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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3683/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00391399 59 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5390/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle proprie controdeuzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti dichiarano che i pagamenti delle prestazioni di cui alle fatture indicate nell'estratto conto e oggetto del recupero effettuato ex art. 36 ter del dpr n. 600/73 relativamente alle ritenute d'acconto, sono stati effettuati a cura del MEF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso in proprio,
contro
Agenzia delle Entrate IS di Caserta e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- totale regolarità della dichiarazione 2022;
- le ritenute sono state trattenute dal soggetto pagatore e poi, versate proprio a titolo di ritenute d'acconto riferite alle singole fatture emesse;
- nulla è dovuto.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento impugnata;
- spese e competenze professionali di giudizio con distrazione.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - IS - Caserta.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva preliminarmente che l'iscrizione a ruolo impugnata deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021: - che è fondata l'eccezione relativa alla totale regolarità della dichiarazione 2022. L'estratto conto depositato in atti è dettagliato e probatorio della regolarità della dichiarazione 2022. Tutte le somme oggetto del ricorso, non sono state incassate dal ricorrente, ma sono state trattenute dal soggetto pagatore e poi, versate proprio a titolo di ritenute d'acconto riferite alle singole fatture emesse. Inoltre è incontestato da parte resistente che il pagamento è stato effettuato unitamente alla dichiarazione;
- che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Pertanto il ricorso è accolto e l'atto impugnato è annullato.
Le spese sono compensate visto il mancato deposito delle fatture in atti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3683/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00391399 59 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5390/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle proprie controdeuzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti dichiarano che i pagamenti delle prestazioni di cui alle fatture indicate nell'estratto conto e oggetto del recupero effettuato ex art. 36 ter del dpr n. 600/73 relativamente alle ritenute d'acconto, sono stati effettuati a cura del MEF.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso in proprio,
contro
Agenzia delle Entrate IS di Caserta e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, impugna la cartella di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- totale regolarità della dichiarazione 2022;
- le ritenute sono state trattenute dal soggetto pagatore e poi, versate proprio a titolo di ritenute d'acconto riferite alle singole fatture emesse;
- nulla è dovuto.
Chiede:
- annullare la cartella di pagamento impugnata;
- spese e competenze professionali di giudizio con distrazione.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio Ag.entrate - IS - Caserta.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva preliminarmente che l'iscrizione a ruolo impugnata deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi 2022 presentata per il periodo d'imposta 2021: - che è fondata l'eccezione relativa alla totale regolarità della dichiarazione 2022. L'estratto conto depositato in atti è dettagliato e probatorio della regolarità della dichiarazione 2022. Tutte le somme oggetto del ricorso, non sono state incassate dal ricorrente, ma sono state trattenute dal soggetto pagatore e poi, versate proprio a titolo di ritenute d'acconto riferite alle singole fatture emesse. Inoltre è incontestato da parte resistente che il pagamento è stato effettuato unitamente alla dichiarazione;
- che ogni altra eccezione in ricorso è superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Pertanto il ricorso è accolto e l'atto impugnato è annullato.
Le spese sono compensate visto il mancato deposito delle fatture in atti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.