Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 97/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/01/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI ELENA
E
rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova adito voglia dichiarare intervenuta tra loro la separazione e disciplinare l'affidamento della prole, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso Per_1 l'abitazione della madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati Per_1 dalle ore 19:00 del sabato sino al lunedì mattina quando la ragazza inizierà la scuola. Potrà altresì vedere la minore il mercoledì e il giovedì, compatibilmente
4) il marito verserà entro il giorno 10 di ogni mese e sino all'indipendenza economica della figlia, a titolo di concorso al mantenimento della prole, la somma mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) il marito provvederà a rimborsare mensilmente alla moglie il 50% delle spese eventualmente sostenute che eccedono l'ordinario mantenimento dei figli, e che i genitori concordano essere le seguenti, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Brescia, qui di seguito ritrascritte.
- Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari.
-Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
- Spese per l'istruzione:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
- Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese per il divertimento:
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 6) il sig. rinuncia all'intera quota dell'assegno unico erogato dall'Inps e Pt_1 di ogni ulteriore provvidenza economica elargita a favore dei figli da parte della
PA (a titolo esemplificativo e non esaustivo bonus scolastici, buoni pasto, buoni grest…) in favore della sola che li percepirà integralmente;
CP_1 7) entrambe si impegnano in ogni caso a comunicare all'altro genitore tutte le informazioni inerenti la salute della figlia, come eventuali ricoveri ospedalieri, ed in ogni caso qualunque informazione inerente alla condizione psicofisica, si impegnano altresì reciprocamente a comunicare qualunque eventuale trasferimento di residenza;
2 8) nessun contributo da un coniuge all'altro;
9) i coniugi autorizzano in ogni caso il rinnovo e/o rilascio del passaporto o comunque dei documenti validi per l'espatrio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in DESENZANO DEL GARDA in data 14/01/2008 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere al numero 6 parte II, serie C, anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 8.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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