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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI NI, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale di Bari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di LA Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, sentito l'avvocato Ungaro, nell'interesse di NI PI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di cui all' art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato anche dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) quale partecipe del clan PI-Pesce operante ad Andria con il compito di gestire le piazze di spaccio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5089 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/11/2023 2. NI PI ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 266, 271 e 51 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione privata del coindagato LA BR (RIT 494/20) mancando le condizioni di applicazione del regime derogatorio previsto dall'art. 13 d. I. n. 152 del 1999 e le ragioni sottese alla necessità di procedere all'intercettazione ambientale. Infatti, nella specie, il fatto storico delle imputazioni provvisorie riguardava il reato di detenzione e utilizzo di sostanze esplosive ed il delitto di danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, a carico di ignoti tanto da difettare il presupposto del fondato motivo che nell'abitazione di LA BR si stesse svolgendo l'attività criminosa e in assenza della formale contestazione della fattispecie associativa alla luce della delimitazione operata dalla sentenza della Corte di cassazione numero 34895 del 30 marzo 2022. 3. In data 21 novembre 2023 sono pervenute note difensive in cui viene approfondito il tema delle intercettazioni svolte nel presente processo con il RIT 494/20 alla luce del d.l. n. 105 del 2023, convertito in legge, sostenendosi, innanzitutto, la non qualificabilità dei delitti contestati al ricorrente come di criminalità organizzata non bastando a tal fine la sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che prescinde dall'esistenza di un qualsiasi collegamento con una stabile organizzazione;
in secondo luogo, dopo avere delineato lo stato della giurisprudenza e della dottrina sulla definizione di criminalità organizzata, deduce la valenza innovativa e non interpretativa dello “e_ stesso decreto-legge insuscettibilédi .e.aeltithere . convalida e/o sanatoria ali2 prove acquisite sotto la vigenza della precedente normativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Per rispondere alle doglianze è opportuno delineare lo sviluppo dell'attività investigativa che ha condotto all'emissione della misura cautelare confermata dal provvedimento impugnato. 2.1. A seguito di un attentato dinamitardo ai danni del vice brigadiere dell'arma dei Carabinieri NI De Palo questi veniva sentito a sommarie informazioni denunciando di avere svolto indagini che avevano condotto all'arresto 2 di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alle famiglie Pesce-PI e Lhe suo t *(,,,),;;Ai,..20,,,,t(' al sequestro di armi e droga, ritenendo, pertanto,..zropositi vendicativi e ritorsivi ,in particolare per le attività compiute nei confronti di IO RI, della famiglia MB e di BR ER, padre di BR LA già condannato quale partecipe di un'associazione dedite al narcotraffico e all'epoca ristretto in regime di detenzione domiciliare. In forza di detti elementi, il Pubblico ministero il 2 marzo 2020 otteneva dal Giudice per le indagini preliminari decreto autorizzativo per disporre sia intercettazioni ambientali tra presenti nell'abitazione di BR LA - all'epoca in regime di detenzione domiciliare, sia con uso del captatore informatico, sulla base di imputazioni contro ignoti per delitti in materia di armi, aggravati dall'art. 416- bis.1 cod. pen.. Nel corso di dette intercettazioni, anziché emergere elementi per individuare gli autori dell'attentato dinamitardo, era emerso un ricco compendio indiziario in ordine all'esistenza del clan PI dedito al traffico di stupefacenti nel territorio di Andria. Il ricorso sostiene, tuttavia, che mancassero i presupposti per svolgere le intercettazioni poste a base della misura cautelare applicata alla ricorrente in quanto svolte secondo il regime derogatorio previsto per i delitti di criminalità organizzata dal momento che quelli per i quali le intercettazioni erano state autorizzate non rientravano in detta categoria. 