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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa IN Stabi- le, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 807 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , domiciliata Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Puccio Email_1
ER, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– Attrice–
CONTRO
, C.F. . Controparte_1 C.F._2
– Convenuto –
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ri- comprese in altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24/11/2025 l'attore ha concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte,
[...]
ha evocato in giudizio al quale era co- Parte_2 Controparte_1
niugata, al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella qualità di persona offesa del reato p.p.
Tribunale di Sciacca dall'art. 570 co. 2 c.p.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha prodotto la sentenza n. 2362 emessa in data 19/12/2022 nel procedimento n. 1347/21
R.G.T, divenuta irrevocabile in data il 05/01/2023, con cui il Tribunale penale di Termini Imerese ha condannato il convenuto per essersi sot- tratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale, omet- tendo di corrisponderle senza giustificato motivo, dal mese di novem- bre 2018 e con condotta perdurante al processo penale, l'assegno di eu- ro 200,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie a favore del figlio minorenne, come prescritto in sentenza di divorzio n. 279/2018 pro- nunciata fra le parti dal Tribunale di Sciacca.
L'attrice ha, in particolare, sostenuto che la condotta dell'ex coniuge l'abbia costretta a modificare in peius le proprie abitudini di vita, costrin- gendola a provvedere da sola alle necessità del figlio minorenne con no- tevoli difficoltà, stante il reddito basso di cui poteva disporre a livello familiare, perciò provocandole un danno non patrimoniale esito della condotta penalmente rilevante, in quanto tale risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
In conclusione, ella ha domandato al Tribunale di:
“ritenere e dichiarare che i danni morali subiti dalla Sig.ra sono stati cagio- Pt_1
nati dal Sig. per l'effetto, condannare il Sig. al Controparte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i subiti dalla Sig.ra ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in Pt_1
via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., somma comunque non inferiore ad €
20.000,00; condannare il Sig. al pagamento delle spese, compe- Controparte_1
tenze ed onorari del presente giudizio”.
Tribunale di Sciacca
- 2 - pur raggiunto da regolare notificazione, non Controparte_1
si è costituito in giudizio, giusta dichiarazione di contumacia del
29/11/2024.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata assunta in decisione all'udienza del 24/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda è infondata.
La decisione si fonda sulla necessità di rispettare i princìpi cardine dettati dall'ordinamento in tema di risarcimento del danno, in questo caso non patrimoniale, derivante dalla commissione di un fatto illecito aquiliano, qual è la condotta configurante reato.
Tanto si desume sia dall'art. 2043 c.c., secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha com- messo il fatto a risarcire il danno”; sia dall'art. 185 c.p., a tenore del quale ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimo- niale obbliga al risarcimento il colpevole “a norma delle leggi civili”; sia, in- fine, dall'art. 651 c.p.c., a mente del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
D'altronde, l'art. 2059 c.c. si limita a specificare che “Il danno non pa-
Tribunale di Sciacca
- 3 - trimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, fra cui rientra pacificamente la previsione dell'art. 185 c.p., mentre è l'art. 2056 c.c. a chiarire che “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”, ove l'art. 1223 recita che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conse- guenza immediata e diretta”.
In altre parole, l'art. 1223 c.c. introduce i concetti di “causalità materia- le”, manifestata con il “danno evento”, e “causalità giuridica”, espressa attra- verso il “danno conseguenza”.
In altre parole, il risarcimento è consentito non per il fatto di essere stati destinatari di per sé solo di una condotta illecita, ma unicamente se tale fatto abbia realizzato pregiudizi effettivi alla sfera giuridica, econo- micamente valutabili anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; tant'è che non è ammessa nel nostro ordinamento la categoria del “danno in re ipsa” mentre è, viceversa, ammessa, quella del “danno presunto”, potendosi pri- vilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostan- ze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass., sez. un civ., sent. n.
33645 del 15/11/2022).
Riassumendo, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, a prescindere dal fatto che abbia o meno pronun- ciato condanna dell'imputato pure al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione a un successivo e sepa- rato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla mera
“declaratoria iuris” nel senso indicato dall'art. 651 c.p.p.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Resta, pertanto, ferma la necessità dell'accertamento, nella diversa sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto/reato, da trattare solo come potenzialmente dannoso, restando inalterate le regole sul nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi economicamente valutabili lamentati dal danneggiato (Cass., sez. III civ., sent. n. 4318 del 14/02/2019).
