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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 04/02/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.36758 /2023
Tra
( avv.DI BELLO ULDERICO ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.CAVALLO Controparte_1
ALESSIA)
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1 esponendo di aver prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di una indennità risarcitoria calcolata in base agli anni scolastici in cui non ne ha usufruito.
Il si è costituito contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate CP_1 argomentazioni.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio CP_1 della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso in esame il ricorrente non risulta più interno al sistema scolastico sicchè non può rivendicare il rilascio della carta né il versamento dell'equivalente in danaro che poiché l'importo nominale di euro 500 annui “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (art.1, comma 121 L.107/2015). Tuttavia la domanda di condanna al versamento di un'” indennità risarcitoria” non può essere accolta, stante la totale carenza di allegazioni in merito . Parte ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere provata l'esistenza di un effettivo pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della Carta Elettronica del Docente. In particolare, non ha allegato né documentato eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla propria formazione professionale, né ha dimostrato in che modo la mancata fruizione del beneficio abbia inciso negativamente sulla propria attività lavorativa, limitandosi a dedurre in via generica l'omessa erogazione della Carta.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il danno da mancata attribuzione del beneficio non può ritenersi sussistente in via automatica, ma deve essere provato dal ricorrente attraverso elementi concreti che ne dimostrino l'effettiva esistenza e l'entità. Solo in presenza di tali elementi è possibile procedere a una liquidazione equitativa del danno. Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente si è sottratta all'onere della prova, non fornendo alcuna dimostrazione della lesione subita né della sua quantificazione economica. Il fatto di non aver percepito la Carta Elettronica del Docente non fa sorgere in re ipsa il diritto al risarcimento del danno, essendo lo stesso soggetto alle tradizionali norme in tema di allegazione e onere della prova, che in questa sede non è stato assolto .
La domanda va, pertanto, rigettata.
La spese eseguono la soccombenza .
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 500 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge
Il Giudice