CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210001419808000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.91/23 Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del rag. , impugnava cartella di pagamento n. 043 2021 00014198 0 8000 e del ruolo portato n.2021/250044, reso esecutivo in data 15/01/2021, notificata in data 27/06/2022, Agenzia Entrate-Riscossione, per controllo automatico ex art.36 bis del D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione IRAP 2018 per l'anno 2017.
Motivi ricorso
• Nullità dell'atto impugnato, per violazione degli artt.12 c.4 DPR. 602/1973 e 21-septies Legge n.241/1990 per la mancata sottoscrizione del ruolo;
• Nullità della cartella impugnata per l'inesistenza della pretesa a titolo di Irap, poiché non dovuta, per l'attività di agente e rappresentante di commercio e non dotata di autonoma organizzazione;
violazione degli artt.2 e 3 D.Lgs. n.446/1997. – con conforto di giurisprudenza di legittimità, Cassazione n.12108/2009 – n.14496/2016;
• Emendabilità della dichiarazione, anche in sede contenziosa giusta Cassazione ss.uu. n.13378/2016 e Ordinanza n.18405/2021.
Chiede quindi, per i motivi esposti, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Nominativo_1L'Agenzia di Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della , dipendente dell'Ente, rappresenta in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione alla censura della mancata sottoscrizione del ruolo e del merito della pretesa, di competenza dell'Ente impositore, così chiedendo, l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie depositate sul PTT insiste nelle richieste argomentando ulteriori censure sull'attività di controparte e insiste nelle puntuale doglianze della mancanza di autonoma organizzazione e che non sia dovuta l'imposta Irap, oltre precedenti giudicati esterni tra le stesse parti e per la stessa materia (C.G.T.1° di Foggia n.1738/2025 – n.1106/2025, insistendo sulla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio, che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili e pertanto sono meritevoli di accoglimento.
La Corte, rileva, in concreto, che le motivazioni addotte in ricorso da parte ricorrente sono riconducibili alle considerazioni rappresentate in sede di sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001 e la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ne sono susseguite.
La Corte per il principio della ragione più liquida, appare fondato il secondo motivo di ricorso. basato sul punto della controversia, di non debenza dell'Irap per l'attività di agente di commercio, per carenza del presupposto indispensabile per l'assoggettamento all'IRAP, come chiarito nella nota sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001, sia l'organizzazione di macchine, mezzi, e, ogni altra strumentazione atta alla prestazione dei servizi o la produzione di beni;
pertanto, in presenza di tali elementi nella organizzazione, il professionista è Egli stesso utile elemento compartecipe dell'attività organizzata per la produzione dei beni o per la prestazione dei servizi e di conseguenza produrre reddito.
Nel caso in trattazione, avuto riguardo della documentata attività di agente di commercio, che viene svolta in forma autonoma, e con il mero supporto funzionale di beni ammortizzabili, la Corte, ritiene che tali elementi, non rilevano e espletano un più agevole svolgimento dell'attività svolta, e che probatoriamente permettano eventualmente, di poter sopperire, in assenza del professionista, alla produzione del reddito del stesso, secondo il logico inquadramento di attività autonomamente organizzata.
Pertanto la Corte, in linea con altre decisioni, richiamate anche in ricorso e, in senso conforme alla Cassazione, sentenza n.22024/2013 e Ordinanza n.492/2024, per consolidato orientamento, rileva che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.
La Corte, ritiene fondata la non assoggettabilità all'IRAP, per la presenza, in questo caso, di attività non autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi;
ritiene inoltre che per il caso di specie, pienamente applicabile il principio consolidato in giurisprudenza e prassi, della emendabilità della dichiarazione, anche in sede contenziosa.
