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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1252/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1252/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. RISPOLI Parte_1 C.F._1 tudi iliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. SESSA GIUSEPPE e CP_1 C.F._2 tudi iliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/09/2025, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore a avendo contratto matrimonio in Calvanico, Sa, il 31/05/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte I, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e rispettivamente in Salerno il Per_1 Per_2
30.09.2015 e in Mercato San Severin 18. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo (avuto riguardo all'incompetenza dell'adito Tribunale di regolare il rapporto con gli ascendenti), trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata ad APURMAC in [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio in Calvanico, Sa, il 31/05/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte I, n. 1);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ SULL'AFFIDO DEI FIGLI MINORI I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con affido condiviso. Per_1 Persona_3
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, ove come già precisato sarà trasferita a breve la loro residenza. Il padre potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei minori e comunque almeno secondo il calendario di seguito riportato. Le parti all'uopo concordano che a partire dal 01.10.2025 il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30, prevedendo che il padre provvederà a riaccompagnare i figli minori a casa della madre dopo cena. Le parti concordano altresì che il padre potrà vedere i figli a week-end alternati, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:30 della domenica, con pernotto. Le parti espressamente convengono che durante il periodo estivo dopo la chiusura dell'anno scolastico il padre potrà vedere i figli il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 21:30 Le parti pattuiscono espressamente che il suddetto calendario potrà essere modificato per esigenze lavorative di entrambi, che come precisato sono soci di un'attività di agriturismo. All'uopo sin da ora stabiliscono che entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire da gennaio 2026, i coniugi si accorderanno con un calendario mensile relativo alle frequentazioni padre-figli, per cui i giorni di visita sopraindicati del mercoledì e giovedì potranno subire variazioni, variazioni che in ogni caso non andranno ad intaccare il diritto al rispetto della bigenitorialità e il diritto dei minori di trascorrere almeno due pomeriggi alla settimana e due week end alternati al mese con il padre. Le parti precisano altresì che in caso di mancato accordo tra loro nella redazione del calendario si applicherà in ogni caso a tutela dei diritti dei minori quello sopraindicato che prevede il diritto di visita per il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20,30 dopo cena, oltre ai week end alternati il sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,30 della domenica. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono il seguente calendario: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, la vigilia di Capodanno con la madre, il giorno di Capodanno con il padre, il giorno dell'Epifania con la madre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti precisano che nelle dette festività il padre si recherà presso l'abitazione della signora a prendere i minori, alle ore 10.00 e provvederà a riaccompagnarli a casa Parte_1
e 20.30. Per quanto concerne le vacanze pasquali le parti pattuiscono che i minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis con il padre, alternando le festività negli anni a seguire, con i medesimi orari di cui sopra. Per quanto concerne le altre festività, le parti pattuiscono che, a partire da quest'anno, la minore trascorrerà il 1° novembre con il padre, l'8 dicembre con la madre, il 25 aprile 2026 con il padre e il primo maggio 2026 con la madre, il 2 giugno 2026 con il padre, il 15 agosto 2026 con la madre, alternandosi poi per il futuro. Sempre con i medesimi orari già indicati (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 20,30). Le parti espressamente convengono che nel caso in cui il periodo di ferie dei minori con ciascuno dei genitori coincida con il 15 agosto, il genitore cui spettava il diritto di visita in quel giorno come da calendario alternato potrà recuperare in altra data concordata dalle parti. Per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico del padre e la festa del papà e parti convengono che i minori potranno trascorrere la festa del papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo con gli orari menzionati (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 20,30). Per quanto riguarda la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, la minore potrà trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui la minore sta con il padre, le parti pattuiscono sin d'ora che provvederanno a cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico dei minori, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta. Laddove ciò non fosse possibile si prevede che ciascuno dei minori possa trascorrere la detta ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che i minori potranno trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Sempre durante il periodo estivo, anche alla madre viene riconosciuto il diritto a trascorrere con i figli il medesimo periodo di ferie anche non continuativo assegnato al padre. In questo caso è data facoltà al padre di recuperare i giorni di visita in altri giorni a sua scelta. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e dovranno consentire le comunicazioni telefoniche quotidiane dei minori con l'altro genitore.
