepagata per le esigenze del quotidiano.
Quanto alla prima circostanza (capitolo 11 “vero che ha ostacolato un qualunque Parte_1 sbocco professionale di giustificando il diniego con la necessità di provvedere Controparte_1 all'accudimento della propria famiglia matrimoniale e della prole e consentire ad esso marito di
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svolgere la propria attività che lo conduceva con cadenza ricorrente a spostarsi financo in Sicilia per periodi più o meno lunghi”) , la teste sorella della convenuta, ha riferito sulla base di Tes_3 quanto le confidava la sorella (Chiarimenti del Giudice era presente quando il diceva queste Pt_1 cose? No me lo raccontava mia sorella. Me lo raccontava quando è accaduto che ha avuto una proposta di lavoro. Quando conseguì il diploma di ragioneria alle serali, ha avuto una proposta di lavoro tramite un professore di ragioneria che la conosceva bene, non mi ricordo l'Ente dove veniva chiamata. Mi ricordo che lei aveva detto questa cosa e che lui si era opposto dicendo tanto vado io
a lavorare).
La teste figlia maggiorenne della coppia, ha, invece, riferito, sempre sul capitolo 11: Testimone_2
«è vero. Le ho sentite spesso. Queste discussioni erano oggetto di litigi sempre, il diceva alla Pt_1 che doveva restare a casa a occuparsi dei figli e della casa perché lui non c'era e lavorava CP_1 fuori. Questo anche quando io e mio fratello eravamo grandi, all'università e potevamo badare a noi stessi A chiarimenti del Giudice, Ho assistito ad una discussione relativa ad un'offerta di lavoro a mia madre. Non mi ricordo l'offerta di lavoro. Erano momenti di discussione e passava subito in secondo piano l'offerta e si andava al problema»
La teste ha, poi, riferito in ordine ai litigi per il conseguimento della patente e del diploma che risalgono a quando lei aveva circa dieci anni. La teste appare attendibile perché, chiamata a riferire su fatti accaduti quando era una bambina, ha riferito di non ricordare in ordine alla patente e di ricordare solo vagamente in ordine ai litigi per il diploma.
Quanto alla seconda circostanza, e cioè che il non condivideva i proventi del proprio lavoro Pt_1 con la famiglia, limitandosi a ricaricare una carta prepagata, la teste ha dichiarato di riferire Tes_3 sulla circostanza in base a quello che le raccontava la sorella.
La teste invece, ha riferito sul capo 8 (vero che si faceva lecito di non Testimone_4 Parte_1 condividere i proventi del proprio lavoro con la consorte): «Vero. So che periodicamente venivano versati dei soldi su una carta che ho usato anch'io prima che diventassi autonoma e anche perché quello che chiedeva mia madre era il conto cointestato che non le è stato mai concesso e sul punto vi erano frequenti contestazioni in casa da parte di mio padre. Capitava anche a me quando babbo e mamma non si parlavano che chiedessi io la carta per effettuare ad esempio la spesa».
Sul capo 9 (vero che nel corso della vita matrimoniale provvedeva periodicamente ad Parte_1 accreditare, a seguito di richiesta della medesima consorte, piccoli importi di denaro utili al soddisfacimento del bisogno quotidiano), la teste ha riferito: «se ricordo bene perché parliamo di tanto tempo fa, potevano essere 200, 300 euro mensili. Lo so perché sentivo la richiesta di mia madre
a mio padre o sentivo le chiamate fra di loro. Sentivo che se doveva pagare le bollette oppure compare un farmaco o altre cose utili, mia madre sollecitava mio padre a versare dei soldi».
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Alla luce delle dichiarazioni di che appaiono coerenti e non contraddette da altre Testimone_2 risultanze processuali, si ritiene provato che il abbia ostacolato la moglie nel reperire Pt_1 un'attività lavorativa durante la vita matrimoniale.
Ancora, sempre sulla base delle dichiarazioni di si ritiene che il contribuisse Testimone_2 Pt_1 ai bisogni della famiglia, durante la vita matrimoniale, principalmente mediante ricariche di modesto importo su una carta prepagata in uso alla CP_1
In ordine alle due circostanze, si osserva che il non ha avanzato richieste di prova contraria e Pt_1 che quanto dichiarato dalla teste sebbene si basi sul riferito della convenuta, non Tes_3 contraddice le dichiarazioni della teste Testimone_2
Il ha affermato, di contro, che la ha lavorato durante la vita matrimoniale nel panificio Pt_1 CP_1 del fratello;
tuttavia, egli non ha offerto una prova documentale della circostanza né ha chiesto prova per testi. Era onere del provare questo fatto che la in sede d'interrogatorio formale, ha Pt_1 CP_1 negato. Anche i testi auditi non hanno dato riscontro alla tesi del ricorrente.
La teste sorella della convenuta, ha riferito che veniva aiutata dal fratello Tes_3 CP_1 che le dava il pane e le bombole del gas, anche durante il matrimonio, e lei ricambiava dandogli un aiuto sia con l'attività che in famiglia. A chiarimenti, la teste ha risposto: «no, non veniva pagata lo so perché sono sempre stata in mezzo a tutta la situazione: è sempre stato uno scambio a livello affettivo fra mio fratello che le dava queste cose e mia sorella che ricambiava col suo aiuto».
