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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio NS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 07/06/2023 al numero 4461/23 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli (SA) n. 954/2022 nel giudizio recante R.G. 1781/2020, resa il 13/11/2022 e depositata il 28/11/2022, non notificata;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Parte_1 C.F._1
Opramolla;
APPELLANTE
E
(P.IVA IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Bucciarelli;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 14.05.2020 in quanto proprietario della vettura Parte_1 modello Ford Ecosport tg. FW219LH assicurata con polizza n. Controparte_2
30/167014162 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentir condannare la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del sig. della
[...] Parte_1 somma di €2.195,96 già decurtata della franchigia, a titolo di indennizzo allo stesso dovuto in forza della polizza di cui in premessa, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al dì dell'effettivo soddisfo.
1 Assumeva, al riguardo, l'attore che in data 15.06.2019 alle ore 12.30 circa parcheggiava la predetta vettura modello Ford Ecosport tg. FW219LH lungo Via Plava nel Comune di Battipaglia (SA) all'altezza del civico 14 allorquando, nel riprenderla, alle ore 23.30 constatava che la vettura presentava segni di grave danneggiamento, riportando danni di varia entità e natura, e precisamente, la foratura dei quattro penumatici, rigature profonde ai quattro cerchi e l'estrazione completa delle quattro valvole per la pressione delle gomme complete di sensori per la riparazione, per i quali veniva sostenuta la spesa complessiva di €2.395,96 come da fatture della
[...]
che in data 18.06.2019 l'istante sporgeva denuncia di danneggiamento presso la Controparte_4
Questura di Salerno-Commissariato P.S. di Battipaglia;
che il 26.06.2019 costituiva formalmente in mora la per ottenere l'indennizzo dovuto, ma la Compagnia, a seguito Controparte_2 di ispezione del veicolo da parte del proprio perito assicurativo, non provvedeva al pagamento, né formalizzava alcuna offerta, non aderiva né all'invito alla stipula di negoziazione assistita trasmesso a mezzo Pec, né al tentativo di mediazione presso Concilia Qui s.r.l. di Battipaglia e, pertanto, il sig.
si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di conseguire il pagamento Parte_1 dell'indennizzo previsto dalla polizza con applicazione di franchigia pari ad €200,00.
Il suddetto procedimento veniva iscritto al N. R.G. 1781/2020.
Con comparsa depositata all'udienza del 29.03.2021 si costituiva in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. la quale, eccependo preliminarmente la nullità della domanda per violazione delle norme poste dalla legge processuale relative alla forma e al contenuto, rilevava, nel merito, l'inoperatività della garanzia nel caso di specie, nonché la sproporzione della domanda in punto di quantum, concludendo per l'accertamento dell'inapplicabilità della polizza invocata al caso concreto e per il rigetto della domanda poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, il
Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.09.2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 954 del 2022 resa il 13.11.2022 e depositata il 28.11.2022 nell'ambito del procedimento n. 1781/2020 R.G., il Giudice di Pace di Eboli, rigettava la domanda perché non provata e compensava integralmente le spese giudiziali.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 28.05.2023 conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 al fine dell'integrale riforma della sentenza su indicata e, quindi, per sentire accertare e dichiarare che i danni lamentati, in quanto riconducibili agli atti vandalici, erano indennizzabili come da condizioni di polizza sottoscritta dal e, per l'effetto, condannare al Pt_1 Controparte_1
2 pagamento in favore dello stesso della somma di €2.195,96 già decurtata della franchigia a titolo di indennizzo;
nonché al pagamento di una ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per la mancata adesione della Compagnia alla procedura di negoziazione assistita, oltre al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 03.10.2023 eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ne contestava nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo, dunque, per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
10.11.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno
3 aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello non sia fondato.
Preliminarmente, giova osservare che l'appellante ha impugnato il provvedimento di primo grado n.
