Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03888/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05929/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto -OMISSIS- del 12.01.2023 posizione n. -OMISSIS-, notificato in data 27.01.2023 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6° Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l'infermità “Exitus per DLBCL ad elevata aggressività non responsivo a cht”, non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per presunta intempestività della domanda, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 3032 del 06.09.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio, del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, recante n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 3219 del 20.12.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. DO De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Gli eredi del 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-, deceduto il -OMISSIS- a seguito di “Linfoma a grandi cellule B” hanno impugnato innanzi a questo TAR il Decreto del Ministero della Difesa -OMISSIS- del 12.01.2023 posizione n. -OMISSIS-, notificato in data 27.01.2023, nella parte in cui ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di concessione del beneficio dell’equo indennizzo, giudicando l’infermità “Exitus per DLBCL ad elevata aggressività non responsivo a cht” non dipendente da causa di servizio, nonché il sottostante conforme parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 3032 del 06.09.2022 e l’ulteriore parere negativo n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, reso nell'adunanza n. 3219 del 20.12.2022
1.1 La reiezione dell’istanza veniva altresì motivata dal Ministero anche perché “la domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "EXITUS PER DLBCL AD ELEVATA AGGRESSIVITA' NON RESPONSIVO A CHT" è intempestiva, in quanto è stata presentata in data 10.06.2019, mentre il Sottufficiale aveva acquisito la piena conoscenza della patologia letale in data 18.01.2017 (come risulta dal verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 13.10.2021 della C.M.O. di ROMA) facendo decorrere inutilmente il predetto termine perentorio di sei mesi;”.
1.2 Deducevano in dettaglio i ricorrenti che, contrariamente alle generiche spiegazioni offerte dai provvedimenti impugnati, l’insorgenza della patologia era da ricondurre all’esposizione non protetta -nel corso di esercitazioni presso il Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze di Salto di Quirra e delle missioni internazionali di pace in Afghanistan (28 maggio-8 agosto 2013; 11 aprile-15 giugno e 14 ottobre- 4 dicembre 2014) e in Kuwait (25 agosto-5 novembre 2015)- ad ambienti contaminati dalla dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti a seguito dell’utilizzo di munizionamento bellico pesante anche all’uranio impoverito.
1.3 Quanto alla contestata tardività dell’istanza specificavano di aver avuto contezza e consapevolezza del nesso eziologico solo dopo il decesso del de cuius, sia documentandosi su internet, sia parlando con i suoi colleghi, i quali avevano riferito le condizioni ambientali ed operative incontrate nei vari teatri operativi e nei poligoni di tiro sardi, pertanto il dies a quo (da cui decorre il termine semestrale) doveva essere individuato proprio pochi giorni prima del 10.06.2019 (data d’inoltro dell’istanza).
1.4 Concludevano pertanto per l’annullamento degli atti impugnati.
1.5 Le Amministrazioni intimate si sono costituite con il patrocinio dell’Avvocatura che ha rinviato a relazione di servizio del Ministero dell’economia e finanze.
1.6 All’udienza di trattazione del 4 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare, in via subordinata, al beneficio dell'equo indennizzo, indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
2 Reputa il Collegio di scrutinare preliminarmente la questione della tardività dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione del beneficio dell’equo indennizzo.
2.1 Parte ricorrente ha articolato a riguardo uno specifico motivo di gravame (“II Eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia. Violazione dell'art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461.”), al quale si è accompagnata una dichiarazione in udienza dell’avvocato costituito di rinunciare, in subordine all’eventuale reiezione del motivo, alla domanda di equo indennizzo.
2.1.1 Ritiene il Collegio che, anzitutto, il motivo sia infondato.
Non è dubbio che l’istanza fu presentata dalla vedova del de cuius in data 10.6.2019, successiva al decesso intervenuto il -OMISSIS-.
L’Amministrazione fonda la sua decisione sulla presunzione di conoscibilità della patologia letale da parte del Sottufficiale già a seguito della diagnosi ricevuta in data 18.1.2017 dalla C.M.O. di Roma e comunque nel corso del successivo, purtroppo repentino, periodo che condusse all’exitus in data -OMISSIS-, con conseguente avvenuto decorso del termine decadenziale semestrale alla data del 10.6.2019 in cui fu presentata l’istanza.