Ne deriva che l'indagine in ordine al nesso di causalità sul danno non patrimoniale non può, nella fattispecie, essere omessa solo in considera- zione del fatto che la pena applicata a è relativa a Controparte_1
un reato di danno, la cui certezza del pregiudizio inerisce soltanto al danno patrimoniale sofferto, consistente nei ratei mensili e nella metà delle spese straordinarie non corrisposti.
Trasponendo quanto illustrato al caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare la circostanza per cui “Da tale condotta, inoltre, è conseguita la modifica delle abitudini di vita della Sig.ra la quale ha dovuto provve- Parte_1
dere da sola ed in ogni modo alle necessità del figlio minore, il tutto con notevoli diffi- coltà dato che anche la sua famiglia aveva un reddito familiare piuttosto basso”, senza, tuttavia, produrre elementi a conforto di quanto affermato (ad esempio prospetti di spese documentate, informazioni relative alle spese mensili o a eventuali prestiti ottenuti per far fronte alle esigenze perio- diche, estratti economici dei redditi residui al netto delle spese sostenu- te, e simili), in grado di fornire la ragionevole dimostrazione che all'omessa corresponsione del mantenimento da parte di CP_1
sia seguita anche la lesione della sfera psichica ed emotiva di
[...]
Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 5 - Tanto basta ad escludere l'esistenza del nesso di causalità tra i danni - genericamente indicati dall'attrice mediate ricorso a formule ampie ri- guardanti una non meglio precisata modifica in negativo della sua sfera giuridica - e la condotta del convenuto.
Venendo alle spese di lite, vanno lasciate a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− RIGETTA le domande svolte da nei con- Parte_1
fronti di;
Controparte_1
− LASCIA a carico della parte attrice le spese di lite.
Così deciso in Sciacca in data 05/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
Tribunale di Sciacca
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa IN Stabi- le, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 807 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , domiciliata Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec in uso all'Avv. Puccio Email_1
ER, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– Attrice–
CONTRO
, C.F. . Controparte_1 C.F._2
– Convenuto –
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ri- comprese in altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24/11/2025 l'attore ha concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte,
[...]
ha evocato in giudizio al quale era co- Parte_2 Controparte_1
niugata, al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella qualità di persona offesa del reato p.p.
Tribunale di Sciacca dall'art. 570 co. 2 c.p.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha prodotto la sentenza n. 2362 emessa in data 19/12/2022 nel procedimento n. 1347/21
R.G.T, divenuta irrevocabile in data il 05/01/2023, con cui il Tribunale penale di Termini Imerese ha condannato il convenuto per essersi sot- tratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale, omet- tendo di corrisponderle senza giustificato motivo, dal mese di novem- bre 2018 e con condotta perdurante al processo penale, l'assegno di eu- ro 200,00 mensili e il 50% delle spese straordinarie a favore del figlio minorenne, come prescritto in sentenza di divorzio n. 279/2018 pro- nunciata fra le parti dal Tribunale di Sciacca.
L'attrice ha, in particolare, sostenuto che la condotta dell'ex coniuge l'abbia costretta a modificare in peius le proprie abitudini di vita, costrin- gendola a provvedere da sola alle necessità del figlio minorenne con no- tevoli difficoltà, stante il reddito basso di cui poteva disporre a livello familiare, perciò provocandole un danno non patrimoniale esito della condotta penalmente rilevante, in quanto tale risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
In conclusione, ella ha domandato al Tribunale di:
“ritenere e dichiarare che i danni morali subiti dalla Sig.ra sono stati cagio- Pt_1
nati dal Sig. per l'effetto, condannare il Sig. al Controparte_1 Controparte_1
risarcimento di tutti i subiti dalla Sig.ra ex art. 2059 c.c. da liquidarsi in Pt_1
via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., somma comunque non inferiore ad €
20.000,00; condannare il Sig. al pagamento delle spese, compe- Controparte_1
tenze ed onorari del presente giudizio”.
