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Ordinanza cautelare 7 settembre 2023
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2024
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02378/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2023, proposto da
RA CI e LA BI, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 53 del 14.12.2022, notificata in data 06.03.2023, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate al Corso Italia n. 485B – Villaricca ove insiste l'attività della EUROCAR SRL;
b) della relazione tecnica, relativa al sopralluogo effettuato in data 17.11.2022, se ed in quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti;
c) di ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 53 del 14.12.2022, notificata in data 06.03.2023, con la quale il Comune di Villaricca ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive realizzate al Corso Italia n. 485B del territorio comunale, ove insiste l’attività della società Eurocar srl.
Di seguito i motivi di impugnazione articolati avverso tale provvedimento:
1) parte ricorrente assume, in primo luogo, che gli immobili in discorso si troverebbero nelle medesime condizioni in cui vennero consegnati alla società Europocar 15 anni orsono;
si aggiunge, quanto alle difformità esistenti sulla p.lla 1681, sub 3, che le stesse sarebbero state rimosse mediante spontanea esecuzione dell’ordinanza impugnata; quanto alle ulteriori contestazioni, al fine di regolarizzare la lieve difformità riscontrata, veniva invece presentata SCIA ex art. 37 del DPR 380/01, acquista al prot. n. 641 del 16.01.2023, relativa alla diversa edificazione della officina, che risultava avere una distanza interna nord-sud di mt 13,25 contro una distanza in atti di mt 14,30 e una larghezza di mt 7,80 ovest-est contro i 4,95 previsti nel permesso a costruire; si prevedeva, inoltre, la realizzazione di una controsoffitta per evitare dispersioni termiche facendo comunque coincidere l’altezza interna con le previsioni del PDC n. 4184 del 2020;
di ciò il Comune procedente non avrebbe tenuto conto, procedendo a una istruttoria lacunosa e superficiale;
2) si lamenta, ancora, la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge in favore dei ricorrenti;
4) infine, si osserva che la presentazione dell’istanza ex art. 37 DPR 380/2001 priverebbe di effetti l’ordinanza impugnata.
Si è costituito il Comune di Villaricca, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto approfondimenti istruttori, invitando l’ente resistente a relazionare sullo stato dei luoghi e sui titoli edili rilasciati negli anni in relazione ad essi e, in seguito, disponendo una verificazione.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si discute della legittimità dell’ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Villaricca ha disposto la rimozione di alcune opere ritenute abusive insistenti sul fondo del ricorrente.
L’atto impugnato, sulla base della relazione tecnica prot n. 17084/2022 del 21.11.2022, offre conto dell’esistenza su tale immobile delle seguenti opere ritenuti difformi dai titoli autorizzativi rilasciati:
“1) per l’immobile riportato al foglio 1, p.lla 1681, sub 3, è stata rilevata:
- una tettoia in ferro nel cortile post a sud del lotto di terreno di dimensioni circa 4,20 mt x 12,30 mt sviluppando una superficie coperta di circa 51,65 mq;
- installazione di n. 3 gazebi aperti sui lati con struttura in ferro e coperti da un telo in plastica nel cortile posto a sud del lotto di dimensioni 5,00 mt di lunghezza x 5,00 mt di larghezza con altezza massina di 5,00 mt cadauno;
- realizzazione di scala in ferro lungo il lato est del corpo di fabbrica con la quale si accede al solaio di copertura;
- realizzazione di parapetto in muratura di altezza di circa 1,00 mt sul lastrico di copertura;
2) per l’immobile riportato al foglio 1, p.lla 1910 sub 2 (officina con struttura metallica) è stata realizzata:
- una diversa distribuzione interna;
- la creazione di un’area spogliatoio con annessi bagno ed una sala mensa con cucina, ottenendo un ampliamento lungo il lato est di circa 3,00 mt di lunghezza per un’altezza di circa 4,00 mt sviluppando una superficie di circa 41,89 mq ed una volumetria di circa 167,00 mc” (cfr. provvedimento impugnato).
Ciò posto, deve ancora osservarsi che consta agli atti come, per quanto attiene alla p.lla 1681, parte ricorrente abbia provveduto alla rimozione della tettoia in ferro, dei tre gazebi e della scala in ferro, presentando al contempo CILAS per il parapetto in muratura di latezza di circa 1,00 mt sul lastrico di copertura.
Dette circostanze, documentalmente comprovate mediante la produzione di parte ricorrente in data 7.07.2023, non sono state contrastate dal Comune resistente.
Di conseguenza, come già rilevato dal Collegio con ordinanza del 7.09.2023, in parte de qua il ricorso non risulta più assistito da alcun concreto interesse alla decisione nel merito, e deve, dunque, essere dichiarato improcedibile.
3. Per quanto attiene, invece, alle opere insistenti sulla particella nr. 1910, dalla relazione di verificazione risulta che la difformità delle opere ivi insistenti, rispetto ai titoli abilitativi rilasciati dall’Amministrazione resistente, consiste in una diversa forma in pianta del locale officina, ad “L”, mentre l’edificato “non differisce da quello assentito per caratteristiche tipologiche, di ubicazione e di utilizzazione” (cfr. relazione depositata il 20.11.2024); in particolare, nonostante fosse stato autorizzato con p.d.c. nr. 4184 un locale rettangolare di 21,05 x 4,95 = 104,20 m² (in volume 104,20 x 3,60 = 375,12 m³), risulta realizzato un locale di forma ad L di (13,25 x 7,85) + (1,451 x 4,80) = 110,97 m² (in volume 110,97 x 3,53 = 391,72 m³).
Tirando le fila del discorso, il Collegio ritiene, in adesione alle censure di parte ricorrente relative alle carenze istruttorie dell’attività provvedimentale svolta dal Comune procedente – di carattere assorbente rispetto a quelle relative alla violazione delle garanzie partecipative- che le difformità riscontrate abbiano carattere parziale, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui risulta ancora assistito da interesse alla decisione, deve essere annullato ove, qualificando le difformità citate come variazioni di carattere essenziale, ha sanzionato l’illecito inquadrandolo nella fattispecie di cui all’art. 31 DPR 380/2001.
Non rileva, in proposito, la presentazione di SCIA in sanatoria, trattandosi di difformità che hanno implicato una, pur ridotta, variazione delle superfici e dei volumi.
Ne discende l’obbligo del Comune di rideterminarsi sulla scorta di una diversa qualificazione della fattispecie concreta, secondo quanto rilevato.
In termini: “ La disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità: l'ipotesi di interventi in assenza di permesso o di totale difformità; l'ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio; l'ipotesi residuale della parziale difformità da esso, ipotesi, quest'ultima, che presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 29/01/2024, n. 906).
4. Conclusivamente, il ricorso è in parte da dichiararsi improcedibile e in parte da accogliersi, nei termini evidenziati.
L’accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara in parte improcedibile, e in parte lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
MA BA AV, Presidente FF
IA VA, Primo Referendario, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | MA BA AV |
IL SEGRETARIO