2.2. Prima di affrontare la questione, è necessario delineare il quadro, giuridico ed interpretativo, dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti (ambientale o mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico) nei procedimenti per delitti di "criminalità organizzata". Come è noto, per questi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione degli stessi e prescindendo dalla dimostrazione che in essi vi sia un'attività delittuosa in atto. Diversamente, ai sensi dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., se detti delitti avvengono in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., le intercettazioni tra presenti sono consentite solo se vi sia fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. A fronte dell'indeterminatezza del dato normativo di cui all'art. 13 e dell'assenza di una nozione giuridica unitaria di "criminalità organizzata", in sede applicativa si è posto il problema di individuare, in termini di certezza, la categoria dei delitti riconducibili a tale nozione al fine di delimitare l'area operativa dello speciale regime derogatorio. 3 Pr risolvere il contrasto insorto con riferimento all'utilizzo del captatore informatico in questo tipo di delitti, sono intervenute le Sezioni Unite Scurato che, aderendo ai principi già statuiti dalle sentenze RC (Sez. U, n. 17706 del 22 marzo 2005) e DI (n. 17706 del 22 marzo 2005), hanno accolto una definizione ampia di «delitti di criminalità organizzata», in una prospettiva teleologica volta a valorizzare gli obiettivi perseguiti dalla norma al fine di consentire l'uso di uno strumento efficace di repressione di reati più gravi. La sentenza Scurato ha, dunque, sancito il seguente principio di diritto: «per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01). Sulla base di tale pronuncia, il regime derogatorio previsto dall'art. 13 cit. dalla giurisprudenza successiva è ritenuto applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa e per finalità di terrorismo. Con la sentenza n. 34895 del 2022 la I Sezione della Corte di Cassazione ha, tuttavia, diversamente interpretato la decisione delle Sezioni Unite, ritenendo che la parte enunciativa della pronuncia richiamasse l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., riferibile «ai delitti associativi annoverati in quell'elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel suddetto articolo» (Par.
6.4 di Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, Di Lorenzo, Rv. 283499). Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, i delitti riconducibili alla nozione di criminalità organizzata richiedono, quale indefettibile elemento, una fattispecie associativa, anche comune, non potendo, in assenza di questa, ritenersi consentito disporre le intercetta2:ioni ai sensi della citata disposizione. Nonostante il menzionato orientamento sia rimasto isolato, per timore di una situazione di incertezza in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 è stato emanato il d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137, che senza modificarlo direttamente è intervenuto per definirne con precisione il perimetro di applicazione. Con l'art. 1, comma 1, d.l. n. 105 del 2023, infatti, senza fornire una definizione della locuzione «delitti di criminalità organizzata», il legislatore ha stabilito in termini univoci che l'art. 13 include anche i reati monDsoggettivi indicati 4 /) all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., e cioè i delitti di cui all'art. 452-quaterdecies e 630 cod. pen. nonché ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale disposizione. Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 1, la disposizione del primo comma si applica «anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore» del decreto- legge. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ha evidenziato che la nuova disciplina mira a rafforzare gli strumenti di contrasto con riferimento a reati di particolare gravità e che l'estensione della disciplina prevista all'art. 13, d.l. n. 152/91 «realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci». In definitiva la novella si è limitata a recepire e codificare l'indirizzo interpretativo fatto propria dalle Sezioni Unite, dalla sentenza Scurato in poi, secondo cui i delitti indicati nel primo comma dell'art. 1, d.l. n. 105 del 2023 sono tutti ricompresi nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. A conferma di quanto sopra il comma 2 dell'arti detta poi una disciplina transitoria che stabilisce l'applicazione della disposizione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il problema posto dal ricorso riguarda l'inquadramento dell'art. 1, comma 1, come disposizione di interpretazione autentica o, viceversa, novativa izisspisaita, cr- dal momento che la soluzione assume ricadute rilevanti in ordine alla sua efficacia retroattiva e, dunque, all'effetto sui procedimenti pendenti nei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, siano state effettuate intercettazioni sulla base della disciplina speciale relativa ai delitti di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 103 del 2023. Se la disposizione si limita, infatti, a delineare il contenuto che la norma aveva sin dall'origine è evidente la sua natura di interpretazione autentica dalla norma preesistente, con conseguente efficacia retroattiva;
