TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 1868
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 192 d.lgs. 152/2006 e difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo del proprietario di smaltire i rifiuti abbandonati da terzi non è di tipo oggettivo ma presuppone dolo o colpa, accertati in contraddittorio. Nel caso di specie, il contraddittorio non è stato instaurato, violando l'art. 192 d.lgs. 152/2006. Inoltre, non vi era alcun accertamento della colpa dei ricorrenti, i quali si erano costituiti parte civile nel procedimento penale.

  • Rigettato
    Impossibilità di esecuzione del provvedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità del proprietario ex art. 192 d.lgs. 152/2006 riguarda la titolarità dell'area, non dei rifiuti. La confisca dei rifiuti e l'obbligo imposto ai responsabili del reato non escludono la possibilità di imporre l'obbligo di rimozione anche al proprietario, ove corresponsabile, aumentando le possibilità di smaltimento.

  • Accolto
    Illegittimità del rigetto dell'istanza di riesame

    Poiché l'ordinanza sindacale è stata annullata per le ragioni sopra esposte, anche la nota che ha rigettato l'istanza di riesame, che si basava sulla medesima motivazione, viene annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 1868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1868
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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