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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 762 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Andrea Volpe (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._3
Veneto 17
- OPPONENTI -
e p. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Carlo Bellandi (c.f. ) e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Annunziata Morgani in Avezzano, alla via Garibaldi n. 117
- OPPOSTA – nonché
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di (incorporante Controparte_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Carlo Bellandi (c.f. Controparte_1
1 ) e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Annunziata C.F._4
Morgani in Avezzano, alla via Garibaldi n. 117
- INTERVENUTA –
Conclusioni: per gli opponenti, come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 16.4.2025; per come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_2
depositate in data 6.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4.5.2019 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 159/19 del Tribunale di Avezzano, notificato in date
27.3.2019 e 3.4.2019, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di € 57.390,78 oltre interessi e spese in favore di (in forza della fideiussione omnibus da costoro rilasciata in favore Controparte_1 della società sino alla concorrenza di € 195.000,00 e, nello specifico, in relazione al Controparte_4
saldo passivo del c/c n. 01.108.282 intrattenuto da tale società).
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento, in primo luogo, dell'insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte in quanto priva di legittimazione attiva, nonché, in secondo luogo, previo accertamento della nullità della fideiussione rilasciata ovvero dell'intervenuta decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti ex art. 1957 c.c.
Gli opponenti hanno altresì chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non da loro subiti per effetto dell'illegittima segnalazione in Centrale Rischi nella medesima misura della somma ingiunta (ovvero nella diversa misura accertata in corso di giudizio), risarcimento da compensarsi con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore dell'opposta.
A sostegno di tali domande gli opponenti hanno in sintesi dedotto:
- che l'opposta è priva di legittimazione attiva, atteso che il credito per cui è causa rientra nell'ambito del portafoglio acquisito, anteriormente al deposito del ricorso monitorio, da altra società
(segnatamente la società UnipolReC S.p.A.);
- che nella specie la fideiussione è nulla sia per la violazione dell'art. 2 della L. n. 287/90 sia per illiceità della causa in ragione della nullità delle clausole del contratto garantito (segnatamente in ragione dell'applicazione al rapporto di c/c di interessi superiori alla c.d. soglia di cui alla L. n.
108/96) sia per violazione dell'art. 143 del Codice del consumo (avendo i garanti rinunciato ad ogni
2 tipo di tutela e diritto) sia per violazione dell'art. 1956 c.c. (avendo l'opposta concesso credito alla società debitrice garantita allorquando questa era già pesantemente esposta);
- che nella specie opera la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., avendo l'opposta richiesto il pagamento solo in data 11.1.2019 quando la società debitrice garantita era fallita a far data dal 27.7.2017;
- che l'opposta ha illegittimamente segnalato gli opponenti in Centrale Rischi con ciò notoriamente cagionando un danno agli stessi, in quanto lesi nella loro immagine e reputazione oltre che sostanzialmente esclusi dal sistema creditizio stante la loro equiparazione a dei debitori insolventi.
2. Si è costituita la quale ha chiesto rigettarsi l'opposizione ovvero comunque Controparte_1
condannarsi gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, nonché rigettare tutte le domande anche riconvenzionali proposte dagli opponenti.
La società opposta ha in sintesi dedotto: che il credito per cui è causa non rientra nel compendio oggetto della scissione e conseguentemente non è stato trasferito alla UnipolReC S.p.A.; che il credito azionato è provato ed esigibile, non avendo peraltro il debitore mai contestato gli estratti conto regolarmente inviati e non essendo stati convenuti o comunque applicati tassi superiori alle c.d. soglie usurarie (oltre a doversi sottolineare che nel ricorso monitorio è stato chiesto il pagamento degli interessi legali); che comunque le eccezioni sollevate dai garanti sono inammissibili, stante la rinuncia alla possibilità di proporre eccezioni contenuta nell'art. 7 della fideiussione;
che non ricorre alcuna violazione dell'art. 1957 c.c., tenuto conto del disposto derogatorio di cui all'art. 6 della fideiussione e, comunque, del deposito del ricorso monitorio entro il termine previsto avuto riguardo alla data di intimazione di pagamento;
che del pari non ricorre la prospettata violazione dell'art. 1956 c.c., tenuto conto degli oneri posti a carico dei fideiussori dall'art. 5 della fideiussione e del fatto che i fideiussori erano anche soci della società debitrice;
che infine non ricorrono le dedotte violazioni della L. n.