se, al contrario, ha un contenuto innovativo, essa può valere solo per l'avvenire. Poiché l'intervento normativo è stato motivato dalla finalità di selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata, così 5 superando le incertezze interpretative relative all'ambito di applicabilità dell'art. 13 ed evitando che esse avessero ricadute nei procedimenti in corso, si ritiene che la disposizione debba essere qualificata come meramente interpretativa, volta cioè a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 13, d.l. n. 152/91, in maniera del tutto coincidente con quello definito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite. La Corte Costituzionale, proprio per evitare abusi della funzione legislativa in chiave interpretativa a danno del potere giudiziario, ha imposto precisi limiti a questo tipo di strumento legislativo che non solo deve essere retroattivo, ma può essere adottato «non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (Corte cost. n. 271 del 2011). Inoltre, «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali..., ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione...., essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione» (Corte cost. n. 170 del 2008). La Corte costituzionale oltre a fissare i presupposti per emanare una norma di interpretazione autentica, ha individuato anche i limiti generali alla sua efficacia retroattiva costituiti dai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, di coerenza e di certezza di questo e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte cost. n. 209 del 2010), tutti principi rispettati nella specie. Alla luce dei menzionati parametri può concludersi che la I. n. 137 del 2023 è qualificabile come legge di interpretazione autentica in quanto: a) la sua approvazione è derivata, in via diretta, dalla situazione di incertezza interpretativa derivante dalla sentenza della I Sezione 34895 del 2022 in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 dl. n. 152 del 1991; b) la formulazione letterale della disposizione è ricalcata sulla precedente lettura offerta da questa Corte, con la sentenza delle Sezioni unite Scurato. La portata meramente ricognitiva del significato già presente nell'originaria disposizione e l'evidenza dell'occasio legis che l'ha determinata non possono essere messe in discussione dal dato, meramente formale, dell'assenza nel testo sia del decreto-legge che della legge di conversione dell'essere la norma di interpretazione autentica. Né può portare ad una diversa qualificazione giuridica del comma 1 dell'art. 1, il comma 2 della medesima disposizione che non contiene una disciplina 6 transitoria, ma si limita, da un lato, a ribadire il criterio regolatore della successione nel tempo di norme processuali, espresso dal principio tempus regit actum, in base al quale gli atti processuali sono soggetti alla normativa vigente al momento della loro adozione, e, dall'altro lato, a regolare il regime delle intercettazioni in corso o già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto disponendo che la loro legittimità ed utilizzabilità vadano esaminate alla stregua del comma 1, in tal modo rafforzando l'effetto retroattivo attribuito ad ogni norma di interpretazione autentica. 2.3. Una volta escluso il carattere innovativo della disciplina in esame non è ipotizzabile la violazione del parametro costituzionale dell'art. 15 Cost. evocato dalla difesa. Il diritto all'inviolabilità delle comunicazioni, volto alla tui:ela della libertà e della segretezza, è soggetto a limitazioni purché disposte per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, in ragione «dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempre che l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione» (Corte cost. n. 20 del 2017). Nel caso di specie «l'interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» è costituito dalla repressione dei reati, specie di quelli di maggiore allarme sociale e complessità, quanto al loro accertamento, quali sono quelli di criminalità organizzata (Corte cost. n. 366 del 1991) cosicché la norma interpretativa in esame, nella sua portata retroattiva, non può dirsi né irragionevole né lesiva di valori costituzionalmente protetti, ma pienamente conforme al quadro ordinamentale primario. Sulla base di detti argomenti non si ritiene che vi siano neanche i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione come richiesto dalla difesa della ricorrente in assenza dei presupposti di cui all'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. anche alla luce della pronuncia sopra richiamata della Sez. 2 n. 47643 del 28/09/2023, di cui si condivide integralmente l'argomentazione. 