Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04839/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Caserta, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale Rapp.te pro tempore,Sig. -OMISSIS-; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Pellegrino ed Antonella Dell’Aversano Orabona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale di affidamento della Procedura negoziata ex art. art. 50, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di somministrazione pasti – colazione, pranzo e cena – in servizio di catering per i corsi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato per il periodo stimato dal 01.07.25 al 31.12.2025 a favore della-OMISSIS-;
- del verbale recante approvazione degli esiti della gara;
- dei verbali di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica;
- del disciplinare e capitolato e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- del rigetto della istanza di rettifica;
e d’ogni altro provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente e che le pregiudicano il diritto di ottenere la aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio di gara e stipula del contratto o subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa MA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Collegio rileva, preliminarmente, che alla luce del principio di sinteticità e concisione ex art. 3 c.p.a. e di quanto disposto dall’art. 120 comma 6 c.p.a., che impone il deposito della sentenza entro termini particolarmente ristretti, la presente decisione è redatta in forma semplificata. Pertanto, ai fini della ricostruzione della vicenda processuale, della ricostruzione in fatto e dell’illustrazione analitica delle censure contenute nel ricorso introduttivo si rinvia agli atti e documenti depositati nel fascicolo digitale.
2. Il ricorso è infondato.
3. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività sollevata da parte resistente e riportata anche in sede cautelare.
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso – questione già scrutinata in sede cautelare a fronte dell’eccezione sollevata dalla Prefettura resistente – occorre preliminarmente individuare il corretto dies a quo di decorrenza del termine decadenziale.
Il termine breve di trenta giorni, come da ultimo precisato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508), non può essere rigidamente ancorato alla sola data di aggiudicazione, ma deve essere coordinato con il momento in cui la parte ha acquisito, attraverso l’accesso, una conoscenza piena ed effettiva degli atti lesivi.
Va infatti osservato che il sistema del c.d. rito super-accelerato (art. 36 d.lgs. 36/2023) presuppone che l’operatore economico sia posto immediatamente e integralmente in condizione di conoscere le offerte tecniche e le decisioni di oscuramento dell’Amministrazione, con le relative motivazioni. Solo in presenza di tale contestualità e completezza informativa può giustificarsi la compressione dei termini di impugnazione; laddove, invece, la conoscenza degli atti sia ritardata o incompleta, si determina un differimento del dies a quo, al fine di evitare il c.d. “ricorso al buio”, incompatibile con il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Nel caso di specie, la procedura di gara si è conclusa in data 26 giugno 2025, con l’adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione (prot. 90403, “ Determinazione Dirigenziale di affidamento della Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di somministrazione pasti – colazione, pranzo e cena – in servizio di catering per i corsi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato per il periodo stimato dal 01.07.25 al 31.12.2025 a favore della-OMISSIS- ”).
In data 7 luglio 2025, la parte ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, ivi compresa anche l’offerta tecnica della aggiudicataria, odierna controinteressata. Dalla predetta istanza emergeva già la specifica doglianza, relativa alla “disponibilità del centro cottura”, poi posta a fondamento del ricorso, ma, in mancanza della documentazione relativa all’offerta tecnica non messa previamente a disposizione dall’Amministrazione, essa non poteva che essere espressa in forma dubitativa.
L’amministrazione resistente ha evaso l’istanza di accesso in data 30 luglio 2025, rendendo conoscibili gli elementi rilevanti ai fini della piena articolazione delle censure, poi contenute nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato notificato a mezzo pec alle parti necessarie del processo e depositato in data 28 settembre 2025.
Poiché, ai fini del computo del termine decadenziale di cui all’art. 120 c.p.a., deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto – 31 agosto), pari a 30 giorni, con conseguente differimento in avanti della scadenza del termine utile per l’impugnazione, il ricorso deve considerarsi pertanto tempestivo.
4. Come anticipato, nel merito il ricorso non può essere accolto.
Sulla questione oggetto di censura, relativa alla dedotta illegittima attribuzione del punteggio in relazione alla “disponibilità del centro cottura”, deve muoversi da un corretto inquadramento dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (richiamati, con copiosa giurisprudenza citata, anche da Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2025, n. 7984) i quali, pur muovendo dalla tradizionale distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, pongono in realtà, al centro dell’analisi, un diverso e più decisivo profilo, ossia quello della concreta conformazione della lex specialis e, in particolare, dell’effettiva volontà della stazione appaltante di richiedere la disponibilità immediata di un determinato elemento organizzativo, su cui s’articola la prestazione di servizi di refezione.
In particolare, la giurisprudenza ha individuato un criterio dirimente nel verificare se la lex specialis richieda espressamente la disponibilità immediata del requisito, al momento della presentazione dell’offerta, ovvero se si limiti a richiamarlo in termini funzionali, dando rilievo a tale elemento organizzativo, anche sulla base di una rappresentazione anche solo prospettica, coerentemente con i principi di proporzionalità e di massima partecipazione alle gare pubbliche (ferma restando la verifica in sede esecutiva del rapporto contrattuale), senza precisare i documenti probatori al riguardo.
5. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge con evidenza che la lettera di invito, depositata da parte ricorrente unitamente al ricorso, non richiedeva in alcun modo la disponibilità effettiva del centro cottura, al momento della presentazione dell’offerta. Dalla sua lettura risulta, infatti, che l’oggetto dell’appalto è definito in termini di servizio di somministrazione pasti in modalità catering, con rinvio al Capitolato tecnico per la disciplina delle prestazioni, mentre, con riferimento ai requisiti richiesti ai concorrenti, la stazione appaltante si limita a prescrivere il possesso dell’autorizzazione sanitaria per la preparazione degli alimenti e la disponibilità di automezzi idonei al trasporto degli stessi.