La teste figlia maggiorenne della coppia, ha escluso, su domanda a chiarimenti Testimone_2 dell'Avv. Musino, che la madre lavorasse per lo zio: «non ha mai lavorato in panificio quel che so è che si sentiva in dovere di dare il suo contributo percependo queste cose. Il contributo poteva essere fare una consegna di pane senza che ciò venisse richiesto».
V'è, dunque, uno squilibrio fra la situazione economica dei due coniugi, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (e va tenuto in conto che la ha concluso un contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato solo nel luglio 2023 mentre il a sempre lavorato con contratto a tempo Pt_1 indeterminato).
I risultati della prova per testi nonché la stessa confessione del ontenuta nel ricorso congiunto Pt_1 comprovano che tale squilibrio fra le due situazioni economiche è essenzialmente dovuto al riparto dei ruoli familiari durante la trentennale convivenza matrimoniale: la moglie si occupava della casa e dei figli mentre il marito lavorava all'esterno della famiglia.
Tale squilibrio è, solo in parte, colmato dal fatto che la proprietaria della casa familiare mentre CP_1 il non risulta titolare di beni immobili (ma non risultano neanche provate ricorrenti spese di Pt_1 locazione).
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In ordine alla casa familiare, v'è da dire che è provato che la sia stata aiutata dai genitori che le CP_1 hanno fornito la provvista di 75.000,00 per l'acquisito della quota della casa familiare del Pt_1 nell'ambito degli accordi di separazione (cfr. testimonianza di sul capitolo 12: «Sì. L'ha Tes_3 pagata la mia famiglia: 75.000 euro con due vaglia postali. Uno da 50.000,00 e uno da 25.000,00.
Chiarimenti del Giudice come fa a saperlo? Ho accompagnato io i miei genitori per poter fare tutta la burocrazia che serve alle poste e poi quelli stessi vaglia sono stati dati lo stesso giorno che hanno firmato l'omologa della separazione»).
Alla luce dell'accertamento dei fatti che precedono, si ritiene che la abbia diritto ad un assegno CP_1 divorzile mensile con funzione perequativa che riconosca il contributo dato dalla moglie alla migliore condizione economico/lavorativa del marito in oltre trent'anni di matrimonio.
Comparata la situazione economica attuale dei coniugi che viene ricostruita come nel precedente paragrafo, si ritiene congruo commisurare l'assegno divorzile in favore della convenuta in 130,00 euro mensili da pagarsi entro il g. 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI.
7. Sempre in via riconvenzionale, la ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 [...] alla percezione della quota del 40% di trattamento di fine rapporto maturato da CP_1 Pt_1 nel corso degli anni di matrimonio.
[...]
Si ritiene che nella comparsa conclusionale la abbia rinunciato alla domanda relativa CP_1 all'accertamento sul diritto alla percezione del TFR perché non ha riprodotto tale conclusione a p. 3 della comparsa (dove la convenuta ha riepilogato tutte le proprie conclusioni), perché ha affermato che il diritto alla percezione del TFR non è ancora maturato e perché ha precisato di voler proporre tale domanda in un secondo momento: «ci si riserva dunque di formulare la relativa richiesta di assegnazione e liquidazione al momento di effettiva maturazione del trattamento».
Alla luce di questi elementi si ritiene che la parte convenuta abbia rinunciato in maniera inequivoca alla domanda relativa al TFR in sede di comparsa conclusionale (Sez. U - , Sentenza n. 3453 del
07/02/2024, massimata: «nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.)».
La rinuncia alla domanda, ovviamente, determina la soccombenza virtuale ai fini del riparto delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, massimata: «la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto
11 r.g. n. 40/22
l'osservanza di forme rigorose. Né rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale»).
8. Infine, in via riconvenzionale, la a chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 CP_1 all'ottenimento della quota pari al 50% delle somme di danaro giacenti sui conti correnti
[...] intestati a nella misura esistente all'atto della separazione, per effetto dello Parte_1 scioglimento della comunione de residuo.
Non essendo stata rilevata in prima udienza l'inammissibilità della domanda ex art. 40 c.p.c., essa deve essere esaminata nel merito.
La domanda dev'essere rigettata per due ragioni alternative.
Da una parte, dev'essere rigettata perché in sede di separazione le parti hanno rinunciato alle pretese economiche diverse da quelle regolate con l'accordo di separazione medesimo (al punto 9 dell'accordo si legge: «i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro»: cfr. ricorso congiunto di separazione, verbale dell'udienza del 4.5.2021 e decreto di omologa della separazione consensuale n. 558/2021 del 6.5.2021) sicché deve ritenersi, anche sulla scorta del tenore omnicomprensivo dell'accordo di separazione, che la abbia rinunciato anche a pretendere CP_1 quanto le sarebbe spettato in relazione allo scioglimento della comunione de residuo dal momento che proprio con l'omologa dell'accordo di separazione si è perfezionato l'effetto dello scioglimento della comunione fra i coniugi, secondo quanto prevede l'art. 191, co. 2, c.c.
Va evidenziato, inoltre, che il coniuge può liberamente rinunciare ai propri diritti sulla c.d. comunione de residuo poiché non si tratta di diritti indisponibili che nascono direttamente dal matrimonio ex art. 160 c.c.
