CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU FR, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1834/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028022181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028022181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento notificatagli il 24.10.23, di importo complessivo pari ad euro 1.896,51, relativa a tasse automobilistiche degli anni 2012 e 2013 richieste con cartelle notificate il 2.3.2017 ed il 26.11.2017.
Il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione triennale dei tributi sia con riferimento alle date di notifica delle cartelle (anno 2017), sia con riguardo a quella di notifica della intimazione (cd. prescrizione successiva).
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione, se non per vizi propri, nonchè l'applicazione del termine decennale ai fini del computo della prescrizione.
L'AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle cartelle notificate e l'avvenuta notifica di un avviso di intimazione in data 7.11.2019 (provata in atti), valevole ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Con ordinanza n. 2302/24 è stata respinta la domanda cautelare contenuta in ricorso, per mancata esplicitazione del periculum in mora.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, deve essere precisato che - come si ricava dalla narrazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio - il ricorrente non smentisce di aver ricevuto notifica delle cartelle nelle date del 2 marzo 2017
e 26 novembre 2017; si limita solo a dedurre che, già a quelle date, il debito relativo alle tasse automobilistiche degli anni 2012 e 2013 era prescritto per avvenuto decorso del breve termine triennale previsto dalla legge.
Aggiunge poi che, comunque, la notifica della intimazione di pagamento effettuata in data 24 ottobre 2023 sarebbe intervenuta (anch'essa) in un momento in cui il debito era prescritto, ove si utilizzasse quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica delle cartelle.
Questo Giudice osserva che la tesi che afferma già maturata la prescrizione al momento della notifica delle cartelle (ossia, nell'anno 2017) non può essere presa in esame, atteso che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere (in concreto non assolto) di impugnare le citate cartelle entro sessanta giorni dalla loro notifica, proprio allo socpo di far valere l'intervenuta prescrizione. Sotto tale profilo, dunque, l'impugnativa è inammissibilmente tardiva, come eccepito dalla resistente AdER.
Con riguardo alla prescrizione cd. "successiva" - ossia, quella che decorre dalle date di notifica delle due cartelle - occorre dare atto che l'AdER (come dimostrato in giudizio) aveva notificato in data 7.11.2019 una ulteriore intimazione, che ha avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione. Questo sarebbe andato quindi a scadere, teoricamente, in data 7.11.2022. Bisogna però considerare che il medesimo termine è stato assoggettato alla sospensione per emergenza Covid - quantificata in 541 giorni - dettata dal combinato disposto dell'art. 68, co. 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 richiamato dal primo.
Ne consegue che alla data del 24 ottobre 2023 la prescrizione triennale successiva non era ancora maturata.
Ne consegue ulteriormente il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge, in favore dell'AdER, e di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU FR, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1834/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028022181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028022181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'intimazione di pagamento notificatagli il 24.10.23, di importo complessivo pari ad euro 1.896,51, relativa a tasse automobilistiche degli anni 2012 e 2013 richieste con cartelle notificate il 2.3.2017 ed il 26.11.2017.
Il ricorrente deduce la intervenuta prescrizione triennale dei tributi sia con riferimento alle date di notifica delle cartelle (anno 2017), sia con riguardo a quella di notifica della intimazione (cd. prescrizione successiva).
L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione, se non per vizi propri, nonchè l'applicazione del termine decennale ai fini del computo della prescrizione.
L'AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle cartelle notificate e l'avvenuta notifica di un avviso di intimazione in data 7.11.2019 (provata in atti), valevole ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Con ordinanza n. 2302/24 è stata respinta la domanda cautelare contenuta in ricorso, per mancata esplicitazione del periculum in mora.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In primo luogo, deve essere precisato che - come si ricava dalla narrazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio - il ricorrente non smentisce di aver ricevuto notifica delle cartelle nelle date del 2 marzo 2017
e 26 novembre 2017; si limita solo a dedurre che, già a quelle date, il debito relativo alle tasse automobilistiche degli anni 2012 e 2013 era prescritto per avvenuto decorso del breve termine triennale previsto dalla legge.
Aggiunge poi che, comunque, la notifica della intimazione di pagamento effettuata in data 24 ottobre 2023 sarebbe intervenuta (anch'essa) in un momento in cui il debito era prescritto, ove si utilizzasse quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica delle cartelle.
Questo Giudice osserva che la tesi che afferma già maturata la prescrizione al momento della notifica delle cartelle (ossia, nell'anno 2017) non può essere presa in esame, atteso che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere (in concreto non assolto) di impugnare le citate cartelle entro sessanta giorni dalla loro notifica, proprio allo socpo di far valere l'intervenuta prescrizione. Sotto tale profilo, dunque, l'impugnativa è inammissibilmente tardiva, come eccepito dalla resistente AdER.
Con riguardo alla prescrizione cd. "successiva" - ossia, quella che decorre dalle date di notifica delle due cartelle - occorre dare atto che l'AdER (come dimostrato in giudizio) aveva notificato in data 7.11.2019 una ulteriore intimazione, che ha avuto l'effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione. Questo sarebbe andato quindi a scadere, teoricamente, in data 7.11.2022. Bisogna però considerare che il medesimo termine è stato assoggettato alla sospensione per emergenza Covid - quantificata in 541 giorni - dettata dal combinato disposto dell'art. 68, co. 1, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 richiamato dal primo.
Ne consegue che alla data del 24 ottobre 2023 la prescrizione triennale successiva non era ancora maturata.
Ne consegue ulteriormente il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno degli enti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge, in favore dell'AdER, e di euro 300,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle entrate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.