954 del 2022 emesso dal Giudice di Pace di Eboli al fine di sentir accertare e dichiarare che i danni
4 lamentati sono riconducibili agli “atti vandalici” e pertanto indennizzabili come da condizioni della polizza assicurativa sottoscritta con Controparte_1
Orbene, la suddetta polizza n. 30/167014162, prodotta in primo grado dall'appellante, comprende tra le garanzie supplementari prestate dalla compagnia assicurativa gli “eventi sociopolitici” in cui rientrerebbero, a dire dell'appellante, gli “atti vandalici” subiti dal veicolo di proprietà dello stesso.
Tuttavia, a tal riguardo, occorre evidenziare che gli atti vandalici collegati ad “eventi sociopolitici” sono differenti dagli atti vandalici eventualmente subiti da un veicolo in conseguenza di un evento generico ed isolato.
Difatti, mentre gli eventi sociopolitici comprendono manifestazioni, scioperi, sommosse e altre forme di protesta che possono sfociare in violenza o vandalismo causando danni materiali, gli atti vandalici comportano danni a proprietà pubbliche o private senza alcuna motivazione politica o sociale sottesa alla condotta vandalica posta in essere. Sicché, considerato che le circostanze in cui si sarebbe verificato l'episodio descritto dall'attore sono risultate del tutto slegate da qualsiasi evento di tipo “sociopolitico” coperto dalla polizza, quest'ultima non può dirsi applicabile al caso di specie e, dunque, operante ai fini dell'indennizzo.
Peraltro, non è stato affatto dimostrato, nel corso del giudizio, dall'attore, che i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Ecosport tg. FW219LH di proprietà di (quali foratura Parte_1 dei quattro penumatici, rigature profonde ai quattro cerchi e l'estrazione completa delle quattro valvole per la pressione delle gomme complete di sensori) siano imputabili a soggetti terzi, ovvero a presunti atti vandalici.
Infatti, deve rilevarsi che la prova testimoniale espletata in primo grado all'udienza del 16.03.2022 non ha fornito alcun elemento ulteriore a sostegno della domanda attorea, sì da poter ritenere che i danni subiti dall'autovettura siano compatibili con la ricostruzione operata dall'attore. Difatti, il teste – legale rappresentante della – si è limitato ad affermare che Tes_1 Controparte_4
“Ricordo che nel mese di giugno dell'anno 2019 recuperavo la vettura Ford eco-Sport di proprietà del sig. ferma in sosta lungo la Via Plava di Battipaglia che presentava segni di Parte_1 danneggiamento;
in particolare i n. 4 pneumatici squarciati da coltello, rigature ai cerchi in lega con estrazione delle valvole delle 4 ruote complete di sensori” e a confermare di aver eseguito i lavori di riparazione come da fattura allegata agli atti. Inoltre, va evidenziato che nel giudizio di prime cure l'attore non ha versato in atti alcuna prova fotografica del veicolo danneggiato al momento del sinistro che potesse, eventualmente, avvalorare quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, né l'attore, odierno appellante, ha dimostrato di non averlo potuto fare in primo grado per una causa al medesimo non imputabile. Quanto alla documentazione fotografica prodotta da solamente nel secondo grado di giudizio (perizia del fiduciario e rilievi Controparte_1
5 fotografici del 09.07.2019), a prescindere dalla sua utilizzabilità o meno atteso il divieto ex art. 345 co. 3 c.p.c., deve osservarsi che dalla stessa non si traggono elementi utili a sostegno della domanda attorea, posto che le foto in questione sono state scattate circa un mese dopo l'asserito fatto lesivo e non dimostrano, in ogni caso, i danni subiti dal veicoli così come rappresentati nella domanda attorea.
Per cui, l'appello va rigettato stante il mancato accertamento dell'evento dedotto dall'attore nonché la mancata dimostrazione del nesso di causa tra quanto dallo stesso asserito e i danni effettivamente subiti dal proprio veicolo.
4. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio NS, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 4461/2023
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante alla refusione in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. delle spese del secondo grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 800,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno, il 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio NS
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio NS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 07/06/2023 al numero 4461/23 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Eboli (SA) n. 954/2022 nel giudizio recante R.G. 1781/2020, resa il 13/11/2022 e depositata il 28/11/2022, non notificata;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Mario Parte_1 C.F._1
Opramolla;
APPELLANTE
E
(P.IVA IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Bucciarelli;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 14.05.2020 in quanto proprietario della vettura Parte_1 modello Ford Ecosport tg. FW219LH assicurata con polizza n. Controparte_2
30/167014162 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA) Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentir condannare la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del sig. della
[...] Parte_1 somma di €2.195,96 già decurtata della franchigia, a titolo di indennizzo allo stesso dovuto in forza della polizza di cui in premessa, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al dì dell'effettivo soddisfo.
1 Assumeva, al riguardo, l'attore che in data 15.06.2019 alle ore 12.30 circa parcheggiava la predetta vettura modello Ford Ecosport tg. FW219LH lungo Via Plava nel Comune di Battipaglia (SA) all'altezza del civico 14 allorquando, nel riprenderla, alle ore 23.30 constatava che la vettura presentava segni di grave danneggiamento, riportando danni di varia entità e natura, e precisamente, la foratura dei quattro penumatici, rigature profonde ai quattro cerchi e l'estrazione completa delle quattro valvole per la pressione delle gomme complete di sensori per la riparazione, per i quali veniva sostenuta la spesa complessiva di €2.395,96 come da fatture della
[...]
che in data 18.06.2019 l'istante sporgeva denuncia di danneggiamento presso la Controparte_4
Questura di Salerno-Commissariato P.S. di Battipaglia;
che il 26.06.2019 costituiva formalmente in mora la per ottenere l'indennizzo dovuto, ma la Compagnia, a seguito Controparte_2 di ispezione del veicolo da parte del proprio perito assicurativo, non provvedeva al pagamento, né formalizzava alcuna offerta, non aderiva né all'invito alla stipula di negoziazione assistita trasmesso a mezzo Pec, né al tentativo di mediazione presso Concilia Qui s.r.l. di Battipaglia e, pertanto, il sig.
si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di conseguire il pagamento Parte_1 dell'indennizzo previsto dalla polizza con applicazione di franchigia pari ad €200,00.
Il suddetto procedimento veniva iscritto al N. R.G. 1781/2020.
Con comparsa depositata all'udienza del 29.03.2021 si costituiva in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. la quale, eccependo preliminarmente la nullità della domanda per violazione delle norme poste dalla legge processuale relative alla forma e al contenuto, rilevava, nel merito, l'inoperatività della garanzia nel caso di specie, nonché la sproporzione della domanda in punto di quantum, concludendo per l'accertamento dell'inapplicabilità della polizza invocata al caso concreto e per il rigetto della domanda poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, il
Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21.09.2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 954 del 2022 resa il 13.11.2022 e depositata il 28.11.2022 nell'ambito del procedimento n. 1781/2020 R.G., il Giudice di Pace di Eboli, rigettava la domanda perché non provata e compensava integralmente le spese giudiziali.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 28.05.2023 conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 al fine dell'integrale riforma della sentenza su indicata e, quindi, per sentire accertare e dichiarare che i danni lamentati, in quanto riconducibili agli atti vandalici, erano indennizzabili come da condizioni di polizza sottoscritta dal e, per l'effetto, condannare al Pt_1 Controparte_1
2 pagamento in favore dello stesso della somma di €2.195,96 già decurtata della franchigia a titolo di indennizzo;
nonché al pagamento di una ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa per la mancata adesione della Compagnia alla procedura di negoziazione assistita, oltre al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 03.10.2023 eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ne contestava nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto concludendo, dunque, per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
10.11.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno
3 aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello non sia fondato.
Preliminarmente, giova osservare che l'appellante ha impugnato il provvedimento di primo grado n.