Tribunale di Sciacca
- 2 - pur raggiunto da regolare notificazione, non Controparte_1
si è costituito in giudizio, giusta dichiarazione di contumacia del
29/11/2024.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata assunta in decisione all'udienza del 24/11/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda è infondata.
La decisione si fonda sulla necessità di rispettare i princìpi cardine dettati dall'ordinamento in tema di risarcimento del danno, in questo caso non patrimoniale, derivante dalla commissione di un fatto illecito aquiliano, qual è la condotta configurante reato.
Tanto si desume sia dall'art. 2043 c.c., secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha com- messo il fatto a risarcire il danno”; sia dall'art. 185 c.p., a tenore del quale ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimo- niale obbliga al risarcimento il colpevole “a norma delle leggi civili”; sia, in- fine, dall'art. 651 c.p.c., a mente del quale “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
D'altronde, l'art. 2059 c.c. si limita a specificare che “Il danno non pa-
Tribunale di Sciacca
- 3 - trimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, fra cui rientra pacificamente la previsione dell'art. 185 c.p., mentre è l'art. 2056 c.c. a chiarire che “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”, ove l'art. 1223 recita che “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conse- guenza immediata e diretta”.
In altre parole, l'art. 1223 c.c. introduce i concetti di “causalità materia- le”, manifestata con il “danno evento”, e “causalità giuridica”, espressa attra- verso il “danno conseguenza”.
In altre parole, il risarcimento è consentito non per il fatto di essere stati destinatari di per sé solo di una condotta illecita, ma unicamente se tale fatto abbia realizzato pregiudizi effettivi alla sfera giuridica, econo- micamente valutabili anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; tant'è che non è ammessa nel nostro ordinamento la categoria del “danno in re ipsa” mentre è, viceversa, ammessa, quella del “danno presunto”, potendosi pri- vilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostan- ze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass., sez. un civ., sent. n.
33645 del 15/11/2022).
Riassumendo, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, a prescindere dal fatto che abbia o meno pronun- ciato condanna dell'imputato pure al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione a un successivo e sepa- rato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla mera
“declaratoria iuris” nel senso indicato dall'art. 651 c.p.p.
Tribunale di Sciacca
- 4 - Resta, pertanto, ferma la necessità dell'accertamento, nella diversa sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto/reato, da trattare solo come potenzialmente dannoso, restando inalterate le regole sul nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi economicamente valutabili lamentati dal danneggiato (Cass., sez. III civ., sent. n. 4318 del 14/02/2019).
Ne deriva che l'indagine in ordine al nesso di causalità sul danno non patrimoniale non può, nella fattispecie, essere omessa solo in considera- zione del fatto che la pena applicata a è relativa a Controparte_1
un reato di danno, la cui certezza del pregiudizio inerisce soltanto al danno patrimoniale sofferto, consistente nei ratei mensili e nella metà delle spese straordinarie non corrisposti.
Trasponendo quanto illustrato al caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare la circostanza per cui “Da tale condotta, inoltre, è conseguita la modifica delle abitudini di vita della Sig.ra la quale ha dovuto provve- Parte_1
dere da sola ed in ogni modo alle necessità del figlio minore, il tutto con notevoli diffi- coltà dato che anche la sua famiglia aveva un reddito familiare piuttosto basso”, senza, tuttavia, produrre elementi a conforto di quanto affermato (ad esempio prospetti di spese documentate, informazioni relative alle spese mensili o a eventuali prestiti ottenuti per far fronte alle esigenze perio- diche, estratti economici dei redditi residui al netto delle spese sostenu- te, e simili), in grado di fornire la ragionevole dimostrazione che all'omessa corresponsione del mantenimento da parte di CP_1
sia seguita anche la lesione della sfera psichica ed emotiva di
[...]
Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 5 - Tanto basta ad escludere l'esistenza del nesso di causalità tra i danni - genericamente indicati dall'attrice mediate ricorso a formule ampie ri- guardanti una non meglio precisata modifica in negativo della sua sfera giuridica - e la condotta del convenuto.
Venendo alle spese di lite, vanno lasciate a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− RIGETTA le domande svolte da nei con- Parte_1
fronti di;
Controparte_1
− LASCIA a carico della parte attrice le spese di lite.
Così deciso in Sciacca in data 05/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN TA
Tribunale di Sciacca
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