Dall'altra parte, la domanda dev'essere rigettata per difetto di sufficiente allegazione e di prova giacché la non ha provato l'esistenza di un credito, derivante dallo scioglimento comunione de CP_1 residuo, sulle somme giacenti nei conti correnti intestati al marito al momento della separazione. Sul punto, si rileva che la ha indicato gli estremi di un solo conto del senza produrre gli CP_1 Pt_1 estratti conto e senza determinare la quota di sua spettanza, dimostrando la non consumazione delle somme cadute in comunione (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28957 del 18/10/2023, massimata:
«in tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge»).
12 r.g. n. 40/22
9. Le spese di lite vanno regolate in base al principio di soccombenza. Entrambe le parti hanno chiesto il divorzio. La domanda di mantenimento del figlio è stata accolta in misura maggiore Per_1 rispetto a quanto richiesto dal ricorrente ed è stata accolta, altresì, la domanda di assegno divorzile.
La convenuta ha rinunciato alla domanda di accertamento del diritto alla percezione del TFR ed è stata rigettata la domanda diretta allo scioglimento della comunione de residuo.
Alla luce di questi esiti processuali, si compensano per 3/5 le spese di lite e si pongono i restanti 2/5
a carico del Pt_1
Ritenuto che la causa abbia valore indeterminabile, che si siano svolte tutte le fasi processuali e applicati i medi tariffari in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, si liquidano, al netto della compensazione, ed in favore dell'Erario, essendo la mmessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, € 3.046,4 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge per onorari d'avvocato, oltre €
39,2 per esborsi prenotati a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone che paghi, entro il 5 di ogni mese, direttamente al figlio Parte_1 Testimone_1 un contributo al mantenimento ordinario pari ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI ed oltre alle spese per tasse universitarie;
2) dispone che la madre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio per le Testimone_1 restanti esigenze;
3) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 75% sul padre e Testimone_1 al 25% sulla madre;
4) dispone che paghi a entro il 5 di ogni mese, l'assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 pari ad € 130,00, da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI;
5) dichiara rinunciata la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del diritto a percepire il
40% del TFR spettante a Parte_1
6) rigetta la domanda riconvenzionale diretta alla liquidazione della quota spettante a CP_1 sulla comunione ex art. 177, lett. c) c.c.
[...]
5) condanna a pagare all'Erario le spese di lite che, al netto della compensazione, Parte_1 liquida in € 3.046,4 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge per onorari d'avvocato ed oltre
€ 39, 2 per esborsi prenotati a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 24.9.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dr. Cosimo Gabbani dr.ssa Tiziana Longu
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 40 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Altea Pudda, presso lo studio della quale, in Cagliari alla via
F. Carrara n. 15, è elettivamente domiciliato in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, nata l'[...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Di Salvatore presso il cui C.F._2 studio, in Nuoro, alla Via F.lli Kennedy n. 10, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di costituzione e difesa
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
- per parte ricorrente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e confermate all'udienza del 3.10.2024):
1) rigettare ogni avversa istanza, 2) determinare in €.500,00 mensili il mantenimento per il figlio
, 3) le spese straordinarie e le spese universitarie per il figlio saranno divise nella Per_1 Per_1 misura del 50 % tra le parti, 4) nessun assegno divorzile verrà posto a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CP_1
CPA come per legge;
1 r.g. n. 40/22
- per parte resistente (rassegnate nella prima memoria ex art. 183 co VI c.p.c. e confermate all'udienza del 3.10.2024):
In Via Preliminare di Merito: 1.- pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, n. 2, lettera b),
Legge 898/1970, ed in via anticipatoria rispetto alla fase istruttoria e conclusiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7 ottobre 1989 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AR, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce riportante l'anno 1989, Parte II, Serie A n. 12; 2.- confermando, per l'effetto, in capo a Parte_1
l'onere di provvedere, allo stato in via esclusiva, all'obbligo di mantenimento in favore del comune figlio
come da omologa di separazione, determinando in euro 500,00 mensili il relativo importo oltre Per_1 quanto necessario al pagamento delle spese universitarie di iscrizione e quant'altro dovuto anche a tale titolo;
3.- ponendo a carico di allo stato, e fino al raggiungimento dell'autosufficienza Parte_1 economica della resistente/convenuta, le spese straordinarie eventualmente necessarie al comune figlio
; In Via Principale di Merito: 4.- ritenendo infondato, per quanto di ragione, e nella misura in Per_1 cui si discosti dai rilievi e dalle richieste della parte resistente/convenuta, l'atto introduttivo del presente giudizio per tutte le ragioni esposte in parte espositiva e motiva;
5.- rigettando, per l'effetto, la domanda di cui al punto 3) delle conclusioni di parte ricorrente/attrice; In Via Riconvenzionale: 6.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento dell'assegno divorzile nella misura ritenuta Controparte_1 congrua, e/o comunque non inferiore ad euro 500,00 mensili, ricorrendone i requisiti di legge e per tutte le ragioni esposte al punto I della parte motiva, da adeguare annualmente secondo gli indici istat, con effetto a partire da deposito della memoria difensiva e costitutiva nel merito del 23 settembre 2022; 7.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento della quota del 40% di Controparte_1 trattamento di fine rapporto maturato da nel corso degli anni di matrimonio e, per l'effetto, Parte_1 ordinandone la conseguente sua liquidazione in favore della richiedente;