2.4. Alla stregua di tali argomenti, visto che nel presente procedimento le intercettazioni sono state disposte per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto applicabile il regime derogatorio di cui agli art. 13 del d. I. n. del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella I. n. 203 del 1991, incluso quello dell'acquisizione di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora senza richiedere 7 necessariamente che in essi vi sia attività criminosa in corso, tanto da rendere gli esiti intercettivi utilizzabili. Il titolo di reato rende, infatti, irrilevante che il decreto autorizzativo sia stato emesso il 2 marzo 2020, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in quanto ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data si applicava la disciplina precedente che non prevedeva una motivazione rafforzata quanto alle ragioni del ricorso all'utilizzo del captatore informatico. 2.5. Altrettanto infondata è la questione circa l'assenza di collegamento tra l'originaria contestazione cautelare - relativa al concorso in detenzione e porto abusivo di sostanze esplosive e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso - e la fattispecie associativa in questa sede contestata anche con riferimento alla figura di LA BR e alla necessità di svolgere nella sua casa le intercettazioni. Sono due gli elementi rilevanti: a) a pagina 5 del decreto autorizzativo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2020, sono riportati stralci della denuncia della vittima dell'attentato clinamitardo in cui si fa espressa menzione del gruppo criminale Pesce-PI, ipotizzando intenti ritorsivi di ER BR - all'epoca in carcere -, padre di LA BR - all'epoca agli arresti domiciliari -; b) gli originari delitti in materia di armi prevedevano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che, per ragioni di logica, sottintende un contesto associativo anche considerato che dette armi sono state poi effettivamente rinvenute. Ne consegue la piena utilizzabilità delle intercettazioni sia per i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen., sia per quelli emersi ex novo rispetto a quelli ab origine iscritto in quanto rientranti, come nella specie, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395). 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 novembre 2023 La Consigliera estensora Il Pre i1 te
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di LA Travaglini;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, sentito l'avvocato Ungaro, nell'interesse di NI PI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per il reato di cui all' art. 74, commi 1,2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato anche dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) quale partecipe del clan PI-Pesce operante ad Andria con il compito di gestire le piazze di spaccio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5089 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 30/11/2023 2. NI PI ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 266, 271 e 51 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione privata del coindagato LA BR (RIT 494/20) mancando le condizioni di applicazione del regime derogatorio previsto dall'art. 13 d. I. n. 152 del 1999 e le ragioni sottese alla necessità di procedere all'intercettazione ambientale. Infatti, nella specie, il fatto storico delle imputazioni provvisorie riguardava il reato di detenzione e utilizzo di sostanze esplosive ed il delitto di danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, a carico di ignoti tanto da difettare il presupposto del fondato motivo che nell'abitazione di LA BR si stesse svolgendo l'attività criminosa e in assenza della formale contestazione della fattispecie associativa alla luce della delimitazione operata dalla sentenza della Corte di cassazione numero 34895 del 30 marzo 2022. 3. In data 21 novembre 2023 sono pervenute note difensive in cui viene approfondito il tema delle intercettazioni svolte nel presente processo con il RIT 494/20 alla luce del d.l. n. 105 del 2023, convertito in legge, sostenendosi, innanzitutto, la non qualificabilità dei delitti contestati al ricorrente come di criminalità organizzata non bastando a tal fine la sola contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che prescinde dall'esistenza di un qualsiasi collegamento con una stabile organizzazione;
