Sentenza 23 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961 Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato Consiglio di Stato, sezione VII, 28 gennaio 2026, n. 706 Processo amministrativo: il ricorso in ottemperanza è esperibile anche per i decreti definitivi di liquidazione del compenso spettante al difensore in gratuito patrocinio Consiglio di Stato, sezione III, 27 gennaio 2026, n. 691 Processo amministrativo: inammissibile il ricorso in ottemperanza non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice …
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Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961 Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato Consiglio di Stato, sezione VII, 28 gennaio 2026, n. 706 Processo amministrativo: il ricorso in ottemperanza è esperibile anche per i decreti definitivi di liquidazione del compenso spettante al difensore in gratuito patrocinio Consiglio di Stato, sezione III, 27 gennaio 2026, n. 691 Processo amministrativo: inammissibile il ricorso in ottemperanza non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09732/2025REG.PROV.COLL.
N. 05622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5622 del 2025, proposto dal signor EN EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore, in Sassari, viale Umberto I 106/G;
contro
il Comune di Sant'Antonio di Gallura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Sardegna, sez. II, 23 giugno 2025 n. 578, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1451/2022 e R.G. proposto per l’ottemperanza:
alla sentenza dello stesso Tribunale sez. I, 24 aprile 2008 n. 766, con la quale è stato accolto il ricorso n. 875/2000 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 5 aprile 2000 prot. n.1667, con il quale il Sindaco di S. Antonio Gallura aveva revocato il contributo in conto capitale concesso ai sensi della l. 25 giugno 1974 n.268 a EN EN per la ristrutturazione e recupero di un fabbricato di civile abitazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antonio di Gallura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il Cons. AN MB NI e uditi per le parti i difensori di cui a verbale;
1. L’art. 16 della l. 24 giugno 1974 n.268 ha previsto, nel territorio della Regione Sardegna, un finanziamento per interventi volti “ ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie ”. Si controverte dell’effettiva spettanza al ricorrente appellante dell’ultima rata di uno di questi finanziamenti.
2. I fatti storici di causa, di per sé non controversi, si riassumono, per quanto necessario, così come segue.
2.1 Sulla base del citato art. 16 della l. 268/1974 e delle relative norme regionali di attuazione, il Comune intimato appellato, con deliberazione del Consiglio 26 settembre 1988 n.30 (doc. 3 ricorso I grado) ha approvato la graduatoria degli ammessi al finanziamento, graduatoria nella quale il ricorrente appellante è incluso per la somma di 18 milioni di vecchie lire, pari al 30% della spesa di 60 milioni prevista, a titolo di contributo in conto capitale per la “ sistemazione e risanamento ” di un’abitazione situata in località Scupetu, sul terreno distinto al catasto al foglio 18 mappale 53 (cfr. per i dettagli dell’intervento i doc. ti 3 e 6 Comune in I grado, di cui oltre).
2.2 Per questo intervento, il ricorrente appellante ha ottenuto una prima concessione edilizia, 30 maggio 1989 n.189 (doc. 5 ricorso I grado).
2.3 Parallelamente, con nota 4 agosto 1989 prot. n.1743 (doc. 3 Comune in I grado, cit.), il Comune ha reso formalmente nota all’interessato la concessione del finanziamento.
2.4 Il 16 novembre 1989, il ricorrente appellante ha iniziato nei termini i lavori (doc. 6 Comune in I grado, cit., relazione sulla pratica).
2.5 Il successivo 5 febbraio 1990, il ricorrente appellante ha richiesto una concessione per variante in corso d’opera, rilasciatagli con provvedimento 27 marzo 1990 n.189/bis (doc. 6 ricorso I grado).
2.6 Con provvedimento della Giunta 17 febbraio 1992 n.22 (doc. 5 Comune in I grado), il Comune ha preso atto dell’avanzamento dei lavori nei termini dovuti ed ha liquidato al ricorrente appellante la somma di 10 milioni 800 mila vecchie lire, pari al 60% del contributo accordato, somma che ha effettivamente versato il successivo 6 marzo 1992 (cfr. doc. 6 Comune, cit.).
2.7 Parallelamente, il 6 maggio 1991, il ricorrente appellante ha chiesto una nuova concessione per variante in corso d’opera, anch’essa rilasciata, con provvedimento 18 gennaio 1993 n.189/ter (doc. 7 ricorso I grado).
2.8 Secondo quanto dedotto dal Comune (doc. 6 Comune in I grado, cit. p. 1 quinto paragrafo dal basso) e non specificamente contestato dalla parte privata, questa nuova variante trova causa in una più attenta lettura della normativa sul contributo, da cui sarebbe emerso che “ gli interventi programmati dovevano interessare un’unica unità immobiliare residenziale per tutto il nucleo famigliare … contrariamente a quanto previsto nelle precedenti concessioni edilizie ove risultavano di fatto due alloggi distinti ”.
2.9 Sia come sia, il successivo 6 marzo 1993 il ricorrente appellante ha dichiarato la fine lavori (doc. 8 ricorso I grado) e il successivo 18 novembre 1993 ha richiesto l’abitabilità (doc. 6 Comune in I grado, cit.).
2.10 A fronte di ciò, il Comune eseguiva un sopralluogo, da cui emergeva, per quanto qui rileva, che l’immobile era stato accatastato come “ rurale ” e non “ residenziale ”, in ritenuto contrasto con la normativa regionale sul finanziamento per cui è causa; conseguentemente, il Comune non versava l’ultima rata del contributo, pari a 7 milioni 200 mila vecchie lire, in attesa di chiarimenti da parte della Regione.
2.11 Con nota dell’assessorato competente 11 gennaio 1995 prot. n.362 (doc. 7 Comune in I grado), la Regione confermava quest’interpretazione ed invitava il Comune ad assegnare all’interessato un termine per ultimare i lavori e accatastare l’immobile nel modo ritenuto corretto.
2.12 Poiché nulla seguiva, con provvedimento del Sindaco 5 aprile 2000 n.1067, il Comune provvedeva a revocare il finanziamento.
2.13 L’interessato ha impugnato questo provvedimento con il ricorso T.a.r Sardegna n. 875/2000 R.G. e ne ha ottenuto la sospensione cautelare.
2.14 Sulla base di questa sospensione, con nota 30 gennaio 2001 prot. n. 331 (doc. 8 Comune in I grado), il Comune ha diffidato il ricorrente appellante a provvedere entro un termine all’accatastamento in questione, a pena di decadenza dall’intero finanziamento. Non consta però che questa diffida abbia avuto un qualche seguito.
2.15 Con la sentenza sez. I 24 aprile 2008 n.766 (cfr. il testo anche per gli estremi del provvedimento stesso), il T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso n.875/2000 R.G. di cui si è detto ed ha annullato il provvedimento di revoca 5 aprile 2000 per ritenuta incompetenza del Sindaco. Questa sentenza è pacificamente passata in giudicato.
3. Ciò posto, l’interessato ha presentato al T.a.r. Sardegna ricorso di I grado “ per l’esecuzione ” (cfr. p. 1 dell’atto, settimo rigo dal basso) della sentenza 766/2008 appena citata e con questo ricorso ha chiesto (p. 11 dell’atto) che si ordinasse “ al Comune di Sant’Antonio di Gallura di provvedere – in ottemperanza alla sentenza n. 766/2008 in oggetto – [di] corrispondere al ricorrente … l’intero importo del contributo dovutogli, come formalmente stabilito dal Comune, maggiorato degli interessi come normativamente previsti, dal 15 febbraio 1993 (data di comunicazione formale del completamento dei lavori) al pagamento effettivo ”.
4. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile questo ricorso. In motivazione, ha premesso che, per costante giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza può essere proposto solo per l’attuazione di una specifica pronuncia contenuta nella sentenza della cui ottemperanza si tratta; ciò posto, ha osservato che la sentenza 766/2008 di cui sopra non contiene alcuna pronuncia che condanni il Comune a pagare il contributo, ma si limita, fra l’altro per incompetenza del Sindaco, ad annullare il provvedimento di revoca.
5. Contro questa sentenza, l’interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico complesso motivo, nel quale deduce in sintesi omissione di pronuncia; asserisce infatti di avere richiesto in via cumulativa tanto l’ottemperanza alla sentenza 766/2008 quanto la condanna, domanda che per inciso si sarebbe dovuta decidere con rito ordinario, del Comune a versare il residuo dovuto.
6. Il Comune ha resistito, con atto 30 luglio 2025, e chiesto che l’appello sia respinto.
7. Con memorie 27 ottobre 2025 per l’appellante e 28 ottobre 2025 per il Comune, le parti hanno insistito sulle reciproche tesi. In particolare, il Comune ha evidenziato che il ricorso di I grado contiene semplicemente una domanda di ottemperanza, e che quindi nessuna omessa pronuncia sarebbe configurabile.
8. Con replica 31 ottobre 2025, l’appellante ha ancora ribadito la propria posizione.
9. All’esito della camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025, la Sezione ritiene che l’appello sia infondato e vada respinto.
10. Va anzitutto precisato l’oggetto del giudizio, che diversamente da quanto sostiene la parte appellante concerne soltanto la pretesa ottemperanza alla più volte citata sentenza 766/2008. In tal senso è il contenuto, chiaro e non equivoco, del ricorso di I grado, che come si è detto è intestato appunto come ricorso “ per l’esecuzione ” della sentenza stessa e nelle conclusioni chiede che si provveda “ in ottemperanza alla sentenza n. 766/2008 in oggetto – a corrispondere …l’intero importo del contributo dovutogli ”. La pretesa domanda di condanna del Comune a corrispondere il contributo stesso, a prescindere da ogni ottemperanza, non è quindi stata ritualmente proposta in I grado e, ove si ritenesse proposta per la prima volta in questa sede, sarebbe all’evidenza inammissibile per violazione dell’art. 104 comma 1 c.p.a.
11. Tanto premesso, come si è detto, l’appello è infondato.
11.1 È necessario partire da una corretta qualificazione della sentenza 766/2008 della cui ottemperanza si tratta, sentenza che, come si è già detto, si limita ad annullare per incompetenza il provvedimento comunale impugnato e, come va evidenziato, non contiene alcuna affermazione nel senso che l’attuale appellante abbia o non abbia titolo per percepire il contributo. Ciò è coerente con il suo contenuto, dato che, come è del tutto notorio, l’accoglimento del motivo con cui si deduca il vizio di incompetenza preclude l’esame di qualsiasi altro: sul punto, per tutte C.d.S. sez. VI 6 giugno 2023 n.5524.
11.2 In quanto sentenza di annullamento per incompetenza, la sentenza in parola va allora qualificata come autoesecutiva, nel senso che essa produce “ immediatamente l'effetto ripristinatorio della situazione giuridica preesistente all'atto impugnato, senza necessità di provvedimenti aggiuntivi da parte del Giudice dell’ottemperanza ”: così espressamente C.d.S. sez. V 8 marzo 2006 n.1191.
11.3 Per tal motivo, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Consiglio, correttamente citata anche dal Comune, contro una sentenza siffatta l’ottemperanza è inammissibile, dato che non potrebbe produrre alcun effetto utile: in generale, nei termini sez. IV 12 dicembre 2018 n.5896 e 12 maggio 2016 n.1908, oltre alla citata C.d.S. 1191/2006, relativa proprio ad un annullamento per incompetenza. Il rimedio esperibile dall’interessato, che però in questo caso non consta averlo attivato, è invece la presentazione di un’istanza all’organo competente, affinché porti a termine il procedimento, istanza che, ove non venga evasa, legittima a proporre le azioni previste dalla legge.
11.4 Allo stesso risultato finale poi si giunge anche ricordando quanto evidenziato sopra, ovvero che la sentenza 766/2008 sulla debenza del contributo non si pronuncia affatto: anche secondo comune logica, non sarebbe allora possibile ottenere con il giudizio di ottemperanza un bene non attribuito dalla sentenza di cognizione.
12. L’appello va quindi respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe (ricorso n.5622/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna il ricorrente EN EN a rifondere all’intimato Comune di S. Antonio Gallura le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila/00), oltre al rimborso spese forfetarie e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ RI, Presidente
AN MB NI, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MB NI | NZ RI |
IL SEGRETARIO