Assume, in contrario, parte ricorrente che la conoscenza della patologia non comporti necessariamente conoscenza della sua riconducibilità a causa di servizio, che, nel caso di specie, rimanendo ignota al de cuius, sarebbe avvenuta solo in epoca successiva da parte dei coeredi.
L’affermazione, che non è accompagnata da elementi probanti specifici, non risulta condivisibile.
Il suo effetto sarebbe quello di procrastinare sine die la proponibilità dell’istanza, vanificando il termine semestrale di decadenza previsto dalla legge, il cui dies a quo dipenderebbe da variabili percezioni soggettive, difficilmente verificabili.
È evidente invece che la legge àncora il decorso del termine semestrale al presupposto oggettivo della conoscibilità della potenziale riconducibilità della patologia al servizio prestato.
In altre parole ai fini del decorso del termine assume rilievo quello che un agente mediamente diligente e responsabile possa inferire dalla patologia diagnosticatagli e dall’esperienza di servizio svolta.
Non risulta palesemente irragionevole, nel caso di specie, ritenere che già il de cuius e i suoi congiunti fossero in grado di considerare la patologia diagnosticata come potenziale conseguenza del servizio prestato nei poligoni e nei teatri esteri dell’Afghanistan e del Kuwait, anche in considerazione del fatto che negli anni 2017-2018 la vicenda dell’uranio impoverito era già assurta da tempo all’attenzione del dibattito pubblico (come comprovato dell’approvazione di leggi quali la n. 266/2005 e la n. 244/2007) e, prima ancora, degli ambienti militari.
Solo la prova di oggettive condizioni ostative in concreto alla suddetta conoscibilità (si pensi al difetto o all’attenuazione di facoltà cognitive dal momento della diagnosi della malattia in poi ed alla mancanza di immediati congiunti) avrebbero potuto rilevare ai fini della posticipazione dei termini di presentazione dell’istanza di equo indennizzo e di accertamento della causa di servizio.
2.1.2 Ciò detto va valutata la rinuncia alla porzione di istanza relativa all’equo indennizzo dichiarata in udienza (v.si supra 1.6) dal legale di parte ricorrente, nell’interpretabile intento di limitare ex post l’originaria domanda del 10.6.2019 alla sola declaratoria di accertamento della causa di servizio, sul presupposto che per quest’ultima non opererebbe la preclusione del termine semestrale decadenziale, riconducibile alla sola richiesta di equo indennizzo.
In disparte pur possibili interrogativi sulla ritualità della rinuncia predetta e degli effetti pretesi, il Collegio ritiene comunque l’argomento fallace, visto che l’istanza in questione è da reputarsi unitaria e non scindibile.
Afferma l’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 461/2001 che “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”.
Come già si è espressa questa Sezione (sent. n. 738/2025) “ La disposizione fa riferimento ad un'unica istanza con la quale l’interessato può chiedere di far accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui soffre e specifica che, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero dalla successiva data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento; non sussiste, pertanto, alcuna procedura bifasica, essendo, al contrario, prevista una sola istanza con cui l’interessato deve chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dei benefici economici, ad eccezione del trattamento pensionistico di privilegio; né in senso opposto può essere ritenuto decisivo l’inciso contenuto nell’anzidetta disposizione secondo il quale la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi “ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti”; tale sintagma non può infatti essere interpretato atomisticamente, ma deve essere interpretato unitamente alla prima parte della disposizione, la quale, come detto, fa riferimento ad un’unica istanza che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità deve presentare (entro sei mesi) per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, emergendo evidente la ratio della norma, che è quella di limitare temporalmente le istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento dei benefici economici, prescrivendo che le stesse debbano essere presentate entro sei mesi dalla data di verificazione dell’evento dannoso .”
2.2 Posto, infine, che il provvedimento impugnato è plurimotivato, all’avvenuta reiezione delle censure relative ad una delle motivazioni, da sola sufficiente, consegue la conferma dell’atto e l’inutilità di vagliare le censure sull’altro segmento motivazionale il cui accoglimento comunque non potrebbe condurre all’annullamento richiesto da parte ricorrente (in termini v.si Cds n.5/2015).
3 Il ricorso va perciò respinto.
3.1 La particolare vicenda personale e le ragioni sostanziali sottese al ricorso costituiscono giusti motivi per compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma gli atti impugnati.
Compensa le spese tra le parti costituite .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
DO De RT, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De RT | VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.