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI Su tale precipuo aspetto il Sig. si impegna a corrispondere, a decorrere dal mese di CP_1 gennaio 2026 mensilmente, en e il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento di entrambi i figli, sulle coordinate IBAN del conto intestato esclusivamente alla sig.ra che gli saranno comunicate dalla stessa. Parte_1
Tale contributo sarà sogg legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT….
……Le parti convengono espressamente che il ricavato dell'assegno unico, pari attualmente ad € 402,00 già accreditato mensilmente sul conto corrente cointestato resterà accreditato sul detto conto. I coniugi pattuiscono che con il detto ricavato provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative alle attività svolte dai figli (nuoto, danza, palestra ecc.). Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori, le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro, le parti pattuiscono espressamente che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL, per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite Mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese Scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione per periodi superiori ad un giorno, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ SULLA CASA CONIUGALE E SULLA RESIDENZA DEI MINORI La dimora coniugale, ubicata presso la sede dell'attività di agriturismo nel Comune di Calvanico (SA), in via Incartata n. 1, locata ad entrambi i coniugi, viene assegnata al sig. . CP_1
Le parti congiuntamente stabiliscono che entro e non oltre il 31.10.2025 la si Parte_1 si allontanerà definitivamente dall'abitazione coniugale, portando con sé i figli e tutti gli
[...] rsonali suoi e dei minori, gli arredi, elettrodomestici e suppellettili presenti nella casa coniugale, e si trasferirà unitamente ai figli presso l'immobile sito in Calvanico (SA) alla via Bisogni n. 3 che è stato acquistato dalla sig.ra con denaro derivante dalla Parte_1 divisione dei risparmi comuni. Le parti di comune accordo si impegnano sin d'ora a collaborare per il cambio di residenza dei minori presso l'abitazione della madre segue
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
…Tutto ciò in quanto il sig. ha contribuito e sta contribuendo all'acquisto CP_1 dell'immobile di proprietà della sig.ra dove si trasferirà con i figli minori a breve Parte_1 nonché all'acquisto di tutti i nuovi arr do ad ogni e qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'ex coniuge, nel comune interesse dei figli minori…
SUL DIRITTO DEI MINORI ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI ER E NI E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE Al fine di garantire la continuità del rapporto dei minori con le rispettive famiglie di origine dei genitori e in modo particolare con i nonni, si propone che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, i minori potranno festeggiare ad anni alterni (data la distanza di residenza geografica con i nonni) prevedendo che a partire dal prossimo 2 ottobre 2025 i minori potranno festeggiare con i nonni paterni, alternandosi poi per il futuro. Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, questi lo recupererà in giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con i minori nei giorni in cui non esercita il diritto di visita alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie dei minori.
SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DEI MINORI Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti e soci di attività di agriturismo che continueranno a lavorare insieme. Le parti dichiarano di aver diviso equamente i beni ricevuti in occasione del matrimonio e di aver ripartito i risparmi comuni in maniera equa. Per quanto concerne il conto corrente cointestato n° 001039978315 presso Controparte_2 poiché sullo stesso è in essere un contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda targata GK004HF per altri 3 anni, e viene accreditato mensilmente l'assegno unico per i figli che come sopra detto verrà impiegato per le spese straordinarie, nonché una polizza assicurativa nell'interesse dei figli fino al compimento della loro maggiore età, le parti si riservano di provvedere alla chiusura in seguito, nell'interesse dei minori. Per quanto concerne l'autovettura Fiat Panda targata GK004HF, cointestata ad entrambi i coniugi, le parti convengono che provvederanno al trasferimento della piena proprietà della predetta auto alla sig.ra dopo l'estinzione del finanziamento. Parte_1
Si precisa altresì che la sta allo stato in godimento esclusivo della sig.ra per consentirle gli spostamenti e per accompagnare i figli a scuola e alle Parte_1
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno dei figli minori con ciascuna di esse, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuna possa inserire i figli nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita dei minori (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità, tessera sanitaria e libretto sanitario dei minori. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola dei minori il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare i minori a scuola”.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1252/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. RISPOLI Parte_1 C.F._1 tudi iliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. SESSA GIUSEPPE e CP_1 C.F._2 tudi iliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/09/2025, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore a avendo contratto matrimonio in Calvanico, Sa, il 31/05/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte I, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e rispettivamente in Salerno il Per_1 Per_2