8.- accertando e dichiarando il diritto di all'ottenimento della quota pari al 50% delle somme di danaro giacenti Controparte_1 sui conti correnti intestati a nei diversi istituti di crediti nella misura esistente all'atto della Parte_1 separazione, e per l'effetto, ordinandone la sua liquidazione e corresponsione in favore della odierna richiedente per effetto della cosiddetta comunione de residuo;
In Ogni Caso: 9.- per mero tuziorismo e scrupolo difensivo, con vittoria di spese diritti ed onorari nell'ipotesi denegata, e invero non creduta, di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello stato” (cfr. Memoria di Costituzione e di Risposta nel
Merito del 23 settembre 2022);
- il Pubblico Ministero:
Si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civile del matrimonio tra le parti con diminuzione dell'assegno divorzile in proporzione al reddito dei coniugi e ripartizione tra le parti dell'assegno di mantenimento del figlio sempre in proporzione al reddito dei coniugi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 r.g. n. 40/22
1. Con ricorso depositato il 14.1.2022, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 7.10.1989 a AR (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di AR dell'anno 1989, Parte II, Serie B, n. 8); che dall'unione sono nati , il g. Per_2
1.12.1989, e il 14.4.2000; che i coniugi sono addivenuti alla separazione consensuale, Per_1 omologata dal Tribunale di Nuoro il 6.5.2021 con Decreto n. 558/21 e che non hanno trovato un nuovo accordo sulle condizioni economiche del divorzio. ha affermato di essere un operaio Parte_1 specializzato e di occuparsi in maniera esclusiva del mantenimento del figlio studente di Per_1 medicina all'estero, versando € 500,00 mensili a titolo di mantenimento, € 350,00 mensili per la locazione di un immobile, € 1.500 a quadrimestre per le tasse universitarie, oltre a vitto e spese straordinarie. Ha affermato che le spese straordinarie non sono corrisposte invece dalla la quale è impiegata presso CP_1 il panificio del fratello.
Il a chiesto, quindi, la pronuncia della sentenza di divorzio, un assegno di mantenimento in favore Pt_1 del figlio da porsi a suo carico pari ad € 500 mensili, di suddividere le spese straordinarie e le spese universitarie al 50% fra i genitori e di accertare che nessun assegno divorzile è dovuto in favore della
CP_1
2. Con memoria difensiva di costituzione e risposta depositata il 31.3.2022, si è costituita in giudizio
[...] che ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CP_1
La resistente ha contestato le difese del ricorrente, allegato l'inadempimento del ispetto ad alcune Pt_1 condizioni concordate in sede di separazione e ha negato, altresì, di prestare attività lavorativa presso il panificio del fratello. Ha, quindi, affermato di aver diritto all'assegno divorzile e ha rappresentato l'impossibilità di contribuire alle spese per il mantenimento del figlio Per_1
3. All'udienza presidenziale del 5.4.2022, sono state sentite le parti e, dopo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per consentire la verifica della possibilità di raggiungere un accordo tra le parti.
Visto il mancato raggiungimento di un accordo, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, prevedendo un assegno divorzile in favore della pari ad € 200 mensili ed un contributo al CP_1 mantenimento del figlio a carico del padre pari a € 500 mensili, oltre rivalutazione ed oltre al Per_1 riparto delle spese straordinarie al 50% su entrambi i genitori.
Con la comparsa di costituzione e risposta del merito, la resistente ha chiesto in via riconvenzionale, oltre alle domande già promosse, la condanna al pagamento della quota del 40% del trattamento di fine rapporto maturato dal nel corso degli anni di matrimonio e della quota pari al 50% delle somme di danaro Pt_1 giacenti, all'atto della separazione, sui conti correnti intestati al ricorrente, in conseguenza dello scioglimento della comunione de residuo.
All'udienza del 4.10.2022, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c e le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie (il ricorrente non ha depositato la terza memoria).
3 r.g. n. 40/22
All'esito dell'udienza del 9.2.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status e con la sentenza n. 105/2023 è stata dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio sono stati ammessi i mezzi di prova.
All'udienza del 29.6.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale della e la resistente ha chiesto CP_1
l'audizione di quale teste di risulta, mentre all'udienza del 19.9.2023 è stata escussa Testimone_1 la teste Testimone_2
All'udienza del 29.2.2024, è stata escussa la teste e con ordinanza, emessa a scioglimento Tes_3 della riserva assunta in udienza, è stata rigettata l'istanza di sentire quale teste di Testimone_1 riferimento ed è fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.10.2024, la resistente ha dichiarato di essere stata assunta a tempo indeterminato, esibendo la documentazione relativa al rapporto di lavoro e dichiarando di aver provveduto alle spese sanitarie del figlio.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto la revoca dell'assegno divorzile la riduzione dell'assegno di mantenimento ovvero la ripartizione in parti uguali dell'assegno di mantenimento del figlio Per_1 nonché la divisione a metà delle spese straordinarie.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata tenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (il ricorrente non ha depositato memorie di replica).
****
4. Nel presente procedimento è già stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza del Tribunale di Nuoro n. 105/2023) ed occorre che il Tribunale si pronunci sulle altre domande.
