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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3320 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ROSA ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: chiedono la pronuncia della sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con libertà di ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credono e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di Schio, via Isonzo n. 2, con arredi e corredi, è assegnata alla sig.ra CP_1
[...]
3) Nulla a titolo di mantenimento del coniuge, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
4) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre a Schio, via Isonzo n. 2, e visite al padre in forma libera su accordo pagina 1 di 3 delle parti, o, in difetto, una sera a settimana (inizialmente il mercoledì) dalle ore 14 alle ore 20.30, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 8,30 alla domenica alle ore 21. Il padre terrà inoltre la figlia con sé quattro giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua o il giorno di lunedì in Albis, due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in un periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5) contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 350, Controparte_2 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 10 di Controparte_1 ogni mese mediante bonifico bancario.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno per il 50% a carico di ciascuno dei genitori.
7) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SCHIO (VI) in data 10/10/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio, via Isonzo n. 2 pagina 2 di 3 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Controparte_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 uniti in matrimonio in SCHIO (VI) in data 10/10/2009 con atto trascritto al n. 56, parte II, serie A, anno
2009, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCHIO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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