287/90 e dell'art. 143 del Codice del consumo (anche tenuto conto, con riguardo a tale ultima norma, della dubbia qualificabilità come consumatori degli opponenti); che gli opponenti sono stati segnalati in Centrale Rischi sino a maggio 2018 in relazione alla garanzia prestata in favore della società debitrice, ma tale segnalazione è cessata dopo il passaggio a sofferenza della società stessa, sicché alcun danno può ritenersi sussistente.
3. Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, è intervenuta la società
[...]
(in nome e per conto di e di seguito, per brevità, ), Controparte_2 Controparte_3 CP_3
quale mandataria della società società incorporante a fronte Controparte_3 Controparte_1
della fusione per incorporazione nella predetta con decorrenza dal 25.11.2019. Controparte_3
3 4. Quindi, accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione acquisita, con ordinanza del 24.4.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione proposta può trovare accoglimento.
5. Preliminarmente deve escludersi che possa assumere rilievo in questa sede quanto dedotto da CP_3 in sede di precisazione delle conclusioni in ordine all'ulteriore cessione del credito per cui è causa in favore della con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio in caso di CP_5
intervento della cessionaria.
Nella specie il processo prosegue infatti tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c., non essendo peraltro intervenuta la cessionaria.
Altro è evidentemente a dirsi per quanto attiene alla fusione per incorporazione dell'originaria opposta nella atteso che la fusione per incorporazione estingue la società Controparte_3
incorporata e determina una successione a titolo universale con sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti anche processuali, essendo peraltro esclusa ex lege l'interruzione del processo dall'art. 2504 bis c.c. (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 21970/21).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'atto di fusione emerge che il giudizio è stato intrapreso in via monitoria da una società che solo successivamente è stata fusa per incorporazione nella società intervenuta, dovendo quindi qualificarsi l'intervento svolto ex art. 110
c.p.c.
6. Deve quindi procedersi ad esaminare il profilo relativo alla sussistenza, in capo all'originaria opposta (ora , della titolarità del credito azionato in via monitoria. Controparte_3
Come noto, grava sull'opposta – attrice in senso sostanziale l'onere di dimostrare la titolarità di tale credito in caso di contestazione del debitore (cfr., Cass., ord. n. 24798/20, relativa al caso di creditore che agisca quale cessionario in forza di una cessione in blocco, ipotesi sostanzialmente speculare a quella in esame in questa sede in cui l'opposta allega che il credito per cui è causa non è divenuto di titolarità di altra società a seguito della scissione).
Nella specie gli opponenti hanno contestato in modo specifico la ricorrenza della legittimazione attiva in capo all'opposta sul presupposto dell'avvenuta scissione parziale ed hanno altresì prodotto l'avviso dell'avvenuta scissione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
4 Dall'avviso prodotto emerge in particolare che per atto Notaio del 16.1.2018 la società Per_1
UnipolReC S.p.A. ha acquisito, con effetto dal 1.2.2018, da il compendio Controparte_1
aziendale comprensivo dell'intero portafoglio di crediti in sofferenza alla data di approvazione, da parte della società scissa, della situazione patrimoniale della stessa al 30.6.2017 (i.e. al 2.8.2017), con esclusione dei crediti derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni di firma.
Sempre da tale avviso emerge che il compendio scisso è stato costituito da una serie di elementi ivi puntualmente indicati (tra cui, per quanto qui rileva, le sofferenze, nonché i contratti, le garanzie ed ogni altro rapporto giuridico ad esse relativi), ferme restando le variazioni conseguenti alla dinamica aziendale della scissa secondo quanto sarebbe stato indicato nella situazione patrimoniale aggiornata da redigersi entro sessanta giorni successivi alla data di efficacia della scissione.
A fronte di tale specifica contestazione e di tale produzione documentale, costituente indice di inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto del c.d. compendio scisso, l'originaria opposta
(ora avrebbe dovuto dimostrare la non inclusione di tale credito producendo la Controparte_3
documentazione contrattuale completa relativa alla scissione o, comunque, in altro modo idoneo ad escludere con certezza che tale credito facesse parte del c.d. compendio scisso (cfr., Cass., ord. n.
17944/23 relativa all'ipotesi, come detto sostanzialmente speculare, di prova della titolarità del credito in capo al cessionario nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco).
Tale onere probatorio non può ritenersi pienamente assolto.
Al riguardo occorre premettere che è pacifica l'anteriorità della scissione e della relativa efficacia rispetto alla proposizione del ricorso monitorio, come anche è incontestato che il credito per cui è causa non sia inquadrabile nell'ambito delle operazioni escluse dalla scissione (finanziamenti per leasing ed impegni di firma).