5. I due figli della coppia sono ormai maggiorenni: ha quasi trentasei anni ed è Testimone_2 economicamente indipendente mentre ha venticinque anni, è studente universitario Testimone_1 in medicina a Bucarest in Romania presso la UMF CAROL VI CU (cfr. bonifico pagamento tasse universitarie) e non è ancora autonomo sul piano economico (fatto pacifico in causa).
Il ricorrente ha chiesto di determinare in € 500,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio e ha chiesto la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e universitarie in capo ai genitori.
La convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 500,00 mensili, oltre al pagamento delle spese universitarie e di porre a carico del padre per intero anche le spese straordinarie fintantoché la non avesse trovato CP_1 un'occupazione lavorativa che la rendesse autonoma.
4 r.g. n. 40/22
Le esigenze di mantenimento di non sono irrisorie perché egli vive all'estero come Testimone_1 studente universitario e non risulta che svolga attività lavorativa.
In sede d'udienza presidenziale, il ha dichiarato che le tasse universitarie ammontano a circa Pt_1
6.000,00 euro annui e che, nel complesso, spende per circa 20.000,00 euro all'anno. Il Per_1 ricorrente ha, altresì, prodotto prova di aver pagato 3000,00 euro di tasse universitarie (bonifico del
29.9.2022) e di aver pagato il canone di locazione del figlio per il mese di ottobre 2022 per un importo di 367,00 euro (produzioni allegate alla prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.).
È provato, inoltre, che il ragazzo abbia conseguito ogni anno una borsa di studio di circa 500,00 euro
(cfr. testimonianza di e testimonianza di . Testimone_2 Tes_3
La in sede d'interrogatorio formale, ha dichiarato che non vi sono spese straordinarie per il CP_1 mantenimento del figlio, il quale non chiede il pagamento di spese straordinarie per evitare che il padre chieda alla madre il rimborso del 50%. La circostanza, favorevole alla dichiarante, non forma oggetto di prova e risulta, comunque, irrilevante ai fini della disciplina della contribuzione di ciascun genitore al pagamento delle spese straordinarie per il figlio.
Il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale era medio considerato che la coppia aveva fissato la propria residenza nel piccolo comune di Ottana.
Il padre è, infatti, tecnico specializzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e godeva, anche durante il matrimonio, di un buon stipendio e spesso era occupato in missioni di lavoro anche fuori dalla Sardegna.
La madre, durante la vita matrimoniale, si è dedicata prevalentemente alla famiglia e ai figli e non ha svolto attività lavorativa, limitandosi a dare un aiuto al fratello nel panificio della sua famiglia d'origine (cfr. seconda memoria della convenuta).
La famiglia, composta da quattro persone, viveva nella casa di proprietà sita in Ottana ed entrambi i figli hanno intrapreso gli studi universitari (cfr. dichiarazioni testimoniali di . Testimone_2
È incontestato, inoltre, che la famiglia d'origine della abbia aiutato il nucleo familiare poiché CP_1 dal 1990 sino al 2008 la famiglia viveva senza spese di locazione in una casa di proprietà dei nonni della CP_1
Passando a ricostruire la situazione economica attuale della madre, ella è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2024 presso la società BREXIAN S.r.l., denominata Sacro Cuore, con sede legale in Bosa piazza Gioberti n. 3 con mansioni di OS e con stipendio netto medio pari a circa 1.338,00 euro mensili (cfr. dichiarazione dei redditi del 2023 da cui risultano i redditi da lavoro percepiti su sei mesi dalla a partire da luglio 2023, documento esibito all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni) e risulta esclusiva proprietaria della ex casa familiare (cfr. accordo in sede di separazione).
5 r.g. n. 40/22
Venendo alla condizione economica del padre, egli è tecnico specializzato con reddito mensile netto medio su 12 mesi pari a circa 3.600,00 euro per l'anno 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi per il
2020), pari a circa 3.452,00 per il 2019 (cfr. dichiarazione dei redditi per il 2019) e pari a circa
3.246,00 euro per il 2018 (dichiarazione dei redditi per l'anno 2018). Il non risulta titolare di Pt_1 beni immobili (cfr. dichiarazioni dei redditi e accordo di separazione) ma non sono state documentate spese stabili per locazione.
Alla luce di questi elementi probatori, tenuto conto delle domande delle parti, si ritiene congruo determinare il contributo del padre al mantenimento ordinario del figlio in € 500,00 mensili, Per_1 comprensivi del canone di locazione del figlio, oltre alle tasse universitarie che il sosterrà Pt_1 integralmente (in ragione della sproporzione dei redditi delle parti).
La madre concorrerà per le restanti necessità al mantenimento ordinario del figlio.
Vista la disparità di redditi fra i genitori, le spese straordinarie in senso proprio da sostenersi per debbono essere ripartite al 75% sul e al 25% sulla Per_1 Pt_1 CP_1
Dai bonifici prodotti dal ricorrente, si evince che il padre già paga direttamente al figlio il Per_1 mantenimento e le spese universitarie. Dal momento che la non ha chiesto la corresponsione CP_1 direttamente a sé stessa dell'assegno di mantenimento per il figlio sebbene sia incontestato Per_1 che egli mantenga come residenza e centro di riferimento dei propri interessi, in quanto studente fuori sede, proprio la casa familiare di Ottana ove vive la madre (cfr. certificato di residenza allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato), si reputa necessario disporre che il padre effettui direttamente nei confronti del figlio i pagamenti relativi al mantenimento di quest'ultimo, come, peraltro, prevede, come regola generale, l'art. 337 septies, co. 1, c.c.
6. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, la ha domandato in via riconvenzionale CP_1 la corresponsione di un assegno divorzile.
Va in primo luogo evidenziato che con la sottoscrizione dell'accordo in sede di separazione il coniuge non può rinunciare al diritto all'assegno divorzile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel qualificare come indisponibile il diritto, non ancora sorto, alla percezione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022, massimata: «gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva
6 r.g. n. 40/22
pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro)».
Più in generale, si è affermato: «che la rinuncia all'assegno di mantenimento ha conseguenze diverse nel giudizio di separazione e in quello di divorzio in quanto il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere, in quella sede, alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 1758 del 28 gennaio 2008)» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12781 del 2014).
Fatta questa premessa, occorre prendere atto della circostanza che in corso di causa la è stata CP_1 assunta a tempo indeterminato come OS con uno stipendio mensile netto di circa 1338 euro. Tenuto conto del fatto che la vive senza spese di locazione, è evidente che non vi siano esigenze CP_1 assistenziali in senso stretto da soddisfare mediante l'assegno divorzile.
L'assegno divorzile è caratterizzato anche anche dalle funzioni compensativa e perequativa (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 2024): «alla luce delle pregresse considerazioni e della fattispecie in esame, vanno affermati anche i seguenti principi: 1) L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. 2) Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare
e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche
l'eventuale profilo prettamente assistenziale».
7 r.g. n. 40/22
La Suprema Corte ha chiarito che «l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare)» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 26520 del 11/10/2024).
Passando ad esaminare il caso di specie sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, occorre svolgere alcune osservazioni.
Il matrimonio è durato dal 1989 al 2021 per ben trentadue anni.
È pacifico altresì che il fosse spesso lontano dalla casa familiare e che lavorasse per lunghi Pt_1 periodi anche fuori dalla Sardegna (circostanza allegata nella comparsa di costituzione e risposta e non contestata). Da ciò consegue, ragionevolmente, che la madre si sia occupata in misura largamente prevalente dei figli almeno quando questi erano piccoli (si precisa, al riguardo, che è nata nel Per_2
1989 e è nato nel 2000). Per_1
Nel ricorso congiunto per la separazione, sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi (cfr. copia conforme prodotta dalla convenuta), si legge:
Tale dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, in quanto sottoscritta personalmente dal ha valore Pt_1 di confessione stragiudiziale.
La ha allegato, altresì, che il l'ha ostacolata nel reperimento di un'occupazione CP_1 Pt_1 lavorativa durante il matrimonio e che non condivideva con lei i proventi del suo lavoro, limitandosi a ricaricare una carta prepagata per le esigenze del quotidiano.
Quanto alla prima circostanza (capitolo 11 “vero che ha ostacolato un qualunque Parte_1 sbocco professionale di giustificando il diniego con la necessità di provvedere Controparte_1 all'accudimento della propria famiglia matrimoniale e della prole e consentire ad esso marito di
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svolgere la propria attività che lo conduceva con cadenza ricorrente a spostarsi financo in Sicilia per periodi più o meno lunghi”) , la teste sorella della convenuta, ha riferito sulla base di Tes_3 quanto le confidava la sorella (Chiarimenti del Giudice era presente quando il diceva queste Pt_1 cose? No me lo raccontava mia sorella. Me lo raccontava quando è accaduto che ha avuto una proposta di lavoro. Quando conseguì il diploma di ragioneria alle serali, ha avuto una proposta di lavoro tramite un professore di ragioneria che la conosceva bene, non mi ricordo l'Ente dove veniva chiamata. Mi ricordo che lei aveva detto questa cosa e che lui si era opposto dicendo tanto vado io
a lavorare).
La teste figlia maggiorenne della coppia, ha, invece, riferito, sempre sul capitolo 11: Testimone_2
«è vero. Le ho sentite spesso. Queste discussioni erano oggetto di litigi sempre, il diceva alla Pt_1 che doveva restare a casa a occuparsi dei figli e della casa perché lui non c'era e lavorava CP_1 fuori. Questo anche quando io e mio fratello eravamo grandi, all'università e potevamo badare a noi stessi A chiarimenti del Giudice, Ho assistito ad una discussione relativa ad un'offerta di lavoro a mia madre. Non mi ricordo l'offerta di lavoro. Erano momenti di discussione e passava subito in secondo piano l'offerta e si andava al problema»
La teste ha, poi, riferito in ordine ai litigi per il conseguimento della patente e del diploma che risalgono a quando lei aveva circa dieci anni. La teste appare attendibile perché, chiamata a riferire su fatti accaduti quando era una bambina, ha riferito di non ricordare in ordine alla patente e di ricordare solo vagamente in ordine ai litigi per il diploma.
Quanto alla seconda circostanza, e cioè che il non condivideva i proventi del proprio lavoro Pt_1 con la famiglia, limitandosi a ricaricare una carta prepagata, la teste ha dichiarato di riferire Tes_3 sulla circostanza in base a quello che le raccontava la sorella.
