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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 25125/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25125/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FILARDO Parte_1 C.F._1
NICOLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA F. GULLO SNC 87062 CARIATI
(CS)
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IANNETTI GIANLUIGI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI, 9 20122 MILANO
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. VIETTI MICHELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE
BIANCA MARIA, 24 20121 MILANO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420229001394024/000 del 16.05.2022 dell'importo € 16.637,89 emessa da , relativa alla cartella di pagamento n. Controparte_3
09420140010014466000.
Conclusioni delle parti: precisate all'udienza del 29.01.24 come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.06.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 opponendosi all'intimazione di pagamento n. Controparte_4
09420229001394024/000 emessa in data 16.05.2022 e notificatagli in data 30.05.2022, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 09420140010014466000 dell'importo di €
16.637,89 avente ad oggetto rate per il finanziamento stipulato con nel 2011. CP_2
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva:
- l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
- la prescrizione decennale del credito;
- l'illegittima applicazione dell'importo a titolo di maggiorazioni e d'interessi dell'intimazione.
Sulla base di tali motivi di opposizione, concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti prodromici, con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa del 13.10.2022 che sosteneva la Controparte_3
regolare notifica della cartella esattoriale eseguita in data 21.09.2014 ex art. 140 c.p.c.
l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante molteplici atti notificati tra il 2014 e il
2022 nonché la sospensione dei termini ex lege per emergenza Covid-19, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui deduce vizi dell'atto presupposto ormai definitivo.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa dell'ente impositore CP_2
autorizzata con ordinanza del 14.11.2022 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la
[...]
conferma della pretesa di pagamento con condanna dell'attore alle spese di lite.
Si costituiva in data 8.03.2023 per chiedere il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_2
subordine, la condanna di al pagamento di € 12.723,02 oltre interessi, a titolo Parte_1
di finanziamento agevolato ex D.Lgs.185/2000, oggetto di risoluzione nel 2005 e di ingiunzione ex R.D. 639/1910 notificata nel 2011, di cui produceva documentazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
***
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito contestato da attraverso l'opposizione all'intimazione di pagamento Parte_1
ha origine dall'ingiunzione fiscale emessa da in data 30.11.2011, provvista di CP_2
titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 R.D. 639/1910 (doc.4 ). CP_2
Tra i motivi di opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento contestando la ritualità delle notifiche della cartella esattoriale n. 09420140010014466000 e delle ingiunzioni prodromiche e disconoscendo la conformità all'originale degli avvisi A.R. prodotti da e . CP_5 CP_2
e , costituendosi in giudizio, hanno prodotto, oltre Controparte_1 CP_2 all'intimazione di pagamento impugnata (doc. 3 , tra i documenti rilevanti ai fini che qui CP_5
interessano:
- la relata di notifica della cartella di pagamento del 21.09.2014 notificata a ai Parte_1
sensi dell'art. 140 c.p.c. con l'avviso CAD (doc. 4 ; CP_5
- l'ingiunzione fiscale emessa da nel 2011, con la cartolina CAD da cui emerge che CP_2
l'atto non è stato ritirato nel termine di dieci giorni (doc.4 ). CP_2
Va ricordato che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ha luogo quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario o delle altre persone indicate nell'art 139 c.p.c.; in tal caso, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, affigge avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà conferma per raccomandata con avviso di ricevimento.
Eseguiti tali adempimenti, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito presso la
Casa comunale e dall'invio della raccomandata informativa.
Nel caso in esame, dalla documentazione fornita, risulta prova degli adempimenti eseguiti dall'agente notificatore;
emerge, infatti, dalle annotazioni apposte sulla cartolina (doc. 4 CP_5
che dopo un primo tentativo di notifica della cartella di pagamento per assenza del destinatario in data 15.07.2014, l'agente notificatore effettuava un secondo accesso presso l'abitazione dell'attore in data 25.07.2024 e dopo averne constatato la sua temporanea assenza ed anche delle altre persone indicate nell'art. 139 c.p.c., dava atto (con segno di spunta) del deposito
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
dell'atto presso la Casa comunale e ne dava avviso al destinatario con la spedizione della raccomandata informativa (CAD pure allegata al doc. 4).
L'atto non veniva, tuttavia, ritirato dal destinatario nel termine di dieci giorni, determinando per l'effetto il perfezionamento della notifica.