E' controverso invece l'effettivo inserimento del credito per cui è causa nel c.d. compendio scisso.
Al riguardo l'opposta, costituendosi, ha dedotto che “sebbene sia vero che con scissione parziale per atto del Dott. (…) UnipolReC ha acquisito, con effetti a decorrere dal 1° febbraio Persona_2
2018, da (…) il compendio aziendale costituito, tra l'altro, dal portafoglio Controparte_1
crediti della classificati a sofferenza, alla data di approvazione della situazione patrimoniale CP_3 al 30 giugno 2017 (….), il credito vantato originariamente dalla Banca nei confronti della società
e quindi nei confronti dei garanti sigg.ri e non Controparte_4 Parte_1 Parte_2
rientra nel Compendio Scisso e conseguentemente non è stato trasferito, unitamente alle garanzie,
5 alla UnipolReC, né parte opponente ha fornito prova contraria e alcun supporto documentale alla propria eccezione”.
Tale ripartizione dell'onere probatorio non può tuttavia essere condivisa, atteso che, avuto riguardo ai principi sopra richiamati, è sulla parte opposta che grava l'onere probatorio a fronte della specifica e documentata contestazione formulata dagli opponenti, come anche evidenziato con l'ordinanza del
3.7.2020 con cui è stata accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti ed è stata dunque sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Ciò posto, nei termini perentori per la maturazione delle preclusioni assertive la allegazione articolata al riguardo dall'opposta è stata quella, sopra riportata, formulata in sede di comparsa di costituzione, dalla quale non è invero univocamente evincibile il motivo per cui il credito in esame non rientrerebbe nel c.d. compendio scisso.
Nella seconda memoria istruttoria ha inoltre dedotto che la stessa originaria costituzione di CP_3
ed il successivo inserimento del credito nella contabilità della società risultante Controparte_1
dalla fusione dimostrerebbero che il credito era rimasto in capo alla predetta Controparte_1
Tale prospettazione non è tuttavia idonea a dimostrare la titolarità attiva del credito che in questa sede
è stata puntualmente contestata, atteso che, da un lato, in questa sede si discute dei rapporti effettivamente rimasti in capo ad anteriormente alla fusione (sicché non può Controparte_1
assumere valenza, neanche indiziaria, la documentazione contabile della società incorporante) e che, dall'altro lato, essendo in radice contestata la legittimazione attiva di per non Controparte_1 essere tale soggetto più titolare del credito al momento dell'esercizio dell'azione, tale legittimazione non può essere auto - dimostrata dall'esercizio dell'azione.
Venendo quindi ad esaminare la documentazione acquisita si evidenzia che: l'originaria opposta ha prodotto, unitamente alla costituzione, l'atto di scissione, l'estratto conto dei crediti in sofferenza ex art. 50 T.U.B. e l'ultimo estratto conto al 6.10.2017; con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ha prodotto il libro giornale dei crediti in sofferenza della . CP_3 CP_3
Tali elementi non offrono tuttavia piena prova dell'esclusione ovvero dell'inclusione del credito per cui è causa dal c.d. compendio scisso.
Al riguardo occorre infatti sottolineare che non sono stati prodotti gli specifici documenti cui fa riferimento il suindicato atto di scissione, ossia la situazione patrimoniale alla data indicata nell'atto di scissione da cui ricavare quali fossero i crediti in sofferenza alla data medesima, come anche la situazione patrimoniale aggiornata da redigente entro sessanta giorni dalla data di efficacia della
6 scissione (si veda, a tale ultimo riguardo, l'art. 6 dell'atto di scissione secondo cui, proprio in ragione delle variazioni derivanti dalla dinamica operativa successiva alla data di riferimento della situazione patrimoniale pro – forma, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di efficacia della scissione apposito atto ricognitivo per l'esatta determinazione della consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti).
Ebbene, a fronte della mancata produzione di tali documenti (idonei a dare conto univocamente dell'inclusione o non del credito per cui è causa nel c.d. compendio scisso), permane una situazione di incertezza in ordine alle vicende che hanno interessato il credito per cui è causa, con le conseguenze che da ciò derivano in ragione del suesposto criterio riparto dell'onere probatorio.