La teste invece, ha riferito sul capo 8 (vero che si faceva lecito di non Testimone_4 Parte_1 condividere i proventi del proprio lavoro con la consorte): «Vero. So che periodicamente venivano versati dei soldi su una carta che ho usato anch'io prima che diventassi autonoma e anche perché quello che chiedeva mia madre era il conto cointestato che non le è stato mai concesso e sul punto vi erano frequenti contestazioni in casa da parte di mio padre. Capitava anche a me quando babbo e mamma non si parlavano che chiedessi io la carta per effettuare ad esempio la spesa».
Sul capo 9 (vero che nel corso della vita matrimoniale provvedeva periodicamente ad Parte_1 accreditare, a seguito di richiesta della medesima consorte, piccoli importi di denaro utili al soddisfacimento del bisogno quotidiano), la teste ha riferito: «se ricordo bene perché parliamo di tanto tempo fa, potevano essere 200, 300 euro mensili. Lo so perché sentivo la richiesta di mia madre
a mio padre o sentivo le chiamate fra di loro. Sentivo che se doveva pagare le bollette oppure compare un farmaco o altre cose utili, mia madre sollecitava mio padre a versare dei soldi».
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Alla luce delle dichiarazioni di che appaiono coerenti e non contraddette da altre Testimone_2 risultanze processuali, si ritiene provato che il abbia ostacolato la moglie nel reperire Pt_1 un'attività lavorativa durante la vita matrimoniale.
Ancora, sempre sulla base delle dichiarazioni di si ritiene che il contribuisse Testimone_2 Pt_1 ai bisogni della famiglia, durante la vita matrimoniale, principalmente mediante ricariche di modesto importo su una carta prepagata in uso alla CP_1
In ordine alle due circostanze, si osserva che il non ha avanzato richieste di prova contraria e Pt_1 che quanto dichiarato dalla teste sebbene si basi sul riferito della convenuta, non Tes_3 contraddice le dichiarazioni della teste Testimone_2
Il ha affermato, di contro, che la ha lavorato durante la vita matrimoniale nel panificio Pt_1 CP_1 del fratello;
tuttavia, egli non ha offerto una prova documentale della circostanza né ha chiesto prova per testi. Era onere del provare questo fatto che la in sede d'interrogatorio formale, ha Pt_1 CP_1 negato. Anche i testi auditi non hanno dato riscontro alla tesi del ricorrente.
La teste sorella della convenuta, ha riferito che veniva aiutata dal fratello Tes_3 CP_1 che le dava il pane e le bombole del gas, anche durante il matrimonio, e lei ricambiava dandogli un aiuto sia con l'attività che in famiglia. A chiarimenti, la teste ha risposto: «no, non veniva pagata lo so perché sono sempre stata in mezzo a tutta la situazione: è sempre stato uno scambio a livello affettivo fra mio fratello che le dava queste cose e mia sorella che ricambiava col suo aiuto».
La teste figlia maggiorenne della coppia, ha escluso, su domanda a chiarimenti Testimone_2 dell'Avv. Musino, che la madre lavorasse per lo zio: «non ha mai lavorato in panificio quel che so è che si sentiva in dovere di dare il suo contributo percependo queste cose. Il contributo poteva essere fare una consegna di pane senza che ciò venisse richiesto».
V'è, dunque, uno squilibrio fra la situazione economica dei due coniugi, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (e va tenuto in conto che la ha concluso un contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato solo nel luglio 2023 mentre il a sempre lavorato con contratto a tempo Pt_1 indeterminato).
I risultati della prova per testi nonché la stessa confessione del ontenuta nel ricorso congiunto Pt_1 comprovano che tale squilibrio fra le due situazioni economiche è essenzialmente dovuto al riparto dei ruoli familiari durante la trentennale convivenza matrimoniale: la moglie si occupava della casa e dei figli mentre il marito lavorava all'esterno della famiglia.
Tale squilibrio è, solo in parte, colmato dal fatto che la proprietaria della casa familiare mentre CP_1 il non risulta titolare di beni immobili (ma non risultano neanche provate ricorrenti spese di Pt_1 locazione).
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In ordine alla casa familiare, v'è da dire che è provato che la sia stata aiutata dai genitori che le CP_1 hanno fornito la provvista di 75.000,00 per l'acquisito della quota della casa familiare del Pt_1 nell'ambito degli accordi di separazione (cfr. testimonianza di sul capitolo 12: «Sì. L'ha Tes_3 pagata la mia famiglia: 75.000 euro con due vaglia postali. Uno da 50.000,00 e uno da 25.000,00.
Chiarimenti del Giudice come fa a saperlo? Ho accompagnato io i miei genitori per poter fare tutta la burocrazia che serve alle poste e poi quelli stessi vaglia sono stati dati lo stesso giorno che hanno firmato l'omologa della separazione»).
Alla luce dell'accertamento dei fatti che precedono, si ritiene che la abbia diritto ad un assegno CP_1 divorzile mensile con funzione perequativa che riconosca il contributo dato dalla moglie alla migliore condizione economico/lavorativa del marito in oltre trent'anni di matrimonio.
Comparata la situazione economica attuale dei coniugi che viene ricostruita come nel precedente paragrafo, si ritiene congruo commisurare l'assegno divorzile in favore della convenuta in 130,00 euro mensili da pagarsi entro il g. 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI.
7. Sempre in via riconvenzionale, la ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 [...] alla percezione della quota del 40% di trattamento di fine rapporto maturato da CP_1 Pt_1 nel corso degli anni di matrimonio.
[...]
