Art. 9.
Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi e' affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi e' affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.