in secondo luogo, dopo avere delineato lo stato della giurisprudenza e della dottrina sulla definizione di criminalità organizzata, deduce la valenza innovativa e non interpretativa dello “e_ stesso decreto-legge insuscettibilédi .e.aeltithere . convalida e/o sanatoria ali2 prove acquisite sotto la vigenza della precedente normativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Per rispondere alle doglianze è opportuno delineare lo sviluppo dell'attività investigativa che ha condotto all'emissione della misura cautelare confermata dal provvedimento impugnato. 2.1. A seguito di un attentato dinamitardo ai danni del vice brigadiere dell'arma dei Carabinieri NI De Palo questi veniva sentito a sommarie informazioni denunciando di avere svolto indagini che avevano condotto all'arresto 2 di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alle famiglie Pesce-PI e Lhe suo t *(,,,),;;Ai,..20,,,,t(' al sequestro di armi e droga, ritenendo, pertanto,..zropositi vendicativi e ritorsivi ,in particolare per le attività compiute nei confronti di IO RI, della famiglia MB e di BR ER, padre di BR LA già condannato quale partecipe di un'associazione dedite al narcotraffico e all'epoca ristretto in regime di detenzione domiciliare. In forza di detti elementi, il Pubblico ministero il 2 marzo 2020 otteneva dal Giudice per le indagini preliminari decreto autorizzativo per disporre sia intercettazioni ambientali tra presenti nell'abitazione di BR LA - all'epoca in regime di detenzione domiciliare, sia con uso del captatore informatico, sulla base di imputazioni contro ignoti per delitti in materia di armi, aggravati dall'art. 416- bis.1 cod. pen.. Nel corso di dette intercettazioni, anziché emergere elementi per individuare gli autori dell'attentato dinamitardo, era emerso un ricco compendio indiziario in ordine all'esistenza del clan PI dedito al traffico di stupefacenti nel territorio di Andria. Il ricorso sostiene, tuttavia, che mancassero i presupposti per svolgere le intercettazioni poste a base della misura cautelare applicata alla ricorrente in quanto svolte secondo il regime derogatorio previsto per i delitti di criminalità organizzata dal momento che quelli per i quali le intercettazioni erano state autorizzate non rientravano in detta categoria. 2.2. Prima di affrontare la questione, è necessario delineare il quadro, giuridico ed interpretativo, dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti (ambientale o mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico) nei procedimenti per delitti di "criminalità organizzata". Come è noto, per questi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del d.l. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione degli stessi e prescindendo dalla dimostrazione che in essi vi sia un'attività delittuosa in atto. Diversamente, ai sensi dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., se detti delitti avvengono in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., le intercettazioni tra presenti sono consentite solo se vi sia fondato motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l'attività criminosa. A fronte dell'indeterminatezza del dato normativo di cui all'art. 13 e dell'assenza di una nozione giuridica unitaria di "criminalità organizzata", in sede applicativa si è posto il problema di individuare, in termini di certezza, la categoria dei delitti riconducibili a tale nozione al fine di delimitare l'area operativa dello speciale regime derogatorio. 3 Pr risolvere il contrasto insorto con riferimento all'utilizzo del captatore informatico in questo tipo di delitti, sono intervenute le Sezioni Unite Scurato che, aderendo ai principi già statuiti dalle sentenze RC (Sez. U, n. 17706 del 22 marzo 2005) e DI (n. 17706 del 22 marzo 2005), hanno accolto una definizione ampia di «delitti di criminalità organizzata», in una prospettiva teleologica volta a valorizzare gli obiettivi perseguiti dalla norma al fine di consentire l'uso di uno strumento efficace di repressione di reati più gravi. La sentenza Scurato ha, dunque, sancito il seguente principio di diritto: «per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906-01). Sulla base di tale pronuncia, il regime derogatorio previsto dall'art. 13 cit. dalla giurisprudenza successiva è ritenuto applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa e per finalità di terrorismo. Con la sentenza n. 34895 del 2022 la I Sezione della Corte di Cassazione ha, tuttavia, diversamente interpretato la decisione delle Sezioni Unite, ritenendo che la parte enunciativa della pronuncia richiamasse l'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., riferibile «ai delitti associativi annoverati in quell'elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel suddetto articolo» (Par.
