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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5185/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IVA-ALTRO 2006 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Parte ricorrente ante omnia lamenta la mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate nel costituirsi osserva:
“Nessuna comunicazione preventiva deve precedere la notifica di un'iscrizione ipotecaria, trattandosi di atto emesso dall'Agente della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, in quanto ente impositore che ha affidato il carico tributario per la riscossione, non ha alcun obbligo cui adempiere in questa fase”.
Senonché è l'art.77 comma 2bis del DPR 602/1973 a prevedere che sia l'agente della riscossione a provvedere a tanto e qui tale ente non si è costituito e non ha fornito pertanto la relativa prova.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con annullamento dell'iscrizione opposta con quel che ne consegue.
Spese secondo soccombenza a carico dell'ente di riscossione, con compensazione quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, estranea alla vicenda notificatoria qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, con annullamento dell'atto impugnato ed ordine di cancellazione dell'ipoteca a cura e spese dell'ADER;
condanna l'ADER al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 oltre accessori;
con compensazione delle spese di lite quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5185/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IVA-ALTRO 2006 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400001567000 IRAP 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Parte ricorrente ante omnia lamenta la mancanza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate nel costituirsi osserva:
“Nessuna comunicazione preventiva deve precedere la notifica di un'iscrizione ipotecaria, trattandosi di atto emesso dall'Agente della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, in quanto ente impositore che ha affidato il carico tributario per la riscossione, non ha alcun obbligo cui adempiere in questa fase”.
Senonché è l'art.77 comma 2bis del DPR 602/1973 a prevedere che sia l'agente della riscossione a provvedere a tanto e qui tale ente non si è costituito e non ha fornito pertanto la relativa prova.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con annullamento dell'iscrizione opposta con quel che ne consegue.
Spese secondo soccombenza a carico dell'ente di riscossione, con compensazione quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, estranea alla vicenda notificatoria qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, con annullamento dell'atto impugnato ed ordine di cancellazione dell'ipoteca a cura e spese dell'ADER;
condanna l'ADER al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 oltre accessori;
con compensazione delle spese di lite quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate.