Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro, Giuseppe Rombolà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale operante nel settore dei trasporti, chiede l’annullamento dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025, adottata dal Prefetto di Vibo Valentia.
Espone di essere stato attinto da una prima informativa interdittiva prot. n. -OMISSIS- datata 25.02.2020 -avversata con ricorso r.g. n. -OMISSIS-, dichiarato perento- basata sui seguenti elementi: il deducente è stato controllato in passato in più occasioni con soggetti controindicati, alcuni dei quali affiliati della locale ‘ndrangheta di -OMISSIS---OMISSIS-; condannato dal Tribunale di -OMISSIS- a seguito del procedimento penale de 2007 alla pena di anni cinque e mesi quattro ed alla multa di euro 1.200,00 in ordine al reato di cui agli artt. 629, 628 comma 3, 56, 81 e 110 c.p., pronuncia riformata nel 2019 dalla Corte di Appello di -OMISSIS- in anni tre e mesi sei di reclusione, rispetto alla quale pende giudizio in Corte di Cassazione; destinatario della misura dell’avviso orale emesso il 29.10.2009; il figlio, direttore tecnico dell’impresa, è stato controllato con soggetti controindicati; padre e figlio risultano rispettivamente amministratore unico e socio della -OMISSIS- s.r.l.s., con sede a -OMISSIS-, destinataria di informativa interdittiva del 18.12.2019 da parte della locale Prefettura.
Nelle more della definizione giudizio, l’impresa è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34- bis D. Lgs n.159/2011 con decreto del Tribunale di -OMISSIS- del 29.04.2020, essendo stato accertato in particolare: il venir meno di uno degli elementi posti alla base dell’interdittiva, ossia la cessazione dall’incarico di direttore tecnico del figlio del ricorrente e da qualsivoglia altro incarico; l’assenza di univoci ed attuali collegamenti con la criminalità organizzata, considerato anche il carattere molto risalente delle presunte condotte di reato addebitate al titolare dell’impresa; l’assenza di rapporti commerciali con imprese contigue alla criminalità organizzata.
Il controllo giudiziario ha avuto esito positivo e l’esponente, avendo interesse a ritornare definitivamente in bonis, il 25.01.2023 ha inoltrato alla Prefettura di Vibo Valentia una documentata istanza di riesame dell’interdittiva, anche ai fini del rilascio dell’informativa antimafia liberatoria e dell’iscrizione definitiva nella white list .
La Prefettura, a fronte del coinvolgimento del titolare e di suo figlio nel procedimento penale n. -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 81, 110, 640- bis , 61 n.7 e 9 e 416- bis 1 c.p., operazione di polizia -OMISSIS- della D.D.A. di -OMISSIS-, con provvedimento prot. -OMISSIS- del 17.07.2023 ha ammesso l’impresa per sei mesi alla misura amministrativa della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis D. Lgs. n.159/2011, anche sulla scorta di conforme proposta del Gruppo Interforze che, tenuto conto del procedimento penale a carico dei due interessati, non ha ravvisato gli elementi di un conclamato e permanente tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
Tuttavia appena tre mesi dopo, senza alcun preavviso, la stessa Prefettura con nota n. -OMISSIS-del 7.11.2023 ha revocato la misura collaborativa ed informato che “ su conforme parere espresso dai componenti del Gruppo Tecnico nella riunione del 20/10/2023… gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti, suffragano il quadro indiziario della sussistenza di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta -OMISSIS- ”.
Ciò in quanto -OMISSIS- ed il figlio sono risultati destinatari, dopo l’emanazione della misura della prevenzione collaborativa, della notifica di avviso conclusioni indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p. nell’ambito del richiamato procedimento penale n. -OMISSIS-, nonché sottoposti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, misura tuttavia sostituita il 9.09.2023 con quella dell’obbligo della presentazione alla p.g., a sua volta revocata il 28.09.2023.
In sostanza, il provvedimento afflittivo si è basato sempre sul coinvolgimento dei -OMISSIS-, padre e figlio, nel procedimento penale n. -OMISSIS-, circostanza che tre mesi prima era stata espressamente considerata inidonea a fondare una misura interdittiva.
La determinazione è stata avversata con ricorso giudiziale, deciso con sentenza del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-, di annullamento del provvedimento per mancata attivazione del necessario contraddittorio.
Il 18.04.2024 la Prefettura ha quindi disposto l’audizione personale del ricorrente, il quale ha fornito ulteriori elementi, dimostrando l’insussistenza ed irrilevanza del procedimento penale n. -OMISSIS-, rimarcando che con ordinanza del 28.11.2023 il Tribunale Penale, in sede di riesame, aveva tra l’altro già annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
La Prefettura ha però emanato la nuova informativa antimafia a carattere interdittivo prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025, sul presupposto che “ gli elementi oggettivi raccolti…, suffragano il quadro indiziario della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta individuale -OMISSIS- ”, operando un richiamo al coinvolgimento di -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS-, omettendo di considerare la revoca della misura cautelare.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento per vizio di eccesso di potere, violazione degli artt. 84, 91, 92, 93 e 94- bis D. Lgs. n. 159/2011, della L. n. 241/1990 e difetto di motivazione.