30.09.2015 e in Mercato San Severin 18. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso. All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che – integralmente riportate in parte dispositiva – il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo (avuto riguardo all'incompetenza dell'adito Tribunale di regolare il rapporto con gli ascendenti), trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata ad APURMAC in [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio in Calvanico, Sa, il 31/05/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte I, n. 1);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ SULL'AFFIDO DEI FIGLI MINORI I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con affido condiviso. Per_1 Persona_3
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, ove come già precisato sarà trasferita a breve la loro residenza. Il padre potrà vedere i figli tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi dei minori e comunque almeno secondo il calendario di seguito riportato. Le parti all'uopo concordano che a partire dal 01.10.2025 il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30, prevedendo che il padre provvederà a riaccompagnare i figli minori a casa della madre dopo cena. Le parti concordano altresì che il padre potrà vedere i figli a week-end alternati, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:30 della domenica, con pernotto. Le parti espressamente convengono che durante il periodo estivo dopo la chiusura dell'anno scolastico il padre potrà vedere i figli il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 21:30 Le parti pattuiscono espressamente che il suddetto calendario potrà essere modificato per esigenze lavorative di entrambi, che come precisato sono soci di un'attività di agriturismo. All'uopo sin da ora stabiliscono che entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire da gennaio 2026, i coniugi si accorderanno con un calendario mensile relativo alle frequentazioni padre-figli, per cui i giorni di visita sopraindicati del mercoledì e giovedì potranno subire variazioni, variazioni che in ogni caso non andranno ad intaccare il diritto al rispetto della bigenitorialità e il diritto dei minori di trascorrere almeno due pomeriggi alla settimana e due week end alternati al mese con il padre. Le parti precisano altresì che in caso di mancato accordo tra loro nella redazione del calendario si applicherà in ogni caso a tutela dei diritti dei minori quello sopraindicato che prevede il diritto di visita per il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20,30 dopo cena, oltre ai week end alternati il sabato dalle ore 10,00 alle ore 20,30 della domenica. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono il seguente calendario: i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano con il padre, la vigilia di Capodanno con la madre, il giorno di Capodanno con il padre, il giorno dell'Epifania con la madre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti precisano che nelle dette festività il padre si recherà presso l'abitazione della signora a prendere i minori, alle ore 10.00 e provvederà a riaccompagnarli a casa Parte_1
e 20.30. Per quanto concerne le vacanze pasquali le parti pattuiscono che i minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis con il padre, alternando le festività negli anni a seguire, con i medesimi orari di cui sopra. Per quanto concerne le altre festività, le parti pattuiscono che, a partire da quest'anno, la minore trascorrerà il 1° novembre con il padre, l'8 dicembre con la madre, il 25 aprile 2026 con il padre e il primo maggio 2026 con la madre, il 2 giugno 2026 con il padre, il 15 agosto 2026 con la madre, alternandosi poi per il futuro. Sempre con i medesimi orari già indicati (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 20,30). Le parti espressamente convengono che nel caso in cui il periodo di ferie dei minori con ciascuno dei genitori coincida con il 15 agosto, il genitore cui spettava il diritto di visita in quel giorno come da calendario alternato potrà recuperare in altra data concordata dalle parti. Per quanto riguarda il compleanno, l'onomastico del padre e la festa del papà e parti convengono che i minori potranno trascorrere la festa del papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo con gli orari menzionati (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 20,30). Per quanto riguarda la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, la minore potrà trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui la minore sta con il padre, le parti pattuiscono sin d'ora che provvederanno a cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico dei minori, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta. Laddove ciò non fosse possibile si prevede che ciascuno dei minori possa trascorrere la detta ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che i minori potranno trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Sempre durante il periodo estivo, anche alla madre viene riconosciuto il diritto a trascorrere con i figli il medesimo periodo di ferie anche non continuativo assegnato al padre. In questo caso è data facoltà al padre di recuperare i giorni di visita in altri giorni a sua scelta. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e dovranno consentire le comunicazioni telefoniche quotidiane dei minori con l'altro genitore.