6.4 di Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, Di Lorenzo, Rv. 283499). Secondo tale pronuncia, pertanto, ai fini dell'art. 13, d.l. n. 152 del 1991, i delitti riconducibili alla nozione di criminalità organizzata richiedono, quale indefettibile elemento, una fattispecie associativa, anche comune, non potendo, in assenza di questa, ritenersi consentito disporre le intercetta2:ioni ai sensi della citata disposizione. Nonostante il menzionato orientamento sia rimasto isolato, per timore di una situazione di incertezza in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 è stato emanato il d. I. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con la I. del 9 ottobre 2023, n. 137, che senza modificarlo direttamente è intervenuto per definirne con precisione il perimetro di applicazione. Con l'art. 1, comma 1, d.l. n. 105 del 2023, infatti, senza fornire una definizione della locuzione «delitti di criminalità organizzata», il legislatore ha stabilito in termini univoci che l'art. 13 include anche i reati monDsoggettivi indicati 4 /) all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen., e cioè i delitti di cui all'art. 452-quaterdecies e 630 cod. pen. nonché ogni altro delitto commesso con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale disposizione. Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 1, la disposizione del primo comma si applica «anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore» del decreto- legge. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ha evidenziato che la nuova disciplina mira a rafforzare gli strumenti di contrasto con riferimento a reati di particolare gravità e che l'estensione della disciplina prevista all'art. 13, d.l. n. 152/91 «realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci». In definitiva la novella si è limitata a recepire e codificare l'indirizzo interpretativo fatto propria dalle Sezioni Unite, dalla sentenza Scurato in poi, secondo cui i delitti indicati nel primo comma dell'art. 1, d.l. n. 105 del 2023 sono tutti ricompresi nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. A conferma di quanto sopra il comma 2 dell'arti detta poi una disciplina transitoria che stabilisce l'applicazione della disposizione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il problema posto dal ricorso riguarda l'inquadramento dell'art. 1, comma 1, come disposizione di interpretazione autentica o, viceversa, novativa izisspisaita, cr- dal momento che la soluzione assume ricadute rilevanti in ordine alla sua efficacia retroattiva e, dunque, all'effetto sui procedimenti pendenti nei quali, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, siano state effettuate intercettazioni sulla base della disciplina speciale relativa ai delitti di cui all'art. 1, comma 1, d.l. n. 103 del 2023. Se la disposizione si limita, infatti, a delineare il contenuto che la norma aveva sin dall'origine è evidente la sua natura di interpretazione autentica dalla norma preesistente, con conseguente efficacia retroattiva;
se, al contrario, ha un contenuto innovativo, essa può valere solo per l'avvenire. Poiché l'intervento normativo è stato motivato dalla finalità di selezionare uno dei possibili significati che possono ricavarsi dalla disposizione interpretata, così 5 superando le incertezze interpretative relative all'ambito di applicabilità dell'art. 13 ed evitando che esse avessero ricadute nei procedimenti in corso, si ritiene che la disposizione debba essere qualificata come meramente interpretativa, volta cioè a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 13, d.l. n. 152/91, in maniera del tutto coincidente con quello definito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite. La Corte Costituzionale, proprio per evitare abusi della funzione legislativa in chiave interpretativa a danno del potere giudiziario, ha imposto precisi limiti a questo tipo di strumento legislativo che non solo deve essere retroattivo, ma può essere adottato «non soltanto in presenza di incertezze nell'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (Corte cost. n. 271 del 2011). Inoltre, «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali..., ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione...., essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione» (Corte cost. n. 170 del 2008). La Corte costituzionale oltre a fissare i presupposti per emanare una norma di interpretazione autentica, ha individuato anche i limiti generali alla sua efficacia retroattiva costituiti dai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, di coerenza e di certezza di questo e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte cost. n. 209 del 2010), tutti principi rispettati nella specie. Alla luce dei menzionati parametri può concludersi che la I. n. 137 del 2023 è qualificabile come legge di interpretazione autentica in quanto: a) la sua approvazione è derivata, in via diretta, dalla situazione di incertezza interpretativa derivante dalla sentenza della I Sezione 34895 del 2022 in ordine all'esatto ambito applicativo dell'art. 13 dl. n. 152 