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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/11/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa AU VA SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2495/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. FORMICA Parte_1 C.F._1
DAVIDE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 27/12/2023, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
2- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_2 affetto da: Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da osteoporosi, da esiti di discectomia L4-L5 e coxartrosi a moderata incidenza funzionale. • Malattia da reflusso gastroesofageo con ernia jatale.
• Ipertensione arteriosa in discreto compenso farmacologico senza segni di ecocardiografici di cardiopatia e/o alterazioni della funzionalità miocardica. • Esiti di isterectomia. • Disturbo depressivo in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica senza segni focali di patologia neurologica. 3- Il consulente ha concluso ritenendo che “Sulla base di ciò NON SONO RILEVABILI, su Parte_1
, delle condizioni sanitario-sociali tali da configurare un handicap con gravità ai sensi
[...] dell'art.3 comma 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso.
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2495/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/11/2025
Il Giudice
AU VA SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa AU VA SI ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2495/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. FORMICA Parte_1 C.F._1
DAVIDE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 27/12/2023, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del c.t.u., dott. Per_1
2- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_2 affetto da: Poliartrosi diffusa in soggetto affetto da osteoporosi, da esiti di discectomia L4-L5 e coxartrosi a moderata incidenza funzionale. • Malattia da reflusso gastroesofageo con ernia jatale.
• Ipertensione arteriosa in discreto compenso farmacologico senza segni di ecocardiografici di cardiopatia e/o alterazioni della funzionalità miocardica. • Esiti di isterectomia. • Disturbo depressivo in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica senza segni focali di patologia neurologica. 3- Il consulente ha concluso ritenendo che “Sulla base di ciò NON SONO RILEVABILI, su Parte_1
, delle condizioni sanitario-sociali tali da configurare un handicap con gravità ai sensi
[...] dell'art.3 comma 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso.
4- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2495/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie utili al riconoscimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/11/2025
Il Giudice
AU VA SI