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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1934/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1934/2024 promosso con ricorso depositato in data 22/10/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GRANZOTTO ROBERTO
elettivamente domiciliati in Via Tasso, 7 32100 Belluno presso il difensore avv. GRANZOTTO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 30.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 202/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Per_1
e ; Per_2 Per_3
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
9.9.2006 in Comune di Pieve di Cadore (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Cadore (BL) alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1934/2024 promosso con ricorso depositato in data 22/10/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GRANZOTTO ROBERTO
elettivamente domiciliati in Via Tasso, 7 32100 Belluno presso il difensore avv. GRANZOTTO ROBERTO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 30.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 202/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Per_1
e ; Per_2 Per_3
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
9.9.2006 in Comune di Pieve di Cadore (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Cadore (BL) alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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