del 1991; b) la formulazione letterale della disposizione è ricalcata sulla precedente lettura offerta da questa Corte, con la sentenza delle Sezioni unite Scurato. La portata meramente ricognitiva del significato già presente nell'originaria disposizione e l'evidenza dell'occasio legis che l'ha determinata non possono essere messe in discussione dal dato, meramente formale, dell'assenza nel testo sia del decreto-legge che della legge di conversione dell'essere la norma di interpretazione autentica. Né può portare ad una diversa qualificazione giuridica del comma 1 dell'art. 1, il comma 2 della medesima disposizione che non contiene una disciplina 6 transitoria, ma si limita, da un lato, a ribadire il criterio regolatore della successione nel tempo di norme processuali, espresso dal principio tempus regit actum, in base al quale gli atti processuali sono soggetti alla normativa vigente al momento della loro adozione, e, dall'altro lato, a regolare il regime delle intercettazioni in corso o già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto disponendo che la loro legittimità ed utilizzabilità vadano esaminate alla stregua del comma 1, in tal modo rafforzando l'effetto retroattivo attribuito ad ogni norma di interpretazione autentica. 2.3. Una volta escluso il carattere innovativo della disciplina in esame non è ipotizzabile la violazione del parametro costituzionale dell'art. 15 Cost. evocato dalla difesa. Il diritto all'inviolabilità delle comunicazioni, volto alla tui:ela della libertà e della segretezza, è soggetto a limitazioni purché disposte per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, in ragione «dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempre che l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione» (Corte cost. n. 20 del 2017). Nel caso di specie «l'interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» è costituito dalla repressione dei reati, specie di quelli di maggiore allarme sociale e complessità, quanto al loro accertamento, quali sono quelli di criminalità organizzata (Corte cost. n. 366 del 1991) cosicché la norma interpretativa in esame, nella sua portata retroattiva, non può dirsi né irragionevole né lesiva di valori costituzionalmente protetti, ma pienamente conforme al quadro ordinamentale primario. Sulla base di detti argomenti non si ritiene che vi siano neanche i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione come richiesto dalla difesa della ricorrente in assenza dei presupposti di cui all'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. anche alla luce della pronuncia sopra richiamata della Sez. 2 n. 47643 del 28/09/2023, di cui si condivide integralmente l'argomentazione. 2.4. Alla stregua di tali argomenti, visto che nel presente procedimento le intercettazioni sono state disposte per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto applicabile il regime derogatorio di cui agli art. 13 del d. I. n. del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella I. n. 203 del 1991, incluso quello dell'acquisizione di conversazioni che si svolgono nei luoghi di privata dimora senza richiedere 7 necessariamente che in essi vi sia attività criminosa in corso, tanto da rendere gli esiti intercettivi utilizzabili. Il titolo di reato rende, infatti, irrilevante che il decreto autorizzativo sia stato emesso il 2 marzo 2020, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in quanto ai procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data si applicava la disciplina precedente che non prevedeva una motivazione rafforzata quanto alle ragioni del ricorso all'utilizzo del captatore informatico. 2.5. Altrettanto infondata è la questione circa l'assenza di collegamento tra l'originaria contestazione cautelare - relativa al concorso in detenzione e porto abusivo di sostanze esplosive e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso - e la fattispecie associativa in questa sede contestata anche con riferimento alla figura di LA BR e alla necessità di svolgere nella sua casa le intercettazioni. Sono due gli elementi rilevanti: a) a pagina 5 del decreto autorizzativo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 2 marzo 2020, sono riportati stralci della denuncia della vittima dell'attentato clinamitardo in cui si fa espressa menzione del gruppo criminale Pesce-PI, ipotizzando intenti ritorsivi di ER BR - all'epoca in carcere -, padre di LA BR - all'epoca agli arresti domiciliari -; b) gli originari delitti in materia di armi prevedevano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che, per ragioni di logica, sottintende un contesto associativo anche considerato che dette armi sono state poi effettivamente rinvenute. Ne consegue la piena utilizzabilità delle intercettazioni sia per i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen., sia per quelli emersi ex novo rispetto a quelli ab origine iscritto in quanto rientranti, come nella specie, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, Rv. 277395). 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 novembre 2023 La Consigliera estensora Il Pre i1 te