In particolare, richiamato quanto già sopra esposto con riguardo all'estratto della contabilità della
, deve escludersi che gli ulteriori documenti prodotti (ossia l'estratto conto dei crediti in CP_3 sofferenza ex art. 50 T.U.B. e l'ultimo estratto conto al 6.10.2017) consentano di dimostrare con la necessaria certezza che il credito in esame non faccia parte del c.d. compendio scisso stante l'indicazione in tali documenti della data di passaggio in sofferenza del 6.10.2017.
Deve infatti ed in primo luogo evidenziarsi che l'art. 50 T.U.B. trova esclusiva applicazione nel procedimento monitorio e non anche nella successiva fase dell'opposizione a fronte delle contestazioni, nella specie puntuali, dell'opponente (cfr., Cass., ord. n. 14640/18).
Inoltre, anche a voler valorizzare come elemento indiziario le risultanze dell'ultimo estratto conto, tale unico elemento non può di per sé solo dimostrare con univocità la non inclusione del credito nel c.d. compendio scisso in un caso, come quello di specie, in cui la società debitrice era già stata dichiarata fallita nel precedente mese di luglio del 2017 (cioè in data certamente anteriore almeno alla predisposizione della situazione patrimoniale aggiornata menzionata nell'atto di scissione e nel relativo avviso).
Tale dichiarazione di fallimento costituisce peraltro sicuro indice della sussistenza di una seria situazione di crisi aziendale anche in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Ebbene è ragionevole ritenere che, in un simile contesto, un operatore economico altamente qualificato come l'opposta abbia ponderato la “classificazione” del debitore nella propria situazione patrimoniale alle date indicate nell'atto di scissione, sicché sarebbe stato viepiù necessario dimostrare il mancato inserimento del credito per cui è causa nel compendio scisso mediante la produzione dei documenti richiamati nell'atto di scissione stesso (da cui ricavare univocamente, come detto, il fatto storico della sua non inclusione né nella situazione patrimoniale approvata alla data indicata nell'atto
7 di scissione né nel successivo atto ricognitivo che le parti avrebbero dovuto predisporre proprio in ragione delle fisiologiche variazioni derivanti dalla dinamica operativa).
Da quanto precede consegue che non può ritenersi pienamente assolto l'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato in capo all'originaria opposta.
7. L'accoglimento dell'opposizione in ragione della ritenuta mancata dimostrazione della titolarità in capo all'originario ricorrente del credito azionato in via monitoria rende evidentemente superfluo l'esame delle ulteriori domande svolte dagli opponenti con riguardo al rapporto oggetto di garanzia ed alla garanzia stessa, residuando da scrutinare nel merito unicamente la domanda, svolta sempre dagli opponenti, di condanna al risarcimento del danno da loro subito per effetto dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
In ossequio al criterio della ragione più liquida della decisione risulta dirimente evidenziare che gli opponenti non hanno né puntualmente allegato né dimostrato (anche presuntivamente) il danno asseritamente subito.
Sul punto deve infatti evidenziarsi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n.
29252/24, Cass., sent. n. 7594/18) che il danno, anche non patrimoniale, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi è un danno conseguenza e non può dunque ritenersi sussistente in re ipsa, sicché chi chiede il risarcimento deve allegare e provare il danno subito ed il nesso causale tra lo stesso e la condotta del creditore.
Nella specie è difettata una simile puntuale allegazione, essendo stato sostanzialmente prospettato un danno che si assume sussistente in re ipsa.
Gli opponenti hanno in particolare dedotto che la segnalazione incide notoriamente sulla credibilità
e solvibilità finanziaria del soggetto censito, provocando automaticamente la sua esclusione dal sistema creditizio e causando, altrettanto automaticamente, discredito personale alla sua immagine e reputazione.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa in ragione delle suesposte argomentazioni né, peraltro, sono stati dedotti o sono comunque emersi elementi da cui desumere, anche presuntivamente, che si sia concretamente verificata una maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Da quanto procede consegue il rigetto della domanda in esame.
8 8. L'accoglimento solo di parte delle domande proposte giustifica la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese di lite, mentre, tenuto conto della soccombenza in ordine alla domanda di condanna formulata in via monitoria, la restante quota di ½ di tali spese deve essere posta a carico della (nella qualità in epigrafe indicata); tali spese sono infine Controparte_2 liquidate d'ufficio avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della controversia e del suo valore, prossimo alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 762 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 159/19 del Tribunale di Avezzano;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
e che liquida in € 3.526,00 per compensi ed € 203,25 per spese, oltre Parte_1 Parte_2
spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 7.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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