Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05974/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5974 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
dell'ordinanza sindacale n. 321 del 19 agosto 2025, prot. n. 43391 con la quale il Sindaco del Comune di Pompei ha disposto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati; della risposta del Settore Tecnico del Comune di Pompei del 4 settembre 2025, prot. n. 44292/2025, con la quale è stato rigettato l'invito e diffida per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza medesima nei confronti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. DA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 25 ottobre e depositato il 7 novembre 2025, i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe con i quali: a) il Sindaco del comune di Pompei ha ordinato o la rimozione e lo smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su un'area di loro proprietà (ordinanza n. 321 del 19 agosto 2025); b) il Dirigente del V settore ha respinto una istanza di annullamento dell’ordinanza citata (nota 4 settembre 2025).
In concreto sul suolo di proprietà dei ricorrenti è stata abbandonata una grande quantità di rifiuti (scarti di lavorazioni tessili); per questa vicenda si è svolto un procedimento penale nell’ambito del quale i controinteressati indicati in epigrafe sono stati condannati per il reato previsto dall’articolo 260 d.lg. n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); il giudice ha altresì disposto la confisca dei rifiuti e ordinato ai controinteressati di provvedere al loro smaltimento secondo le procedure di legge; questi ultimi sono stati infine condannati al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – a favore dei ricorrenti, costituitisi parti civili (sentenza 23 aprile 2021 n. 350/21 del Tribunale di Napoli, confermata dalla sentenza n. 825/21 del 2 dicembre 2021; il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile dalla sentenza 42002/22 della III sezione penale della Corte di Cassazione).
Il 6 agosto 2025 nell’area si sviluppava un incendio, a seguito del quale il Sindaco del comune di Pompei ordinava ai controinteressati e ai ricorrenti (questi ultimi in qualità di proprietari) di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti nell’area.
I ricorrenti rivolgevano quindi al comune un’istanza di riesame, con la quale chiedevano che il provvedimento fosse rettificato, escludendo la loro responsabilità, essendo essi privi di colpa come anche accertato in sede penale. In data 4 settembre 2025 il Responsabile del V settore respingeva l’istanza motivando la reiezione in base alla circostanza che i ricorrenti avevano concesso in locazione le serre esistenti sul fondo al controinteressato F.N., esercente un’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento, “ in palese contrasto con la destinazione d’uso dell’area e delle serre ivi presenti ”.
Di qui il ricorso all’esame con il quale i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’ordinanza sindacale: a) per violazione dell’articolo 192 d.lg. n. 152 e difetto di istruttoria e motivazione; la tesi dei ricorrenti è che, presupponendo la responsabilità del proprietario, ex articolo 192 d.lg. cit., l’elemento psicologico del dolo o della colpa, nella fattispecie difetterebbe il presupposto della disposizione; non solo l’esistenza di una loro colpa non è stato oggetto di accertamento, ma la loro estraneità all’illecito è stata riconosciuta in sede penale, come dimostra la circostanza che i controinteressati sono stati riconosciuti quali autori e responsabili dell’abbandono dei rifiuti e sono stati condannati al risarcimento dei danni da essi patiti; b) per l’impossibilità di eseguire il provvedimento; al riguardo la tesi dei ricorrenti è che, per effetto della confisca penale, essi non hanno la disponibilità materiale né giuridica dei rifiuti e quindi non possono eseguirne la rimozione e l’avvio allo smaltimento, che, invece, è un obbligo degli autori dell’abbandono (che, come già accennato, il giudice penale ha individuato nei controinteressati, ai quali la sentenza di condanna ha accollato l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi mediante smaltimento dei rifiuti nelle forme prescritte dalla legge).
In merito alla nota con la quale il Responsabile del V settore del comune di Pompei ha respinto l’istanza di annullamento parziale dell’ordinanza sindacale, i ricorrenti fanno presente che essa è illegittima, in quanto l’istanza presentata avrebbe avuto tutti i requisiti per poter essere accolta, ponendo in evidenza una serie di elementi di fatto e ragioni giuridiche che dimostravano come l’estensione dell’obbligo di smaltimento ai proprietari fosse il frutto di un errore, difettando in radice ogni loro responsabilità per l’abbandono dei rifiuti e essendo essi piuttosto vittime del reato perpetrato dai controinteressati.
Il comune di Pompei si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 2877 del 19 novembre 2025 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 10 marzo 2026, all’esito della quale esso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.
L’obbligo del proprietario o titolare di diritti reali di godimento di smaltire i rifiuti che terzi abbandonino su aree di cui essi sono titolari non è infatti una responsabilità di tipo oggettivo, in quanto essa presuppone, per esplicita previsione dell’articolo 192 d.lg. n. 152, l’elemento psicologico del dolo o della colpa, il cui accertamento deve essere eseguito “ in contraddittorio ” con l’interessato.
Nel caso all’esame il contraddittorio non è stato instaurato (nello stesso provvedimento si legge che l’avviso di procedimento è stato omesso per ragioni di urgenza) e quindi già anche solo per questo l’articolo 192 risulta violato; lo schema dell’articolo 192 implica, infatti, la necessità del contraddittorio e quindi l’impossibilità di un’omissione di esso, anche quando ricorrano ragioni di urgenza (che, nel caso all’esame, sono menzionate come una sorta di clausola di stile); è chiaro che, quando ricorra effettivamente una situazione di urgenza ( o meglio di pericolo per la sanità o l’incolumità pubblica) tale da impedire l’instaurazione del contraddittorio nei confronti del proprietario, il comune – che voglia imporre a quest’ultimo l’obbligo di smaltimento - dovrà agire utilizzando uno strumento giuridico diverso da quello dell’articolo 192.
Anche a voler prescindere da quanto precede, deve osservarsi che nel provvedimento impugnato non si ritrova alcun riferimento a un accertamento della colpa dei ricorrenti e questo accertamento sarebbe stato indispensabile, dato che nel procedimento penale i ricorrenti si sono costituiti parte civile e i controinteressati sono stati condannati al risarcimento del danno da essi patito; in sostanza il giudice penale ha ritenuto che i ricorrenti non fossero responsabili dell’abbandono dei rifiuti e che, anzi, essi fossero stati danneggiati dall’abbandono eseguito dai controinteressati; ciò peraltro non esclude una loro colpa (o meglio un loro possibile concorso di colpa), dato che la responsabilità del danneggiante per l’illecito non esclude che la causazione del danno possa dipendere anche da fatto colposo del danneggiato (cfr. articolo 1227, comma 1, c.c., richiamato dall’articolo 2056 c.c.); in definitiva la tesi dei ricorrenti, secondo cui la loro totale non colpevolezza sarebbe stata accertata in sede penale, non può essere condivisa, fermo restando che l’accertamento di un loro eventuale concorso di colpa avrebbe richiesto un’istruttoria in contraddittorio mai eseguita, con la conseguente violazione dell’articolo 192 citato.
Quanto precede già giustifica l’annullamento del provvedimento. Per completezza, deve però rilevarsi che la tesi dei ricorrenti dell’impossibilità giuridica e materiale di eseguire lo smaltimento dei rifiuti a causa della confisca penale e dell’ordine di eseguirlo impartito ai controinteressati dalla sentenza penale non è persuasiva.
La responsabilità del proprietario ex articolo 192 cit. ha come presupposto la titolarità dell’area su cui insistono i rifiuti abbandonati e non anche dei rifiuti stessi; la circostanza che per effetto della confisca i rifiuti siano divenuti di proprietà dello Stato non implica quindi – almeno astrattamente - che il proprietario dell’area su cui sono stati abbandonati non possa essere destinatario, ove corresponsabile a titolo di colpa dell’abbandono, di un ordine di rimozione, e lo stesso è a dirsi, mutatis mutandis , per la circostanza che la sentenza penale abbia imposto ai responsabili del reato l’obbligo di rimuovere e avviare a smaltimento i rifiuti nelle forme di legge; quest’obbligo, infatti, non è incompatibile con l’imposizione del medesimo obbligo in capo a altri soggetti che dell’abbandono siano responsabili sulla base di disposizioni diverse; ciò, anzi, aumenta la possibilità che i rifiuti siano effettivamente smaltiti e che il relativo costo non sia addossato alla collettività; al massimo, potrà residuare un problema di determinazione dei rispettivi gradi di responsabilità (dell’autore dell’abbandono e del proprietario) e del riparto tra questi soggetti del costo dello smaltimento, ma questa è questione che riguarderà i rapporti “interni” tra i vari soggetti responsabili cui l’amministrazione è estranea (essendo essa amministrazione tenuta a curare l’interesse pubblico allo smaltimento ed essendo, in ultima analisi, indifferente al riparto citato).
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Pompei al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
DA SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SO | AR ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.