Si ritiene che nella comparsa conclusionale la abbia rinunciato alla domanda relativa CP_1 all'accertamento sul diritto alla percezione del TFR perché non ha riprodotto tale conclusione a p. 3 della comparsa (dove la convenuta ha riepilogato tutte le proprie conclusioni), perché ha affermato che il diritto alla percezione del TFR non è ancora maturato e perché ha precisato di voler proporre tale domanda in un secondo momento: «ci si riserva dunque di formulare la relativa richiesta di assegnazione e liquidazione al momento di effettiva maturazione del trattamento».
Alla luce di questi elementi si ritiene che la parte convenuta abbia rinunciato in maniera inequivoca alla domanda relativa al TFR in sede di comparsa conclusionale (Sez. U - , Sentenza n. 3453 del
07/02/2024, massimata: «nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.)».
La rinuncia alla domanda, ovviamente, determina la soccombenza virtuale ai fini del riparto delle spese (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998, massimata: «la rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto
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l'osservanza di forme rigorose. Né rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale»).
8. Infine, in via riconvenzionale, la a chiesto di accertare e dichiarare il diritto di CP_1 CP_1 all'ottenimento della quota pari al 50% delle somme di danaro giacenti sui conti correnti
[...] intestati a nella misura esistente all'atto della separazione, per effetto dello Parte_1 scioglimento della comunione de residuo.
Non essendo stata rilevata in prima udienza l'inammissibilità della domanda ex art. 40 c.p.c., essa deve essere esaminata nel merito.
La domanda dev'essere rigettata per due ragioni alternative.
Da una parte, dev'essere rigettata perché in sede di separazione le parti hanno rinunciato alle pretese economiche diverse da quelle regolate con l'accordo di separazione medesimo (al punto 9 dell'accordo si legge: «i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro»: cfr. ricorso congiunto di separazione, verbale dell'udienza del 4.5.2021 e decreto di omologa della separazione consensuale n. 558/2021 del 6.5.2021) sicché deve ritenersi, anche sulla scorta del tenore omnicomprensivo dell'accordo di separazione, che la abbia rinunciato anche a pretendere CP_1 quanto le sarebbe spettato in relazione allo scioglimento della comunione de residuo dal momento che proprio con l'omologa dell'accordo di separazione si è perfezionato l'effetto dello scioglimento della comunione fra i coniugi, secondo quanto prevede l'art. 191, co. 2, c.c.
Va evidenziato, inoltre, che il coniuge può liberamente rinunciare ai propri diritti sulla c.d. comunione de residuo poiché non si tratta di diritti indisponibili che nascono direttamente dal matrimonio ex art. 160 c.c.
Dall'altra parte, la domanda dev'essere rigettata per difetto di sufficiente allegazione e di prova giacché la non ha provato l'esistenza di un credito, derivante dallo scioglimento comunione de CP_1 residuo, sulle somme giacenti nei conti correnti intestati al marito al momento della separazione. Sul punto, si rileva che la ha indicato gli estremi di un solo conto del senza produrre gli CP_1 Pt_1 estratti conto e senza determinare la quota di sua spettanza, dimostrando la non consumazione delle somme cadute in comunione (Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28957 del 18/10/2023, massimata:
«in tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge»).
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9. Le spese di lite vanno regolate in base al principio di soccombenza. Entrambe le parti hanno chiesto il divorzio. La domanda di mantenimento del figlio è stata accolta in misura maggiore Per_1 rispetto a quanto richiesto dal ricorrente ed è stata accolta, altresì, la domanda di assegno divorzile.
La convenuta ha rinunciato alla domanda di accertamento del diritto alla percezione del TFR ed è stata rigettata la domanda diretta allo scioglimento della comunione de residuo.
Alla luce di questi esiti processuali, si compensano per 3/5 le spese di lite e si pongono i restanti 2/5
a carico del Pt_1
Ritenuto che la causa abbia valore indeterminabile, che si siano svolte tutte le fasi processuali e applicati i medi tariffari in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, si liquidano, al netto della compensazione, ed in favore dell'Erario, essendo la mmessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, € 3.046,4 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge per onorari d'avvocato, oltre €
39,2 per esborsi prenotati a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone che paghi, entro il 5 di ogni mese, direttamente al figlio Parte_1 Testimone_1 un contributo al mantenimento ordinario pari ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI ed oltre alle spese per tasse universitarie;
2) dispone che la madre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio per le Testimone_1 restanti esigenze;
3) dispone che le spese straordinarie per il figlio siano ripartite al 75% sul padre e Testimone_1 al 25% sulla madre;
4) dispone che paghi a entro il 5 di ogni mese, l'assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 pari ad € 130,00, da rivalutarsi annualmente all'indice Istat FOI;
5) dichiara rinunciata la domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del diritto a percepire il
40% del TFR spettante a Parte_1
6) rigetta la domanda riconvenzionale diretta alla liquidazione della quota spettante a CP_1 sulla comunione ex art. 177, lett. c) c.c.
[...]
5) condanna a pagare all'Erario le spese di lite che, al netto della compensazione, Parte_1 liquida in € 3.046,4 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva di legge per onorari d'avvocato ed oltre
€ 39, 2 per esborsi prenotati a debito.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 24.9.2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dr. Cosimo Gabbani dr.ssa Tiziana Longu
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