In tale contesto fattuale, il disconoscimento dell'opponente in relazione alle copie fotostatiche, non essendo accompagnato da querela di falso, non è sufficiente a superare la fede privilegiata degli avvisi.
Quanto al secondo motivo di opposizione, l'attore deduce l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria.
La doglianza è infondata.
È pacifico, in quanto incontestato e documentato da , che la pretesa creditoria derivi CP_2
dal finanziamento agevolato ex D.Lgs. 185/2000, oggetto di risoluzione 04.11.2005 e ingiunzione di pagamento 31.10.2011 (docc. da 1 a 4 ); CP_2
La cartella risulta notificata, come sopra verificato, in data 21.09.2014; sicché, ai sensi dell'art. 2946 c.c. il termine ordinario decennale è stato interrotto, diversamente da quanto dedotto dall'attore, nel 2014 dalla notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che alla data della citazione (27.06.2022) l'invocata prescrizione decennale, senza necessità di tener conto della sospensione dei termini per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 (cd.
Cura Italia) e successive proroghe, non era ancora maturata.
È infondato, infine, il motivo di opposizione relativo alla contestazione della legittimità delle maggiorazioni, in quanto non risultano specificamente contestate con elementi idonei a escluderne l'applicazione; tali maggiorazioni sono, infatti, automatiche e derivano da interessi di mora ex art. 27 L. 689/1981.
In conclusione, i motivi di opposizione esposti sono infondati. Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposta pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Controparte_1
e di come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle
[...] Controparte_2 questioni trattate e dell'istruzione solo documentale della causa.
***
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420229001394024/000 relativa alla cartella n.09420140010014466000;
2. accerta e dichiara la legittimità della pretesa azionata da e Controparte_4 dall'ente creditore;
CP_2
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite:
-in favore di che liquida, con distrazione all'Avv. Controparte_4
IANNETTI Gianluigi, in euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-in favore di ., che liquida, con distrazione all'Avv. VIETTI Michele, in euro CP_2
1.250,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 4.08.2025
II giudice
Letizia D'Elia
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25125/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FILARDO Parte_1 C.F._1
NICOLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA F. GULLO SNC 87062 CARIATI
(CS)
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IANNETTI GIANLUIGI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI, 9 20122 MILANO
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. VIETTI MICHELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE
BIANCA MARIA, 24 20121 MILANO
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420229001394024/000 del 16.05.2022 dell'importo € 16.637,89 emessa da , relativa alla cartella di pagamento n. Controparte_3
09420140010014466000.
Conclusioni delle parti: precisate all'udienza del 29.01.24 come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.06.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 opponendosi all'intimazione di pagamento n. Controparte_4
09420229001394024/000 emessa in data 16.05.2022 e notificatagli in data 30.05.2022, relativamente alla sola cartella di pagamento n. 09420140010014466000 dell'importo di €
16.637,89 avente ad oggetto rate per il finanziamento stipulato con nel 2011. CP_2
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva:
- l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
- la prescrizione decennale del credito;
- l'illegittima applicazione dell'importo a titolo di maggiorazioni e d'interessi dell'intimazione.
Sulla base di tali motivi di opposizione, concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti prodromici, con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa del 13.10.2022 che sosteneva la Controparte_3
regolare notifica della cartella esattoriale eseguita in data 21.09.2014 ex art. 140 c.p.c.
l'intervenuta interruzione della prescrizione mediante molteplici atti notificati tra il 2014 e il
2022 nonché la sospensione dei termini ex lege per emergenza Covid-19, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui deduce vizi dell'atto presupposto ormai definitivo.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa dell'ente impositore CP_2
autorizzata con ordinanza del 14.11.2022 e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la
[...]
conferma della pretesa di pagamento con condanna dell'attore alle spese di lite.
