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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De AR - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1113/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 7/9/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato insussistente, limitatamente al Parte_1 periodo dall'1/5/2019 al 31/12/2019 l'indebito contestato dall' sulla NASPI CP_1 corrisposta al per l'intero periodo di fruizione dall'1/5/2019 al 30/9/2020. Pt_1
Ha ritenuto infatti il G.L. che la prestazione era scaturita dalla situazione di disoccupazione involontaria conseguente al licenziamento disposto nei confronti del il quale aveva però ottenuto l'annullamento del provvedimento espulsivo da Pt_1 parte del Tribunale di Palermo ed era stato reintegrato far data dal 2/1/2020. Di tal che, avendo ripreso a percepire la retribuzione ed essendo per l'effetto venuto meno da tale data il titolo della prestazione previdenziale, ne derivava che illegittimamente l' aveva preteso la restituzione della provvidenza corrisposta fino al 31/12/2019 CP_1 mentre, viceversa, doveva ritenersi corretto il recupero azionato sull'indebito liquidato per la frazione temporale dal 2/1/2020 al 30/9/2020 pari ad € 7.327,38 . Alla luce dell'accoglimento solo parziale del ricorso il G.L. ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Avverso tale ultimo capo di sentenza propone appello il che ne censura il Pt_1 percorso motivazionale per avere il sottovalutato la rilevanza del contegno tenuto Pt_2 dall' in sede amministrativa, allorquando il lavoratore aveva proposto ricorso, CP_1 contestando la restituzione delle somme richieste almeno per il periodo a partire dalla data di decorrenza della prestazione (1/5/2019) a quello della disposta reintegra nel posto di lavoro (2/1/2020), che era stato tacitamente disatteso dall' . CP_2
Il che aveva reso inevitabile l'esercizio dell'azione giudiziale e giustificato la richiesta di applicazione del principio di soccombenza in capo all'istituto previdenziale sul quale dovevano essere addossati i costi del processo. Resiste in questo grado l' opponendo la circostanza che nelle conclusioni del giudizio CP_1 di primo grado il lavoratore aveva comunque insistito per la declaratoria della insussistenza dell'indebito nella sua totalità e soltanto in subordine aveva chiesto dichiararsi dovuta la minor somma di € 7.327,38, il che aveva imposto la costituzione reiettiva dell' che aveva nondimeno dato atto di avere provveduto a ridurre CP_1
l'indebito alla misura maturata successivamente all'avvenuta reintegra.
Ciò posto l'appello è fondato per quanto di ragione. E' noto che l'applicazione del criterio generale della soccombenza conosce nell'ordinamento la possibilità di deroga in casi eccezionali rappresentati dalle ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ai fini della decisione. Ad essi si aggiungono gli altri gravi ed eccezionali motivi , cui la norma (art. 92 comma 2°
c.p.c.) nella versione derivata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n. 77/2018) ancora l'esercizio del potere discrezionale di compensazione, totale o parziale. Nel caso di specie, allora, dovendosi anzitutto applicare il principio generale di causalità in ragione del quale è corretto addossare in capo alla parte che ha dato “causa” al processo l'onere economico dello stesso, non può farsi a meno di considerare che se può convenirsi con il fatto che il comportamento silente tenuto dall' in sede amministrativa ha CP_1 legittimato l'esercizio dell'azione in giudizio è pure vero che la domanda proposta dal lavoratore al Tribunale investiva la totalità della pretesa restitutoria dell , CP_1 esponendosi alla opposizione dell' nella memoria di costituzione. CP_1
Il che ben poteva autorizzare una statuizione di compensazione soltanto parziale delle spese del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze del caso ritiene allora questa Corte doveroso riformare in parte qua la sentenza di primo grado e pronunciare la parziale compensazione, in misura di metà, delle spese del giudizio di primo grado con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della restante parte che si liquida e si distrae come in dispositivo, in atti.
Analogo trattamento va applicato, avuto riguardo all'esito del gravame, alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello che, conformate al valore del gravame, vanno liquidate e distratte nella misura che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2853/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 settembre 2023, compensa in misura di metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l' alla refusione in favore di CP_1 [...]
della restante parte che liquida in € 1.348,50 oltre spese generali, iva e cpa in Parte_1 quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Walter Gulotta.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti in misura di metà anche le spese del presente grado del giudizio e condanna l' al pagamento in favore di della restante parte che CP_1 Parte_1 liquida in € 729,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Walter Gulotta. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De AR - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1113/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Ciancimino. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 7/9/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato insussistente, limitatamente al Parte_1 periodo dall'1/5/2019 al 31/12/2019 l'indebito contestato dall' sulla NASPI CP_1 corrisposta al per l'intero periodo di fruizione dall'1/5/2019 al 30/9/2020. Pt_1
Ha ritenuto infatti il G.L. che la prestazione era scaturita dalla situazione di disoccupazione involontaria conseguente al licenziamento disposto nei confronti del il quale aveva però ottenuto l'annullamento del provvedimento espulsivo da Pt_1 parte del Tribunale di Palermo ed era stato reintegrato far data dal 2/1/2020. Di tal che, avendo ripreso a percepire la retribuzione ed essendo per l'effetto venuto meno da tale data il titolo della prestazione previdenziale, ne derivava che illegittimamente l' aveva preteso la restituzione della provvidenza corrisposta fino al 31/12/2019 CP_1 mentre, viceversa, doveva ritenersi corretto il recupero azionato sull'indebito liquidato per la frazione temporale dal 2/1/2020 al 30/9/2020 pari ad € 7.327,38 . Alla luce dell'accoglimento solo parziale del ricorso il G.L. ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali. Avverso tale ultimo capo di sentenza propone appello il che ne censura il Pt_1 percorso motivazionale per avere il sottovalutato la rilevanza del contegno tenuto Pt_2 dall' in sede amministrativa, allorquando il lavoratore aveva proposto ricorso, CP_1 contestando la restituzione delle somme richieste almeno per il periodo a partire dalla data di decorrenza della prestazione (1/5/2019) a quello della disposta reintegra nel posto di lavoro (2/1/2020), che era stato tacitamente disatteso dall' . CP_2
Il che aveva reso inevitabile l'esercizio dell'azione giudiziale e giustificato la richiesta di applicazione del principio di soccombenza in capo all'istituto previdenziale sul quale dovevano essere addossati i costi del processo. Resiste in questo grado l' opponendo la circostanza che nelle conclusioni del giudizio CP_1 di primo grado il lavoratore aveva comunque insistito per la declaratoria della insussistenza dell'indebito nella sua totalità e soltanto in subordine aveva chiesto dichiararsi dovuta la minor somma di € 7.327,38, il che aveva imposto la costituzione reiettiva dell' che aveva nondimeno dato atto di avere provveduto a ridurre CP_1
l'indebito alla misura maturata successivamente all'avvenuta reintegra.
Ciò posto l'appello è fondato per quanto di ragione. E' noto che l'applicazione del criterio generale della soccombenza conosce nell'ordinamento la possibilità di deroga in casi eccezionali rappresentati dalle ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ai fini della decisione. Ad essi si aggiungono gli altri gravi ed eccezionali motivi , cui la norma (art. 92 comma 2°
c.p.c.) nella versione derivata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n. 77/2018) ancora l'esercizio del potere discrezionale di compensazione, totale o parziale. Nel caso di specie, allora, dovendosi anzitutto applicare il principio generale di causalità in ragione del quale è corretto addossare in capo alla parte che ha dato “causa” al processo l'onere economico dello stesso, non può farsi a meno di considerare che se può convenirsi con il fatto che il comportamento silente tenuto dall' in sede amministrativa ha CP_1 legittimato l'esercizio dell'azione in giudizio è pure vero che la domanda proposta dal lavoratore al Tribunale investiva la totalità della pretesa restitutoria dell , CP_1 esponendosi alla opposizione dell' nella memoria di costituzione. CP_1
Il che ben poteva autorizzare una statuizione di compensazione soltanto parziale delle spese del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze del caso ritiene allora questa Corte doveroso riformare in parte qua la sentenza di primo grado e pronunciare la parziale compensazione, in misura di metà, delle spese del giudizio di primo grado con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento della restante parte che si liquida e si distrae come in dispositivo, in atti.
Analogo trattamento va applicato, avuto riguardo all'esito del gravame, alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello che, conformate al valore del gravame, vanno liquidate e distratte nella misura che segue.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2853/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 settembre 2023, compensa in misura di metà le spese del giudizio di primo grado e condanna l' alla refusione in favore di CP_1 [...]
della restante parte che liquida in € 1.348,50 oltre spese generali, iva e cpa in Parte_1 quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Walter Gulotta.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti in misura di metà anche le spese del presente grado del giudizio e condanna l' al pagamento in favore di della restante parte che CP_1 Parte_1 liquida in € 729,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Walter Gulotta. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De AR