CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/12/2024, n. 46861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46861 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NZ IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46861 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO DI NZ IC, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 19 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno l'ha condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 maggio 2024, la persona offesa Tiziana Angione ha rimesso la querela sporta nei confronti del Di TA e che, in pari data, il procuratore speciale dell'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di appropriazione indebita, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 46861 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO DI NZ IC, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 19 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno l'ha condannato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 maggio 2024, la persona offesa Tiziana Angione ha rimesso la querela sporta nei confronti del Di TA e che, in pari data, il procuratore speciale dell'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di appropriazione indebita, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre 2024.