La Corte accoglie il ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 300,00 oltre diritti e rimborso CUT, tenuto conto della carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210001419808000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.91/23 Ricorrente_1 Difensore_1 Il sig. , a mezzo del rag. , impugnava cartella di pagamento n. 043 2021 00014198 0 8000 e del ruolo portato n.2021/250044, reso esecutivo in data 15/01/2021, notificata in data 27/06/2022, Agenzia Entrate-Riscossione, per controllo automatico ex art.36 bis del D.P.R. 600/73 sulla dichiarazione IRAP 2018 per l'anno 2017.
Motivi ricorso
• Nullità dell'atto impugnato, per violazione degli artt.12 c.4 DPR. 602/1973 e 21-septies Legge n.241/1990 per la mancata sottoscrizione del ruolo;
• Nullità della cartella impugnata per l'inesistenza della pretesa a titolo di Irap, poiché non dovuta, per l'attività di agente e rappresentante di commercio e non dotata di autonoma organizzazione;
violazione degli artt.2 e 3 D.Lgs. n.446/1997. – con conforto di giurisprudenza di legittimità, Cassazione n.12108/2009 – n.14496/2016;
• Emendabilità della dichiarazione, anche in sede contenziosa giusta Cassazione ss.uu. n.13378/2016 e Ordinanza n.18405/2021.
Chiede quindi, per i motivi esposti, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito.
Nominativo_1L'Agenzia di Riscossione, costituita in giudizio a mezzo della , dipendente dell'Ente, rappresenta in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in relazione alla censura della mancata sottoscrizione del ruolo e del merito della pretesa, di competenza dell'Ente impositore, così chiedendo, l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie depositate sul PTT insiste nelle richieste argomentando ulteriori censure sull'attività di controparte e insiste nelle puntuale doglianze della mancanza di autonoma organizzazione e che non sia dovuta l'imposta Irap, oltre precedenti giudicati esterni tra le stesse parti e per la stessa materia (C.G.T.1° di Foggia n.1738/2025 – n.1106/2025, insistendo sulla condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio, che le argomentazioni dedotte in ricorso sono condivisibili e pertanto sono meritevoli di accoglimento.
La Corte, rileva, in concreto, che le motivazioni addotte in ricorso da parte ricorrente sono riconducibili alle considerazioni rappresentate in sede di sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001 e la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ne sono susseguite.
La Corte per il principio della ragione più liquida, appare fondato il secondo motivo di ricorso. basato sul punto della controversia, di non debenza dell'Irap per l'attività di agente di commercio, per carenza del presupposto indispensabile per l'assoggettamento all'IRAP, come chiarito nella nota sentenza della Corte Costituzionale n.156/2001, sia l'organizzazione di macchine, mezzi, e, ogni altra strumentazione atta alla prestazione dei servizi o la produzione di beni;
pertanto, in presenza di tali elementi nella organizzazione, il professionista è Egli stesso utile elemento compartecipe dell'attività organizzata per la produzione dei beni o per la prestazione dei servizi e di conseguenza produrre reddito.
Nel caso in trattazione, avuto riguardo della documentata attività di agente di commercio, che viene svolta in forma autonoma, e con il mero supporto funzionale di beni ammortizzabili, la Corte, ritiene che tali elementi, non rilevano e espletano un più agevole svolgimento dell'attività svolta, e che probatoriamente permettano eventualmente, di poter sopperire, in assenza del professionista, alla produzione del reddito del stesso, secondo il logico inquadramento di attività autonomamente organizzata.
Pertanto la Corte, in linea con altre decisioni, richiamate anche in ricorso e, in senso conforme alla Cassazione, sentenza n.22024/2013 e Ordinanza n.492/2024, per consolidato orientamento, rileva che non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.
La Corte, ritiene fondata la non assoggettabilità all'IRAP, per la presenza, in questo caso, di attività non autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi;
ritiene inoltre che per il caso di specie, pienamente applicabile il principio consolidato in giurisprudenza e prassi, della emendabilità della dichiarazione, anche in sede contenziosa.
La Corte accoglie il ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese che si liquidano in € 300,00 oltre diritti e rimborso CUT, tenuto conto della carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Così deciso in Foggia il 12 novembre 2025