Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 79-1/2025 – procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Stefania Rignanese - Presidente dott.ssa Valentina Patti - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 79-1/2025 r.g., promosso da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Minela Bonito, con studio in Cerignola (FG), Via Paolo Borsellino n. 58; nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Peschici (FG) alla Contrada Padula SNC, avente ad oggetto “lavori edili in genere” (v. visura camerale in atti); letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Controparte_1
Giudice Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19/06/2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del 27/05/2025); esaminati gli atti ed i documenti, ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici, secondo il c.d. lucro oggettivo (Cass. Civ. n. 9567/2017); premesso che il creditore istante vanta un credito di €. 89.248,33, rinveniente da atto di precetto notificato in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 337/2024, emesso dal Tribunale di Foggia in data
10.09.2024;
ritenuto che
la convenuta versi in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) la società resistente, non costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII. La prova della sussistenza dei requisiti di non liquidabilità incombe, invero, sull'imprenditore debitore, alla stregua – tra l'altro – dei bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr., nella vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 625 del
15/01/2016; Cass. n. 14790 del 30/06/2014) anteriori alla istanza di liquidazione giudiziale,
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b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co., CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge quanto segue:
- il credito della parte istante di €.89.248,33;
- è documentato, altresì:
• il debito erariale residuo iscritto a ruolo di €.76.892,09 (come da nota di AdER depositata il 18/04/2025);
• il debito nei confronti dell' di €.2.269,05 (coma da nota dell' del 07/05/2025); CP_2 CP_2
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dei debiti, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi (ultimo bilancio di esercizio depositato nel 2023), dalla mancata partecipazione al presente procedimento, dalla persistente e ingiustificata volontà del debitore di non adempiere, dall'esito negativo delle azioni esecutive attivate dall'odierna ricorrente e dall'esistenza di effetti protestati. Si consideri, al riguardo: che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia di liquidazione giudiziale si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa; lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, tra l'altro, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non sono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (sotto la vigenza della legge fallimentare,
Cass. n. 9856/2006; Cass. n. 25961/2011); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Peschici P.IVA_2
(FG) alla Contrada Padula SNC;
nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatore l'avv. Cristian Mastropasqua, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pagina 2 di 3 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 ottobre 2025, ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 25/06/2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Stefania Rignanese
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