Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità cartella esattoriale per mancanza atti di accertamento

    La Corte ritiene che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia una facoltà e non un onere, e che il mancato esercizio di tale facoltà non precluda l'impugnazione dell'atto successivo. Pertanto, il ricorso contro il preavviso è stato respinto.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ritiene che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia una facoltà e non un onere, e che il mancato esercizio di tale facoltà non precluda l'impugnazione dell'atto successivo. Pertanto, il ricorso contro il preavviso è stato respinto.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzioni e interessi

    La Corte ritiene che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia una facoltà e non un onere, e che il mancato esercizio di tale facoltà non precluda l'impugnazione dell'atto successivo. Pertanto, il ricorso contro il preavviso è stato respinto.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte, pur respingendo il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 27
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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