CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA IM, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400001606000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” n. 0967620240001606000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale veniva invitato a versare l'importo dovuto di €.
234.946,88. Con l'avviso, si comunica che in mancanza del pagamento entro il termine indicato nella comunicazione, sarà provveduto ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito risultante (ex art. 180 del D.Lgs. n. 112/1999).
Esponeva che il credito in virtù del quale era stata iscritta l'ipoteca derivava da diverse cartelle esattoriali riguardanti i mancati pagamenti ICI anni 2009,2010, 2011 e 2012; IRPEF anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, IMU anni 2013, 2014, 2015, 2016 e Tasi 2014, 2015 e 2016; imposta di registro locazioni fabbricati anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché altre per contravvenzioni al codice della strada, per revoca contributo concesso, tassa automobilistica anno 2022 ed in ultimo per mancati pagamenti di contributi I.V.S. anno 2020 all'INPS di Rieti. Con il ricorso la difesa di parte ricorrente, ritenendo che le predette cartelle sono prive di qualunque efficacia, chiede, al pari della corrispondente misura della dedotta comunicazione preventiva,
l'integrale annullamento per i seguenti motivi: - nullità della cartella esattoriale per mancanza degli atti di accertamento;
- intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 di tutte le cartelle esposte;
- ed infine l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi delle opposte cartelle esattoriali.
Chiede, inoltre, la condanna di Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Non risulta costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'unica chiamata in giudizio. All'odierna udienza nessuna delle parti è presente in aula né il collegamento audiovisivo. Sentito il relatore, la controversia è stata trattenuta in decisione.
Motivi della Decisione La Corte, ritiene che è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce una
(mera) facoltà e non un onere per il contribuente.
Lo ha affermato proprio con riferimento all'impugnazione del preavviso di comunicazione ipotecaria la “Cassazione” in più occasioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto, nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria, non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, art. 19, ma ciò non di meno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione dell'atto successivo (Cass. sentenza n.18525/2022,
Ordinanza n. 6136/2024, nonché Cass. sez. 5° n. 26129/2017 e n. 23528/2024. Pertanto la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria rientra nel novero degli atti facoltativamente impugnabili.
Necessaria la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e solo allora viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa.
La Corte, pertanto, per ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, respinge il ricorso.
Esistono, comunque, evidenti motivi giurisprudenziali che giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Rieti, li 17 novembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA IM, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09676202400001606000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” n. 0967620240001606000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale veniva invitato a versare l'importo dovuto di €.
234.946,88. Con l'avviso, si comunica che in mancanza del pagamento entro il termine indicato nella comunicazione, sarà provveduto ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito risultante (ex art. 180 del D.Lgs. n. 112/1999).
Esponeva che il credito in virtù del quale era stata iscritta l'ipoteca derivava da diverse cartelle esattoriali riguardanti i mancati pagamenti ICI anni 2009,2010, 2011 e 2012; IRPEF anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, IMU anni 2013, 2014, 2015, 2016 e Tasi 2014, 2015 e 2016; imposta di registro locazioni fabbricati anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché altre per contravvenzioni al codice della strada, per revoca contributo concesso, tassa automobilistica anno 2022 ed in ultimo per mancati pagamenti di contributi I.V.S. anno 2020 all'INPS di Rieti. Con il ricorso la difesa di parte ricorrente, ritenendo che le predette cartelle sono prive di qualunque efficacia, chiede, al pari della corrispondente misura della dedotta comunicazione preventiva,
l'integrale annullamento per i seguenti motivi: - nullità della cartella esattoriale per mancanza degli atti di accertamento;
- intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 di tutte le cartelle esposte;
- ed infine l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi delle opposte cartelle esattoriali.
Chiede, inoltre, la condanna di Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Non risulta costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'unica chiamata in giudizio. All'odierna udienza nessuna delle parti è presente in aula né il collegamento audiovisivo. Sentito il relatore, la controversia è stata trattenuta in decisione.
Motivi della Decisione La Corte, ritiene che è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce una
(mera) facoltà e non un onere per il contribuente.
Lo ha affermato proprio con riferimento all'impugnazione del preavviso di comunicazione ipotecaria la “Cassazione” in più occasioni.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto, nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria, non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, art. 19, ma ciò non di meno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnazione dell'atto successivo (Cass. sentenza n.18525/2022,
Ordinanza n. 6136/2024, nonché Cass. sez. 5° n. 26129/2017 e n. 23528/2024. Pertanto la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria rientra nel novero degli atti facoltativamente impugnabili.
Necessaria la successiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e solo allora viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa.
La Corte, pertanto, per ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, respinge il ricorso.
Esistono, comunque, evidenti motivi giurisprudenziali che giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Rieti, li 17 novembre 2025