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI Su tale precipuo aspetto il Sig. si impegna a corrispondere, a decorrere dal mese di CP_1 gennaio 2026 mensilmente, en e il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento di entrambi i figli, sulle coordinate IBAN del conto intestato esclusivamente alla sig.ra che gli saranno comunicate dalla stessa. Parte_1
Tale contributo sarà sogg legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT….
……Le parti convengono espressamente che il ricavato dell'assegno unico, pari attualmente ad € 402,00 già accreditato mensilmente sul conto corrente cointestato resterà accreditato sul detto conto. I coniugi pattuiscono che con il detto ricavato provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative alle attività svolte dai figli (nuoto, danza, palestra ecc.). Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori, le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro, le parti pattuiscono espressamente che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL, per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite Mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese Scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione per periodi superiori ad un giorno, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ SULLA CASA CONIUGALE E SULLA RESIDENZA DEI MINORI La dimora coniugale, ubicata presso la sede dell'attività di agriturismo nel Comune di Calvanico (SA), in via Incartata n. 1, locata ad entrambi i coniugi, viene assegnata al sig. . CP_1
Le parti congiuntamente stabiliscono che entro e non oltre il 31.10.2025 la si Parte_1 si allontanerà definitivamente dall'abitazione coniugale, portando con sé i figli e tutti gli
[...] rsonali suoi e dei minori, gli arredi, elettrodomestici e suppellettili presenti nella casa coniugale, e si trasferirà unitamente ai figli presso l'immobile sito in Calvanico (SA) alla via Bisogni n. 3 che è stato acquistato dalla sig.ra con denaro derivante dalla Parte_1 divisione dei risparmi comuni. Le parti di comune accordo si impegnano sin d'ora a collaborare per il cambio di residenza dei minori presso l'abitazione della madre segue
SUL MANTENIMENTO DEI MINORI
…Tutto ciò in quanto il sig. ha contribuito e sta contribuendo all'acquisto CP_1 dell'immobile di proprietà della sig.ra dove si trasferirà con i figli minori a breve Parte_1 nonché all'acquisto di tutti i nuovi arr do ad ogni e qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'ex coniuge, nel comune interesse dei figli minori…
SUL DIRITTO DEI MINORI ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI ER E NI E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE Al fine di garantire la continuità del rapporto dei minori con le rispettive famiglie di origine dei genitori e in modo particolare con i nonni, si propone che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, i minori potranno festeggiare ad anni alterni (data la distanza di residenza geografica con i nonni) prevedendo che a partire dal prossimo 2 ottobre 2025 i minori potranno festeggiare con i nonni paterni, alternandosi poi per il futuro. Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, questi lo recupererà in giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con i minori nei giorni in cui non esercita il diritto di visita alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie dei minori.
SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DEI MINORI Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti e soci di attività di agriturismo che continueranno a lavorare insieme. Le parti dichiarano di aver diviso equamente i beni ricevuti in occasione del matrimonio e di aver ripartito i risparmi comuni in maniera equa. Per quanto concerne il conto corrente cointestato n° 001039978315 presso Controparte_2 poiché sullo stesso è in essere un contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda targata GK004HF per altri 3 anni, e viene accreditato mensilmente l'assegno unico per i figli che come sopra detto verrà impiegato per le spese straordinarie, nonché una polizza assicurativa nell'interesse dei figli fino al compimento della loro maggiore età, le parti si riservano di provvedere alla chiusura in seguito, nell'interesse dei minori. Per quanto concerne l'autovettura Fiat Panda targata GK004HF, cointestata ad entrambi i coniugi, le parti convengono che provvederanno al trasferimento della piena proprietà della predetta auto alla sig.ra dopo l'estinzione del finanziamento. Parte_1
Si precisa altresì che la sta allo stato in godimento esclusivo della sig.ra per consentirle gli spostamenti e per accompagnare i figli a scuola e alle Parte_1
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno dei figli minori con ciascuna di esse, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuna possa inserire i figli nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita dei minori (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità, tessera sanitaria e libretto sanitario dei minori. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola dei minori il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare i minori a scuola”.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire