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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9171 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16785 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 2/5/2025 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/04/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. MARRO MARIAPAOLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: separazione (paziale) Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione e, decorso il termine di legge, il divorzio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito a civile a Milano in data 21/12/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2005 -N 2161 – P I), con Controparte_1 dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9/10/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di divorzio.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ai sensi dell'articolo 151cpc, dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito a civile a Milano in data 21/12/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 2005 -N 2161 – P I),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 2/5/2025 e vertente
TRA
( ) , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 21/04/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. MARRO MARIAPAOLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 29/5/2025
OGGETTO: separazione (paziale) Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione e, decorso il termine di legge, il divorzio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito a civile a Milano in data 21/12/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2005 -N 2161 – P I), con Controparte_1 dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 29/5/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 9/10/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 26/11/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Il giudizio deve proseguire per la pronuncia di divorzio.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ai sensi dell'articolo 151cpc, dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito a civile a Milano in data 21/12/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 2005 -N 2161 – P I),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/11/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato