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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1757/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5851/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 143 ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2016, con il quale il Comune di Trebisacce gli ha richiesto una differenza a titolo di imposta, interessi ed accessori per complessive € 4.994,94. Ha eccepito l'inesistenza dell'atto impositivo per inesistenza della notificazione;
la nullità dell'atto impugnato ex art.21- septies e/o 21- octies legge 241/90, inesistenza dell'atto impugnato per carenza di legittimazione del firmatario – violazione art.11 dlgs. 504/1992; l'inesistenza dell'atto per assenza della firma autografa;
la violazione art. 11 del d.lgs. n° 504/92 - art.3 legge 241/90; l'intervenuta decadenza ex art.1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.206; l'irragionevolezza dell'obbligo della presentazione del reclamo. Ha concluso come da pagina 10 del ricorso. Non si è costituito il Comune di Trebisacce. La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
La parte resistente non si è costituita.
Le ragioni dell'appello non sono condivisibili invero il contribuente non ha depositato i file “.eml” attestanti l'intervenuta notifica del ricorso alla controparte. Quanto alla prova dell'avvenuta notifica, la circolare del
MEF 4/7/2019 prevede che la stessa debba essere data depositando telematicamente i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC: la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario. Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità: a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” garantisce l'assoluta certezza di quanto notificato al destinatario essendo palese che, nella ricevuta di consegna, sono presenti i medesimi file allegati dal notificante alla PEC. E' vero che, prima del 15 maggio 2023 (data in cui sono divenute operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti, introdotte con il decreto del Direttore
Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, non applicabile ratione temporis al caso di specie), le regole e specifiche tecniche del processo tributario telematico non prevedevano il deposito di file con estensione “. eml”; ma è pur vero che il SIGIT consentiva comunque di gestire i file con estensione “.eml” anche se, come precisato nel portale della Giustizia Tributaria, pur essendone garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, non era prevista la conservazione documentale sostitutiva. Quindi, era la stessa giustizia tributaria che, sia con quanto indicato nella predetta circolare che - ancora prima - nel proprio portale, consentiva il deposito dei file con estensione “.eml”. Precisato che la modalità di cui alla lettera b) non può essere utilizzata dagli avvocati, in quanto riservata ai soli pubblici ufficiali, va rilevato che, con la terza modalità, consistente nell'effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e - quindi - senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. In realtà, in tale ipotesi la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “.eml”, contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte. La ricevuta di consegna versata in atti da parte ricorrente, invece, non contiene tali file, in quanto questi si è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato “.eml”. Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 546/92 terzo comma, secondo inciso, nel caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile. Il mancato deposito dei file “.eml” preclude all'adita
Corte di poter accedere a tali file e, così, di verificare che l'atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all'atto della iscrizione a ruolo del ricorso. La conseguenza, pertanto, di tale omissione è l'inammissibilità del ricorso stante la mancata costituzione della parte convenuta. Attesa la mancata costituzione della parte convenuta nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1757/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trebisacce - Piazza Della Repubblica 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5851/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 143 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 143 ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2016, con il quale il Comune di Trebisacce gli ha richiesto una differenza a titolo di imposta, interessi ed accessori per complessive € 4.994,94. Ha eccepito l'inesistenza dell'atto impositivo per inesistenza della notificazione;
la nullità dell'atto impugnato ex art.21- septies e/o 21- octies legge 241/90, inesistenza dell'atto impugnato per carenza di legittimazione del firmatario – violazione art.11 dlgs. 504/1992; l'inesistenza dell'atto per assenza della firma autografa;
la violazione art. 11 del d.lgs. n° 504/92 - art.3 legge 241/90; l'intervenuta decadenza ex art.1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.206; l'irragionevolezza dell'obbligo della presentazione del reclamo. Ha concluso come da pagina 10 del ricorso. Non si è costituito il Comune di Trebisacce. La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
La parte resistente non si è costituita.
Le ragioni dell'appello non sono condivisibili invero il contribuente non ha depositato i file “.eml” attestanti l'intervenuta notifica del ricorso alla controparte. Quanto alla prova dell'avvenuta notifica, la circolare del
MEF 4/7/2019 prevede che la stessa debba essere data depositando telematicamente i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC: la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario. Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità: a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” garantisce l'assoluta certezza di quanto notificato al destinatario essendo palese che, nella ricevuta di consegna, sono presenti i medesimi file allegati dal notificante alla PEC. E' vero che, prima del 15 maggio 2023 (data in cui sono divenute operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti, introdotte con il decreto del Direttore
Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, non applicabile ratione temporis al caso di specie), le regole e specifiche tecniche del processo tributario telematico non prevedevano il deposito di file con estensione “. eml”; ma è pur vero che il SIGIT consentiva comunque di gestire i file con estensione “.eml” anche se, come precisato nel portale della Giustizia Tributaria, pur essendone garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, non era prevista la conservazione documentale sostitutiva. Quindi, era la stessa giustizia tributaria che, sia con quanto indicato nella predetta circolare che - ancora prima - nel proprio portale, consentiva il deposito dei file con estensione “.eml”. Precisato che la modalità di cui alla lettera b) non può essere utilizzata dagli avvocati, in quanto riservata ai soli pubblici ufficiali, va rilevato che, con la terza modalità, consistente nell'effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e - quindi - senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. In realtà, in tale ipotesi la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “.eml”, contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte. La ricevuta di consegna versata in atti da parte ricorrente, invece, non contiene tali file, in quanto questi si è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato “.eml”. Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 546/92 terzo comma, secondo inciso, nel caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile. Il mancato deposito dei file “.eml” preclude all'adita
Corte di poter accedere a tali file e, così, di verificare che l'atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all'atto della iscrizione a ruolo del ricorso. La conseguenza, pertanto, di tale omissione è l'inammissibilità del ricorso stante la mancata costituzione della parte convenuta. Attesa la mancata costituzione della parte convenuta nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.