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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2052/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/11/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in Piazza Paolo Bonanno n. 11, elettivamente domiciliato in Floridia, via Alessandro Manzoni n.
66, presso lo studio dell'avv. Cristina Monteleone, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nata a [...], il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia, via Alessandro
Manzoni n. 66, presso lo studio dell'avv. Cristina Monteleone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/8/1986 (Anno 1986,
Parte 2, Serie A, N. 432);
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 2/10/1989) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/7/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 10/11/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento dell'11/11/2025, il Giudice – rilevato la necessità di chiarire se le parti intendano costituire un diritto di abitazione, quale diritto reale di godimento o se invece intendano solo riconoscere a titolo personale, il diritto di abitare l'immobile indicato – ha rinviato all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 17/11/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno precisato che intende costituire un diritto di abitazione in Parte_2
favore di , vita natural durante di quest'ultimo, sull'immobile sito in Siracusa alla Parte_1
piazza Paolo Bonanno n. 12, piano terra, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 22, particella 69, subalterno 1, rendita catastale euro 103,81, zona censuaria 3, categoria catastale A/4, classe 1, consistenza 3 vani. Ciò premesso, hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come precisate nel verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/8/1986
[...]
(Anno 1986, Parte 2, Serie A, N. 432), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
pagina2 di 3 3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2052/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/11/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
in Piazza Paolo Bonanno n. 11, elettivamente domiciliato in Floridia, via Alessandro Manzoni n.
66, presso lo studio dell'avv. Cristina Monteleone, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nata a [...], il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia, via Alessandro
Manzoni n. 66, presso lo studio dell'avv. Cristina Monteleone, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/8/1986 (Anno 1986,
Parte 2, Serie A, N. 432);
-che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 2/10/1989) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente.
pagina1 di 3 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 10/7/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 10/11/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con provvedimento dell'11/11/2025, il Giudice – rilevato la necessità di chiarire se le parti intendano costituire un diritto di abitazione, quale diritto reale di godimento o se invece intendano solo riconoscere a titolo personale, il diritto di abitare l'immobile indicato – ha rinviato all'udienza del 17/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 17/11/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno precisato che intende costituire un diritto di abitazione in Parte_2
favore di , vita natural durante di quest'ultimo, sull'immobile sito in Siracusa alla Parte_1
piazza Paolo Bonanno n. 12, piano terra, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 22, particella 69, subalterno 1, rendita catastale euro 103,81, zona censuaria 3, categoria catastale A/4, classe 1, consistenza 3 vani. Ciò premesso, hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come precisate nel verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 16/8/1986
[...]
(Anno 1986, Parte 2, Serie A, N. 432), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
pagina2 di 3 3.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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