In tale contesto, la disponibilità del “centro cottura” è, invece, richiamata nel paragrafo 14 (metodo e criteri di valutazione delle offerte), il cui punto 2 “ ciclo di distribuzione dei pasti ” prevede, quali sub elementi, “ modalità e tempo di trasporto pasti ” e “ prossimità del centro di cottura rispetto al sito della Scuola Allievi Agenti della P.S” , per il quale viene indicato sia il riferimento alla modalità di calcolo del percorso (mediante il rinvio una piattaforma online liberamente accessibile) che una formula algoritmica per applicare il criterio.
Il criterio di valutazione in esame assume un rilievo particolarmente significativo, nella controversia in esame, perché chiarisce che la prossimità del centro alla sede della Scuola è considerata esclusivamente ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, parametrato al tempo di percorrenza, con una logica che attiene alla qualità organizzativa del servizio.
In altri termini, non viene richiesta la dimostrazione della concreta operatività di un centro cottura già esistente e funzionante, bensì la rappresentazione di una soluzione organizzativa, misurabile in termini di tempo di percorrenza, attraverso un parametro uniforme e verificabile ex ante; né tanto meno sono indicati requisiti di “produttività”, sui quali si sofferma parte ricorrente.
6. Le censure contenute nel ricorso, che in sostanza sono volte a dedurre l’illegittima attribuzione del punteggio tecnico da parte dell’Amministrazione, non sono pertanto condivisibili, poiché la stazione appaltante ha legittimamente applicato i criteri individuati, a monte, nella predetta lettera di invito.
Giova infatti osservare che:
- la controinteressata ha individuato con chiarezza il proprio assetto organizzativo, indicando espressamente, ai fini dei sottocriteri relativi alla logistica del servizio, un centro di cottura principale ubicato in Caserta, -OMISSIS-, evidenziandone la distanza dalla Scuola Allievi Agenti in termini di tempo di percorrenza (quantificato in cinque minuti);
- tale dato non è fornito in modo generico o assertivo, ma è rappresentato in modo analitico e coerente con quanto richiesto dalla legge di gara, mediante la ricostruzione del percorso dell’automezzo e la relativa rappresentazione tabellare dei trasporti, come emerge dalla documentazione tecnica prodotta;
- la stessa offerta, inoltre, non si limita a indicare il centro principale, ma si articola ulteriormente, in chiave di robustezza organizzativa del servizio, prevedendo anche un centro di cottura alternativo in Aversa, via -OMISSIS-, espressamente qualificato come centro di emergenza; elemento illustrato con modalità analoghe, mediante rappresentazioni grafiche e indicazioni di percorso;
- con riferimento alla disponibilità del centro di cottura sito in Caserta, e nella logica della dimostrazione del proprio assetto organizzativo, la controinteressata ha prodotto, già in sede di partecipazione, evidenze documentali significative, tra cui una SCIA depositata in data 12 maggio 2025 presso il SUAP del Comune di Caserta, come attestato dalla ricevuta rilasciata dal portale “Impresa in un giorno” (strumento di semplificazione che comporta, come noto ed alla luce del principio di autoresponsabilità, l’immediata efficacia dell’attività segnalata, salvo il potere dell’amministrazione di intervenire in sede di “verifica ex post”, entro il termine di legge.
A ciò s’aggiunga che la stazione appaltante, per il tramite del RUP e in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, già sulla base dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, ha svolto ulteriori verifiche istruttorie, richiedendo specifiche evidenze documentali in ordine alla disponibilità e all’idoneità del centro di cottura, ricevendo riscontro puntuale dalla controinteressata. In tale sede è stato prodotto, infatti, il contratto di locazione stipulato in data 1° maggio 2025 tra la società sub-conduttrice e la controinteressata, nonché la relativa richiesta di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, elementi che comprovano in modo univoco la disponibilità giuridica del locale (risulta peraltro acquisito anche il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune di Caserta, attestante la destinazione d’uso commerciale dell’immobile, ulteriore indice della conformità della struttura ai requisiti richiesti).
7. Per mera completezza di motivazione, va peraltro sottolineato che le argomentazioni articolate nelle memorie successive al ricorso introduttivo, volte a contestare l’effettiva operatività del centro di cottura, e finanche la sua concreta attitudine a garantire la qualità nell’esecuzione del servizio di refezione, sono non condivisibili.
Esse, infatti, da un lato, introducono surrettiziamente un requisito non previsto dalla lex specialis , ossia quello dell’effettiva operatività immediata del centro, al momento della partecipazione alla gara, che avrebbe dovuto essere chiaramente indicato ex ante; dall’altro, si fondano su affermazioni meramente assertive e prive di adeguato riscontro probatorio, in ordine alla pretesa inesistenza o inidoneità del centro di Caserta, essendo non probante, ai fini della contestazione della legittimità della valutazione operata dall’Amministrazione in sede di attribuzione del punteggio, il richiamo a esposti o denunce penali, trattandosi di atti unilaterali di parte, privi allo stato di qualsiasi accertamento giurisdizionale.
Peraltro, il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie diverse, in cui era accertata la mancanza di disponibilità del centro, risulta infine inconferente, non potendo essere trasposto automaticamente in un contesto, in cui la disponibilità risulta documentata e, soprattutto, non richiesta nei termini rigidi, prospettati dalla ricorrente.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato. La regolazione delle spese segue la soccombenza, con conseguente condanna della ricorrente sia nei confronti dell’Amministrazione resistente, che nei confronti della controinteressata, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre accessori come per legge, a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata con attribuzione in favore dei procuratori antistatari, nella misura di 2.500,00 euro ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
MA Lo AP, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo AP | AO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.