2. Si è costituita la resistente amministrazione, che ha confutato le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta di tutela interinale.
4. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una serie di rilievi il deducente sostiene che gli elementi posti a base dell’informativa avversata non sarebbero idonei ad integrare ai sensi dell’art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, gli “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ”.
Nello specifico, l’esponente deduce che il compendio di circostanze posto a base dell’informativa interdittiva risulta il medesimo di quello che aveva inizialmente condotto l’amministrazione ad ammettere l’impresa alla misura della prevenzione collaborativa e ciò anche a fronte del proprio coinvolgimento e di suo figlio nel procedimento penale n. -OMISSIS-, operazione di polizia -OMISSIS- , e in base alla conforme proposta del Gruppo, risultando pertanto l’emanazione nelle nuova informativa in contrasto con la pregressa valutazione, in assenza di adeguata motivazione.
5.1. Le deduzioni difensive sono confutate dalla difesa erariale, la quale ribadisce la congruenza degli elementi acquisiti, rilevando come la revoca del provvedimento della prevenzione collaborativa fosse stata disposta in conseguenza di un aggravamento della posizione del ricorrente, derivante dalla irrogazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari.
6. Ritiene il Collegio, alla luce dell’approfondito scrutinio proprio della sede di merito, che gli assunti espressi in sede cautelare, nel cui ambito è stata anche esclusa la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, possano essere confermati.
Opportuna è una preliminare ricognizione di consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, rilevanti nel caso di specie ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 256):
- l'informativa interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
- trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
- tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
- essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
- anche se occorre che siano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
- gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In argomento questa Sezione ha avuto modo di osservare che “ è sufficiente per l’emanazione un quadro indiziario, in cui assumono rilievo preponderante i fattori significativi, in termini di non manifesta infondatezza, dell’essere i comportamenti e le scelte dell'imprenditore un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa presenti elementi di condizionamento, in qualsiasi forma, da parte delle associazioni malavitose o, per converso, che essa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretti, agli interessi e agli affari di tali associazioni ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 321).
Il giudice amministrativo, pertanto, “ è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).
Tanto chiarito, il compendio di elementi posto a base della gravata informativa interdittiva è nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente e meno afflittiva misura della prevenzione collaborativa ex art. 94- bis D. Lgs n.159/2011, considerato che la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari è stata prima sostituita da più blanda misura non detentiva e poi revocata, per come chiarito dal deducente nel corso dell’audizione, mentre per altro verso è stata esclusa l’aggravante ex art. 416- bis , 1 c.p., riportando così l’esponente nella medesima situazione in cui si trovava al momento dell’adozione della prevenzione collaborativa.
In particolare, nel giudizio n. -OMISSIS-, relativo all’operazione -OMISSIS-e , al ricorrente è stato contestato il reato di truffa aggravata, circostanza inizialmente ritenuta dall’amministrazione non ostativa nell’accordare la prevenzione collaborativa e peraltro relativa all’attività della società di -OMISSIS- -OMISSIS-, posta in liquidazione già nell’anno 2020.
Di seguito, il Tribunale del riesame di -OMISSIS- con ordinanza del 28.09.2023 ha revocato la misura cautelare, escluso l’aggravante del metodo mafioso e la contiguità del ricorrente ad ambiente criminali.
Ne consegue che l’avversata informativa interdittiva si risolve in una prognosi di condizionamento mafioso fondata sul solo rinvio a giudizio per un delitto contro il patrimonio, al netto del precedente e risalente quadro, non ritenuto rilevante in fase di ammissione alla misura della prevenzione collaborativa.
Il complesso di elementi posto a base dell’atto impugnato coincide pertanto con gli elementi istruttori già ritenuti idonei per una misura diversa, e comunque meno severa, come la prevenzione collaborativa e risulta anche depotenziato dalle descritte sopravvenienze afferenti al procedimento penale n. -OMISSIS-, come peraltro rilevato nella stessa pronuncia del Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-.
Alla luce delle considerazioni espresse, pertanto, la scelta operata dall’amministrazione resistente di persistere nell’adottare il più afflittivo provvedimento dell’informativa interdittiva risulta affetta da contraddittorietà e illogicità, nonché di adeguato supporto motivazionale.
7. Il ricorso dev’essere quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando salvo il motivato riesercizio del potere amministrativo.
8. Le spese di lite possono nondimeno essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
TU AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU AT | RD DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.