Si costituiva in data 8.03.2023 per chiedere il rigetto dell'opposizione e, in Controparte_2
subordine, la condanna di al pagamento di € 12.723,02 oltre interessi, a titolo Parte_1
di finanziamento agevolato ex D.Lgs.185/2000, oggetto di risoluzione nel 2005 e di ingiunzione ex R.D. 639/1910 notificata nel 2011, di cui produceva documentazione.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
***
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito contestato da attraverso l'opposizione all'intimazione di pagamento Parte_1
ha origine dall'ingiunzione fiscale emessa da in data 30.11.2011, provvista di CP_2
titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 R.D. 639/1910 (doc.4 ). CP_2
Tra i motivi di opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento contestando la ritualità delle notifiche della cartella esattoriale n. 09420140010014466000 e delle ingiunzioni prodromiche e disconoscendo la conformità all'originale degli avvisi A.R. prodotti da e . CP_5 CP_2
e , costituendosi in giudizio, hanno prodotto, oltre Controparte_1 CP_2 all'intimazione di pagamento impugnata (doc. 3 , tra i documenti rilevanti ai fini che qui CP_5
interessano:
- la relata di notifica della cartella di pagamento del 21.09.2014 notificata a ai Parte_1
sensi dell'art. 140 c.p.c. con l'avviso CAD (doc. 4 ; CP_5
- l'ingiunzione fiscale emessa da nel 2011, con la cartolina CAD da cui emerge che CP_2
l'atto non è stato ritirato nel termine di dieci giorni (doc.4 ). CP_2
Va ricordato che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ha luogo quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario o delle altre persone indicate nell'art 139 c.p.c.; in tal caso, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, affigge avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà conferma per raccomandata con avviso di ricevimento.
Eseguiti tali adempimenti, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito presso la
Casa comunale e dall'invio della raccomandata informativa.
Nel caso in esame, dalla documentazione fornita, risulta prova degli adempimenti eseguiti dall'agente notificatore;
emerge, infatti, dalle annotazioni apposte sulla cartolina (doc. 4 CP_5
che dopo un primo tentativo di notifica della cartella di pagamento per assenza del destinatario in data 15.07.2014, l'agente notificatore effettuava un secondo accesso presso l'abitazione dell'attore in data 25.07.2024 e dopo averne constatato la sua temporanea assenza ed anche delle altre persone indicate nell'art. 139 c.p.c., dava atto (con segno di spunta) del deposito
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
dell'atto presso la Casa comunale e ne dava avviso al destinatario con la spedizione della raccomandata informativa (CAD pure allegata al doc. 4).
L'atto non veniva, tuttavia, ritirato dal destinatario nel termine di dieci giorni, determinando per l'effetto il perfezionamento della notifica.
In tale contesto fattuale, il disconoscimento dell'opponente in relazione alle copie fotostatiche, non essendo accompagnato da querela di falso, non è sufficiente a superare la fede privilegiata degli avvisi.
Quanto al secondo motivo di opposizione, l'attore deduce l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria.
La doglianza è infondata.
È pacifico, in quanto incontestato e documentato da , che la pretesa creditoria derivi CP_2
dal finanziamento agevolato ex D.Lgs. 185/2000, oggetto di risoluzione 04.11.2005 e ingiunzione di pagamento 31.10.2011 (docc. da 1 a 4 ); CP_2
La cartella risulta notificata, come sopra verificato, in data 21.09.2014; sicché, ai sensi dell'art. 2946 c.c. il termine ordinario decennale è stato interrotto, diversamente da quanto dedotto dall'attore, nel 2014 dalla notifica della cartella di pagamento.
Ne consegue che alla data della citazione (27.06.2022) l'invocata prescrizione decennale, senza necessità di tener conto della sospensione dei termini per effetto dell'art. 68 D.L. 18/2020 (cd.
Cura Italia) e successive proroghe, non era ancora maturata.
È infondato, infine, il motivo di opposizione relativo alla contestazione della legittimità delle maggiorazioni, in quanto non risultano specificamente contestate con elementi idonei a escluderne l'applicazione; tali maggiorazioni sono, infatti, automatiche e derivano da interessi di mora ex art. 27 L. 689/1981.
In conclusione, i motivi di opposizione esposti sono infondati. Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposta pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Controparte_1
e di come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle
[...] Controparte_2 questioni trattate e dell'istruzione solo documentale della causa.
***
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 25125/2022
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420229001394024/000 relativa alla cartella n.09420140010014466000;
2. accerta e dichiara la legittimità della pretesa azionata da e Controparte_4 dall'ente creditore;
CP_2
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite:
-in favore di che liquida, con distrazione all'Avv. Controparte_4
IANNETTI Gianluigi, in euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-in favore di ., che liquida, con distrazione all'Avv. VIETTI Michele, in euro CP_2
1.250,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 4.08.2025
II giudice
Letizia D'Elia
Pag. 5 a 5