954 del 2022 emesso dal Giudice di Pace di Eboli al fine di sentir accertare e dichiarare che i danni
4 lamentati sono riconducibili agli “atti vandalici” e pertanto indennizzabili come da condizioni della polizza assicurativa sottoscritta con Controparte_1
Orbene, la suddetta polizza n. 30/167014162, prodotta in primo grado dall'appellante, comprende tra le garanzie supplementari prestate dalla compagnia assicurativa gli “eventi sociopolitici” in cui rientrerebbero, a dire dell'appellante, gli “atti vandalici” subiti dal veicolo di proprietà dello stesso.
Tuttavia, a tal riguardo, occorre evidenziare che gli atti vandalici collegati ad “eventi sociopolitici” sono differenti dagli atti vandalici eventualmente subiti da un veicolo in conseguenza di un evento generico ed isolato.
Difatti, mentre gli eventi sociopolitici comprendono manifestazioni, scioperi, sommosse e altre forme di protesta che possono sfociare in violenza o vandalismo causando danni materiali, gli atti vandalici comportano danni a proprietà pubbliche o private senza alcuna motivazione politica o sociale sottesa alla condotta vandalica posta in essere. Sicché, considerato che le circostanze in cui si sarebbe verificato l'episodio descritto dall'attore sono risultate del tutto slegate da qualsiasi evento di tipo “sociopolitico” coperto dalla polizza, quest'ultima non può dirsi applicabile al caso di specie e, dunque, operante ai fini dell'indennizzo.
Peraltro, non è stato affatto dimostrato, nel corso del giudizio, dall'attore, che i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Ecosport tg. FW219LH di proprietà di (quali foratura Parte_1 dei quattro penumatici, rigature profonde ai quattro cerchi e l'estrazione completa delle quattro valvole per la pressione delle gomme complete di sensori) siano imputabili a soggetti terzi, ovvero a presunti atti vandalici.
Infatti, deve rilevarsi che la prova testimoniale espletata in primo grado all'udienza del 16.03.2022 non ha fornito alcun elemento ulteriore a sostegno della domanda attorea, sì da poter ritenere che i danni subiti dall'autovettura siano compatibili con la ricostruzione operata dall'attore. Difatti, il teste – legale rappresentante della – si è limitato ad affermare che Tes_1 Controparte_4
“Ricordo che nel mese di giugno dell'anno 2019 recuperavo la vettura Ford eco-Sport di proprietà del sig. ferma in sosta lungo la Via Plava di Battipaglia che presentava segni di Parte_1 danneggiamento;
in particolare i n. 4 pneumatici squarciati da coltello, rigature ai cerchi in lega con estrazione delle valvole delle 4 ruote complete di sensori” e a confermare di aver eseguito i lavori di riparazione come da fattura allegata agli atti. Inoltre, va evidenziato che nel giudizio di prime cure l'attore non ha versato in atti alcuna prova fotografica del veicolo danneggiato al momento del sinistro che potesse, eventualmente, avvalorare quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, né l'attore, odierno appellante, ha dimostrato di non averlo potuto fare in primo grado per una causa al medesimo non imputabile. Quanto alla documentazione fotografica prodotta da solamente nel secondo grado di giudizio (perizia del fiduciario e rilievi Controparte_1
5 fotografici del 09.07.2019), a prescindere dalla sua utilizzabilità o meno atteso il divieto ex art. 345 co. 3 c.p.c., deve osservarsi che dalla stessa non si traggono elementi utili a sostegno della domanda attorea, posto che le foto in questione sono state scattate circa un mese dopo l'asserito fatto lesivo e non dimostrano, in ogni caso, i danni subiti dal veicoli così come rappresentati nella domanda attorea.
Per cui, l'appello va rigettato stante il mancato accertamento dell'evento dedotto dall'attore nonché la mancata dimostrazione del nesso di causa tra quanto dallo stesso asserito e i danni effettivamente subiti dal proprio veicolo.
4. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio NS, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 4461/2023
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
- condanna l'appellante alla refusione in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. delle spese del secondo grado di giudizio che si quantificano in complessivi euro 800,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno, il 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio NS
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